La libertà di stampa nel periodo statutario Definizione La libertà di stampa è intesa come posizione giuridica soggettiva garantita nei confronti di illecite interferenze da parte dei poteri pubblici così come da parte dei privati Origine Nasce contemporaneamente all’affermarsi della forma di Stato liberale, rappresentandone uno dei principali elementi distintivi, in quanto strettamente legato ai mutamenti che sono intervenuti nel rapporti tra Stato e cittadini
Art. 28 dello Statuto Albertino “La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi” Unica forma di intervento preventivo Art. 28, comma 2 “le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo”
Primo intervento in materia “Editto sulla stampa” r.d. n. 695 del 1848 introduzione del divieto di ogni forma di censura preventiva definizione dei reati a mezzo stampa predisposizione dei meccanismi sanzionatori posti in essere dai pubblici poteri nell’esercizio del loro intervento repressivo
Disciplina specifica per la stampa comune obbligo di depositare una copia dello stampato presso l’autorità giudiziaria, con l’indicazione del luogo, della data e del nome dello stampatore Disciplina specifica per la stampa periodica obbligo di comunicare alla segreteria di Stato per gli affari interni l’inizio di tali pubblicazioni indicazione della natura della pubblicazione, del nome della tipografia, del nome e della dimora dello stampatore, del nome del proprietario obbligo di indicare per ogni periodico un gerente responsabile che risponde, per l’eventuale commissione di reati a mezzo stampa, sia del contenuto di articoli anonimi, sia di articoli firmati, per questi ultimi a titolo di complicità
Ipotesi di abuso Sanzioni lesione di interessi pubblici, ovvero reati contro lo Stato lesione di interessi privati, ovvero: ingiuria, diffamazione e c.d. “libelli famosi” con i quali veniva attribuito ad altri, in un atto pubblico o a mezzo di stampati venduti o esposti al pubblico, fatti passibili di incriminazione o lesivi dell’altrui onore o reputazione Sanzioni Le pene previste dall’Editto risultano meno gravose di quelle dettate dal codice penale del tempo
Leggi di polizia legge n. 3720 del 1859 legge 20 marzo 1865
Periodo giolittiano legge n. 278 del 1906 facoltà del giudice di procedere al sequestro degli stampati solo dopo aver accertato l’effettiva esistenza di una responsabilità per reati a mezzo stampa possibilità di un sequestro preventivo da parte del giudice nelle sole ipotesi di stampati che violano il limite del buon costume e per quelli che non adempiono agli obblighi di deposito delle copie presso le autorità pubbliche
Periodo bellico Legge n. 83 del 1915 Viene attribuito all’esecutivo il potere di vietare la pubblicazione di ogni notizia di carattere militare Solo il Prefetto può procedere immediatamente al sequestro di ogni tipo di stampato
Da disciplina repressiva a disciplina preventiva Periodo fascista Da disciplina repressiva a disciplina preventiva Generale tendenza ad un’interpretazione restrittiva di tutti i diritti di libertà Settore dell’informazione “funzionalmente” legato all’assetto degli equilibri politici
Interventi normativi r.d.l. n. 3288 del 1923 r.d.l. n. 1081 del 1924 leggi nn. 2308 e 2309 del 1925 legge n. 2307 del 1925
Soggetto direttamente coinvolto nella gestione del periodico Gerente responsabile Soggetto direttamente coinvolto nella gestione del periodico La nomina del gerente deve essere sottoposta a riconoscimento del Prefetto che ha anche il potere di revocare il riconoscimento dopo la commissione di due reati a mezzo stampa ovvero dopo due diffide nell’arco di un anno
Direttore responsabile La legge n. 2307 del 1925 sostituisce al gerente la figura del direttore responsabile, il cui riconoscimento è affidato al Procuratore generale presso la Corte d’Appello
Nuovo codice penale del 1930 Codice Rocco Art. 57 Responsabilità oggettiva Chi riveste la qualità di direttore responsabile è “per ciò solo, chiamato a rispondere, insieme all’autore dello scritto, del reato a mezzo stampa”
Ordine e Albo dei giornalisti r.d. n. 384 del 1928 Di fatto introduceva un meccanismo di filtraggio e selezione “politica” di coloro che avessero inteso esercitare l’attività di giornalista
Albo dei giornalisti Giornalisti professionisti Praticanti Pubblicisti
