La piccola impresa è caratterizzata da due elementi: 13. La piccola impresa. L’impresa artigiana. L’impresa familiare. SONO PICCOLI IMPRENDITORI, I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, GLI ARTIGIANI, I PICCOLI COMMERCIANTI E COLORO CHE ESERCITANO UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA (art. 2083 cod. civ.) La piccola impresa è caratterizzata da due elementi: la prestazione diretta del proprio lavoro nel ciclo produttivo da parte dell’imprenditore la prevalenza del lavoro dell’imprenditore, ed, eventualmente dei suoi familiari sia rispetto al lavoro altrui e sia rispetto al capitale, tanto proprio quanto altrui, investito nell’impresa.
IL PICCOLO IMPRENDITORE E LA LEGGE FALLIMENTARE LA NUOVA DISPOSIZIONE FALLIMENTARE (ART. 1 DEL D.LGS. 169/07) NON DEFINISCE PIU’ IL PICCOLO IMPRENDITORE, MA INDIVIDUA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA, AL DI SOTTO DEI QUALI L’IMPRENDITORE COMMERCIALE NON FALLISCE. NON E’ QUINDI SOGGETTO A FALLIMENTO L’IMPRENDITORE CHE DIMOSTRI IL POSSESSO CONGIUNTO DEI SEGUENTI REQUISITI: AVER AVUTO, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI LA DATA DI DEPOSITO DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO O DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ SE DI DURATA INFERIORE, UN ATTIVO PATRIMONIALE DI AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO TRECENTOMILA; AVER REALIZZATO, IN QUALUNQUE MODO RISULTI, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI LA DATA DI DEPOSITO DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO O DALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ SE DI DURATA INFERIORE, RICAVI LORDI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO DUECENTOMILA; AVERE UN AMMONTARE DI DEBITI ANCHE NON SCADUTI NON SUPERIORE AD EURO CINQUECENTOMILA. BASTA AVER SUPERATO ANCHE UNO SOLO DEI SUINDICATI LIMITI PER ESSERE ESPOSTO A FALLIMENTO.
L’impresa artigiana è anche oggetto di una legge speciale, la Legge n L’impresa artigiana è anche oggetto di una legge speciale, la Legge n. 443 dell’8 agosto 1985. Tale legge, al fine di individuare i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze da essa previste, qualifica come artigiana l’impresa: che ha ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi (art.3) il cui titolare svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art.2) La legge speciale non richiede che il lavoro del titolare e dei suoi familiari sia prevalente sugli altri fattori della produzione. Tale circostanza porta ad escludere che colui che possa essere qualificato artigiano ai sensi della legge speciale vada automaticamente considerato piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 cod. civ. .
L’ impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis cod. civ. 14. L’impresa familiare. L’azienda coniugale. L’ impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis cod. civ. E’ impresa familiare quella nella quale collaborano: il coniuge i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) E’, altresì, impresa familiare quella il cui titolare si avvalga del lavoro dei familiari a fianco indicati non già nell’impresa, ma nella famiglia. Non è richiesta la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei familiari sopra individuati rispetto ai fattori della produzione impiegati. Il fenomeno perciò, può riguardare anche l’impresa non piccola.
Ai partecipanti all’impresa familiare sono riconosciuti: DIRITTI PATRIMONIALI: il diritto al mantenimento, eventualmente non dovuto ad altro titolo, come nel caso del figlio maggiorenne o del cognato il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione al lavoro svolto nell’impresa o nella famiglia il diritto sui beni acquistati con gli utili dell’impresa e sugli incrementi di valore dell’azienda il diritto di prelazione sulla azienda, nel caso di trasferimento a terzi o di divisione ereditaria DIRITTI AMMINISTRATIVI: alcune decisioni più importanti, quali quelle sulla destinazione degli utili o sulla gestione straordinaria dell’impresa, sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa.
La partecipazione all’impresa familiare è trasferibile Se il trasferimento avviene a favore di un familiare avente il rapporto di parentela richiesto Se vi è con il consenso unanime degli altri familiari partecipanti. La cessazione del rapporto di lavoro o il trasferimento dell’azienda danno diritto ad una liquidazione in denaro. L’impresa familiare è una impresa individuale L’imprenditore agisce in nome proprio e non quale rappresentante della collettività familiare, ed egli solo è obbligato verso i terzi.
Diverso dalla impresa familiare è il concetto di azienda coniugale (art. 177 cod. civ.) Si riferisce all’ipotesi dell’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio. Essa è oggetto di comunione legale da parte di tutti e due i coniugi.