a cura di: Annalisa Beretta Andrea Biolchi Beatrice Deleidi

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a cura di: Annalisa Beretta Andrea Biolchi Beatrice Deleidi Università degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale CdL in Scienze dell’organizzazione CONTRATTO di AGENZIA a cura di: Annalisa Beretta Andrea Biolchi Beatrice Deleidi a.a. 2014 – 2015 Insegnamento: Diritto Privato Professoressa: Sara D’Urso

Definizione: Art. 1742 c.c. Col contratto di agenzia, una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione (provvigione), la conclusione di contratti in una zona determinata.

Caratteristiche del contratto: Distribuzione: il preponente non provvede direttamente alla vendita, ma ne regola la fase della commercializzazione Consensuale: si perfeziona col consenso di entrambe le parti Oneroso: prevede una retribuzione (provvigione) A prestazioni corrispettive: la prestazione dell’agente trova riscontro in quella del preponente A effetti obbligatori: l’agente deve promuovere la stipulazione ai contratti, il preponente deve corrispondere alla provvigione Durata: può essere sia a termine che indeterminato Forma ad probationem: deve essere provato per iscritto Derogabile: la disciplina del contratto può essere mutata dalla volontà delle parti

Soggetti: Agente: Preponente: I contratti di agenzia sono stipulati per gli agenti o i rappresentati di commercio. Caratterizzato da funzione di imprenditorialità. L’agente a differenza del lavoratore subordinato svolge attività professionali con indipendenza e autonomia e si assume a suo carico i costi e i rischi relativi. Agente di fatto è chi esercita il contratto di agenzia senza essere iscritto al ruolo per agenti e rappresentanti di commercio. Agente con o senza rappresentanza: il preponente conferisce poteri di rappresentanza con patto o atto con esso l’agente può concludere contratti in nome del preponente. Agente può avere il potere di rappresentanza, se il potere gli è stato conferito dal prepotente. Ha sempre la rappresentanza commerciale. Nei rapporti con l’agente deve agire con lealtà e buona fede. Deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria. Per ogni affare concluso durante il contratto il preponente deve all’agente la provvigione che gli spetta, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Il preponente può compiere il contratti al posto del agente nella sua zona di esclusività.

Obblighi a carico delle parti: Agente Obbligazione principale dell’agente è quella di promuovere la conclusione di contratti per interesse del preponente. L’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede; deve cioè attenersi alle istruzioni del preponente. L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico previso, deve avvisare immediatamente il preponente, altrimenti dovrà risarcirlo (impedimento dell’agente). L’agente deve restituire le provvigioni solo se il contratto tra terzo e preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

Obblighi a carico delle parti: Preponente Nei rapporti con l’agente deve agire con lealtà e buona fede e deve mettere a disposizione dell’agente, la documentazione necessaria per fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. Il preponente deve inoltre informare l’agente entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate; L’agente ha diritto di esigere sotto richiesta che gli siano fornite tutte le informazione necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. Cancellerei la frase in rosso e aggiungerei per Io direi di eliminarlo questo

Diritto di esclusiva Patto di non concorrenza Il preponente non può avvalersi di più agenti contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. L’agente non può assumere un incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo d’affari in più imprese in concorrenza tra loro. Patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto: richiede forma scritta, può riguardare solo la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti; vincola l’agente per massimo due anni. Patto di non concorrenza

Diritto di recesso Recesso convenzionale: le parti hanno attribuito ad entrambi o ad una di esse la facoltà di recedere in un’apposita clausola del contratto. Recesso legale: le parti hanno il potere di recedere unilateralmente dai contratti di durata privi di termine finale. Recesso per giusta causa: scioglimento dovuto ad un fatto imputabile all’agente.

Indennità in caso di cessazione del rapporto Il preponente deve indennizzare l’agente se alla cessazione del rapporto: L’agente ha procurato nuovi clienti al preponente; Se il rapporto cessa per morte dell’agente; Il pagamento dell’indennità è equo rispetto alle provvigioni che l’agente perde; L’indennità non è dovuta quando: Il contratto si risolve per adempienza imputabile all’agente; L’agente recede dal contratto; L’agente cede a un terzo i diritti e obblighi verso preponente;

LA SENTENZA: Contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto Cassazione civile. Sez. Lav. 24 luglio 2007, n. 16347 Pres. Ciciretti- Rel. Picone- P.M. Patrone (Art. 1751 c.c. ; 4 d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303)

Massima: In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell’interpretazione data dalla corte di giustizia delle Comunità Europee (con sentenza 23 marzo 2006, causa C-465/04) sulla portata degli artt.17 e19 della direttiva 861653/CEE del consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti agli agenti commerciali indipendenti, l’art. 1751 comma 6 c.c., nel testo sostituito dall’art. 4 d.lgs del 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che indennità contemplata dall’accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all’agente l’indennità di legge in misura inferiore.

Il fatto: Agente Preponente Richiede indennità di cessazione del rapporto Criteri previsti dall’art. 1751 c.c

Articolo 1751. Indennità in caso di cessazione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L’indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

Motivazioni dei giudici Giudice di primo grado La domanda viene respinta, l’indennità deve essere calcolata secondo i criteri: dell’Accordo Economico Collettivo del 28/11/92 Corte d’Appello Afferma che non sono applicabili i seguenti accordi, in quanto non contemplano il presupposto meritocratico, su cui è invece è basato Art. 1751 c.c. Corte di Cassazione Rileva l’esistenza di trattamenti differenti,in vantaggio del preponente. l’indennità è regolata dal codice civile. La direttiva è insostituibile, a meno che altri regolamenti garantiscano all’Agente un’indennità pari o superiore a quella dovuta in base alla legge. Corte di Giustizia

Conclusione: La Suprema Corte ha affermato che l’indennità contemplata dagli accordi economici collettivi rappresenta per agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore solo se, in concreto, non spetti all’Agente l’indennità di legge in misura inferiore.

Quadro normativo delle norme applicate: Norma applicata: Art. 1751 c.c. Criterio meritocratico: l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. Valutazione dell’indennità: l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni. Inderogabilità: le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.