Requisiti “positivi” per l’iscrizione cittadinanza italiana godimento dei diritti civili attestato dell’attività svolta presso un’impresa editoriale Requisiti “negativi” divieto di iscrizione per coloro che avessero riportato una condanna a pena detentiva superiore a cinque anni divieto di iscrizione per coloro che avessero svolto una “pubblica attività contraria agli interessi della Nazione
Disciplina dei reati a mezzo stampa Editto sulla stampa del 1848 Codice Zanardelli del 1889 Codice Rocco del 1930
Art. 57 Codice Rocco assegna alla responsabilità del direttore o redattore responsabile di pubblicazione periodica un carattere “oggettivo” per la stampa non periodica, considera soggetto imputabile l’autore o, se questi era ignoto, l’editore, ovvero, qualora anche questi fosse sconosciuto, lo stampatore per la stampa clandestina considera soggetto responsabile coloro che ne curavano la diffusione
Nuova legislazione di pubblica sicurezza T.u. del 1926 e T.u. del 1931 Principi fondamentali inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla stampa trasformazione dell’istituto del sequestro degli stampati da strumento repressivo, azionabile dal giudice, a strumento amministrativo di intervento preventivo, azionabile direttamente dall’autorità di polizia indipendentemente dall’effettiva o presunta responsabilità penale
Disciplina sul sequestro T.u. del 1926 potere di intervento diretto dell’autorità di pubblica sicurezza comunque successivamente all’avvio del procedimento penale a carico dei responsabili T.u. del 1931 potere di intervenire dell’autorità di pubblica sicurezza anche quando non si presume l’esistenza di un reato
Interventi economici a favore della stampa Istituzione dell’Ente nazionale cellulosa e carta Linee di intervento azione di tipo protezionistico delle aziende italiane meccanismo di sostegno diretto delle imprese editrici assegnazione alle imprese editrici di un contributo per l’acquisto della carta previsione di un contributo concesso direttamente alle carterie nazionali
Apparati amministrativi nel settore della stampa Ufficio Stampa presso PCM Sottosegretariato alla stampa e alla propaganda Ministero per la Stampa e la propaganda Ministero della Cultura Popolare Ente stampa Agenzia di stampa Stefani
Periodo costituzionale provvisorio Atteggiamento favorevole dell’Assemblea costituente alla restituzione alla stampa della sua dimensione di diritto di libertà Abolizione del sequestro preventivo Riconduzione alla Presidenza del Consiglio delle competenze amministrative in materia di stampa
Nuova disciplina costituzionale della libertà di stampa Quadro storico fortemente permeato dall’impronta autoritaria che aveva caratterizzato il passato regime Impostazione liberale Espresso divieto dell’autorizzazione e della censura Il sequestro, esercitatile solo dal giudice, viene sottratto al potere dell’autorità di pubblica sicurezza, salvo casi di assoluta urgenza Definizione dei limiti all’esercizio della libertà di stampa
Legge n. 47 del 1948 Novità introdotte obbligo di indicare nello stampato lo stampatore e, se esiste, il proprietario obbligo di registrazione di tutti i quotidiani e periodici presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio obbligo di deposito di alcune copie dello stampato presso la prefettura abolizione dell’autorizzazione dell’autorità prefettizia la registrazione ha solo il compito di accertare “la regolarità dei documenti presentati”, in assenza di margini di valutazione discrezionale da parte del giudice
Ipotesi di delitti violazione dell’obbligo di registrazione e degli obblighi relativi all’indicazione dei responsabili (editore o stampatore) violazione delle norme sulla registrazione degli stampati In entrambi i casi può essere giustificato un provvedimento di sequestro
Legge n. 62 del 2001 nuova definizione di “prodotto editoriale” estensione all’editoria on - line delle norme previste dalla legge n. 47 qualora il prodotto editoriale sia diffuso al pubblico con regolarità e sia contraddistinto da una testata modifica al testo dell’art. 57 c.p. che configura la responsabilità del direttore come responsabilità per omissione di controllo riducendo, fino ad un terzo, la pena prevista per l’autore dello scritto
Interventi della Corte Cost. sulla stampa Autorizzazioni di polizia Buon Costume Reati a mezzo stampa
Nozione della Corte Cost. di ordine pubblico “Ordine legale su cui poggia la pacifica convivenza sociale”
Intervento normativo recente Legge n. 205 del 1999 Sfoltisce l’eccessivo numero di reati connessi all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero Abroga: l’art. 297 c.p. “Offese all’onore di capi di Stato esteri” l’art. 303 c.p. “Pubblica istigazione e apologia” l’art. 327 c.p. “Eccitamento al dispregio e al vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità” l’art. 657 c.p. “Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata”
Riforma della disciplina dell’Ordine e dell’Albo dei giornalisti Legge n. 69 del 1963 Tutte le attività connesse alla tenuta dell’Albo sono affidate all’Ordine dei giornalisti Attribuzione al ministro di Grazia e giustizia di una funzione di alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine Differenti modalità di iscrizione all’Albo a seconda che si tratti di giornalisti professionisti o di pubblicisti, per i quali sono previsti due distinti elenchi
Ordine dei giornalisti Poteri cancellazione dall’Albo potere disciplinare nei confronti degli iscritti potere di irrogare le sanzioni che vanno dal semplice avvertimento a cambiare condotta, alla censura, alla sospensione dall’esercizio della professione, fino alla radiazione dall’Albo
Novità Nella nuova disciplina scompare, dunque, ogni criterio selettivo non collegato ai profili professionali Critiche Riguardano il meccanismo di iscrizione obbligatoria all’Albo per coloro che intendano esercitare la professione giornalistica, in quanto contrasterebbe con il principio della libertà di manifestazione del pensiero che l’art. 21 Cost. riconosce a “tutti”
Posizione della Corte Costituzionale Sent. n. 11 del 1968 Distingue tra disciplina dell’uso del mezzo di informazione e disciplina dell’attività professionale del giornalista La disciplina giornalistica in questione, non solo non può considerarsi lesiva della libertà di stampa, ma deve ritenersi come elemento di tutela della stessa
Diritti del giornalista Legge n. 69 del 1963 Libertà di informazione e di critica “limitata all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”
Doveri del giornalista obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti, “osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede” obbligo di rettificare le notizie che risultino inesatte e di riparare agli eventuali errori obbligo di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie “quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di queste”
Clausole di coscienza Introdotte dalla contrattazione collettiva al fine di tutelare i giornalisti, in quanto consentono a questi, qualora non condividano il mutamento di linea editoriale del periodico presso il quale lavorano, di sciogliere unilateralmente il rapporto, senza perdita delle indennità di fine rapporto
Evoluzione della disciplina del segreto professionale del giornalista Da un riconoscimento generalizzato del diritto di opporre al giudice il segreto per tutti coloro che fossero depositari di notizie da ritenersi segrete per ragioni di Stato o per ragioni professionali ad un riconoscimento più ristretto di tale diritto, limitato dal legislatore solo ad alcune categorie soggettive tassativamente individuate Art. 200, comma 3, c.p.p. Parziale estensione del diritto di astenersi dal testimoniare anche per i giornalisti con riferimento “ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario”
Tutela della “privacy” Legge n. 675 del 1996 Oggetto della disciplina Raccolta e trattamento dei “dati personali”, ovvero “informazioni relative a persone fisiche , persone giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili”, effettuati da qualunque soggetto sul territorio nazionale
Obblighi dei soggetti privati Informazione degli interessati Richiesta di un apposito consenso da parte degli stessi Richiesta di consensi specifici per ulteriori attività di comunicazione e diffusione dei dati Diritti degli interessati Diritto di accesso ai propri dati Diritto di controllo e rettifica Diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi
Garante per la protezione dei dati personali Autorità con compiti generali di vigilanza sulla corretta applicazione della legge e compiti di intervento diretti a far cessare comportamenti contrari alla legge, anche su ricorso dei diretti interessati
Raccolta e trattamento dei “dati sensibili” Da parte di soggetti privati Consenso scritto degli interessati Previa autorizzazione dell’Autorità garante Da parte di soggetti pubblici Può avvenire solo nelle ipotesi in cui è autorizzato da previsioni legislative che devono indicare le finalità di interesse pubblico cui è preordinata l’attività di trattamento
Disciplina speciale in funzione dell’attività giornalistica Possibilità da parte dei giornalisti di raccogliere e diffondere dati personali , compresi i dati sensibili, senza le limitazioni previste dalla legge in via generale Solo limite “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o a fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico”
Codice di deontologia dei giornalisti Sfera di applicazione Giornalisti professionisti Coloro che occasionalmente esercitano l’attività pubblicistica Principio generale L’attività giornalistica, in base a quanto disposto dall’art. 21 Cost., non può essere soggetta ad alcuna forma di autorizzazione e di censura
Disciplina sui dati sensibili generale divieto di coinvolgere nella descrizione dei fatti i congiunti o altri soggetti diversi da quelli direttamente interessati ai fatti descritti la diffusione di una notizia di rilevante interesse pubblico e sociale non può incontrare limitazioni nella tutela della sfera privata delle persone qualora l’informazione sia “indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”
Tutela privilegiata dei minori “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cronaca”
Sostegno economico alla stampa Novità Gli interventi sulle condizioni economiche in cui operano le imprese editoriali hanno subito una radicale trasformazione con l’affermarsi dell’idea che ogni fenomeno di carattere economico diretto a ridurre il pluralismo delle fonti di informazione doveva essere contrastato, se si voleva garantire la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale del Paese
Strumento di sostegno diretto Integrazione del prezzo della carta operata dall’Ente nazionale cellulosa e carta Forme di sostegno indiretto Agevolazioni fiscali e riduzioni tariffarie previste dalla legge n. 482 del 1949
Intervento “di risulta” L’intervento di sostegno economico dello Stato fu concepito come intervento di risulta, poiché aveva ad oggetto in primo luogo lo sviluppo dell’industria cartaria e solo di riflesso quella editoriale
Da intervento “di risulta” a intervento diretto dello Stato Legge n. 1063 del 1971 Da intervento “di risulta” a intervento diretto dello Stato Contributi straordinari finanziati direttamente dal bilancio dello Stato Criterio selettivo vincolante per l’assegnazione degli stessi rappresentato dal livello quantitativo di carta utilizzato dalle imprese nell’anno precedente Forme di credito agevolato
Legge n. 172 del 1975 potenziamento delle forme di contributo agevolato allargamento dell’area dei soggetti beneficiari dei diversi tipi di contributo statale istituzione di un’apposita commissione tecnica con il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei contributi creazione del Registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa imposizione della redazione e della pubblicazione di un bilancio – tipo alle imprese che intendono beneficiare dei contributi stessi
Progressivo abbandono delle forme di contributo diretto Legge n. 416 del 1981 Da forme di sostegno diretto, di natura assistenziale, ad interventi di sostegno indiretto, mirato a favorire il processo di modernizzazione tecnologica in atto in questo settore
Carattere transitorio dei contributi diretti Legati al mantenimento per un altro quinquennio del regime del prezzo amministrativo dei quotidiani Potenziamento dei contributi indiretti Istituzione di due fondi speciali al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese editrici impegnate in programmi di ristrutturazione tecnico – economica
Legislazione recente Legge n. 67 del 1987 e legge n. 250 del 1990 Riduzione delle ipotesi di interventi di sostegno economico diretto Introduzione di un criterio basato sul costo medio di gestione della singola impresa Costante aumento dell’importo quantitativo globale dei contributi indiretti Allargamento della sfera dei possibili destinatari
Legge n. 62 del 2001 Istituzione presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM di un apposito fondo per le agevolazioni di credito attraverso il quale vengono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per la realizzazione di progetti di ristrutturazione economico – produttiva Abolizione del meccanismo del prezzo amministrativo della carta
Legislazione relativa al settore radiotelevisivo legge n. 67 del 1987 Introduzione di un tetto massimo degli introiti pubblicitari Introduzione di limiti quantitativi alle trasmissioni pubblicitarie in rapporto alla programmazione oraria e giornaliera Apposita disciplina per la pubblicità promossa dalla P.A.
Sentenza C. Cost. n. 348 del 1990 l. cost. n. 3 del 2001 La Corte abbandona per la prima volta la definizione dell’informazione come “materia” per affermarne invece la natura di presupposto per il corretto esercizio di funzioni politiche da parte dei soggetti che ne sono istituzionalmente investiti l. cost. n. 3 del 2001 Art. 117, comma 3, Cost. Ricomprende tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni l’“ordinamento della comunicazione”
Introduce un sistema fondato su punti vendita Legge n. 108 del 1999 Superamento del sistema precedente basato su una rete di rivendite fisse autorizzate, attraverso la sperimentazione di altri possibili punti vendita che integrano la rete fissa dedicata D. lgs. n. 170 del 2000 Introduce un sistema fondato su punti vendita esclusivi e non esclusivi, subordinando l’attività in questione al rilascio di un’autorizzazione comunale, da rilasciarsi sulla base di indirizzi fissati a livello regionale
Normativa anticoncentrazione Interessi costituzionalmente protetti libera iniziativa economica (art. 41 Cost) libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) Obiettivi primari assicurare le condizioni che consentano la migliore tutela del principio della libera concorrenza garantire il diritto all’informazione degli utenti, minacciato dai fenomeni di concentrazione in atto
“Posizione dominante” Legge n. 67 del 1987 Art. 3 “Posizione di chi, attraverso atti di cessione, contratti di affitto o di affidamento in gestione, nonché il trasferimento di partecipazioni azionarie, si trovi ad essere editore o comunque a controllare società che editano testate quotidiane, la cui tiratura abbia superato, nell’anno solare precedente, il 20% della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia”
Nozione di “controllo” Art. 2359 c.c. Nozione di “collegamento” Art. 2359, comma 2, c.c.
Obblighi di trasparenza a carico delle imprese editrici obbligo di iscrizione nel Registro nazionale della stampa obbligo di depositare annualmente presso il Registro il proprio bilancio annuale obbligo di comunicare ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di imprese editrici di quotidiani, quando il trasferimento interessi una quota superiore al 10% del capitale sociale o della proprietà obblighi aggiuntivi, tra cui quello di presentare un bilancio consolidato di gruppo
Autorità di garanzia Legge n. 416 del 1981 Legge n. 67 del 1987 Oggi le competenze del Garante sono state trasferite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Novità recenti Riduzione del ruolo della PCM in materia di stampa Assegnazione di tale ruolo al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, istituito dalla legge n. 400 del 1988, la cui articolazione organizzativa è disciplinata dal d.p.c.m. del 18 gennaio 2001
Dipartimento per l’informazione e l’editoria Articolazione interna Ufficio per l’editoria e la stampa Servizio per le provvidenze all’editoria, alla radiofonia e alla stampa italiana all’estero Servizio per gli adempimenti in materia di pubblicità delle pubbliche amministrazioni
Sanzioni Eventuale dichiarazione di nullità degli atti che hanno determinato tale situazione Sospensione o perdita degli aiuti economici da parte dei soggetti in posizione dominante beneficiari ovvero da parte dei soggetto inadempienti agli obblighi di trasparenza Sanzioni di carattere penale