ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO
Modi SATISFATORI: il creditore soddisfa il suo credito Si tratta di cause che estinguono l’obbligazione senza che si verifichi l’adempimento. Modi SATISFATORI: il creditore soddisfa il suo credito COMPENSAZIONE CONFUSIONE Modi NON SATISFATORI: : il creditore non soddisfa il suo credito NOVAZIONE REMISSIONE IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
COMPENSAZIONE (art.1241 c.c) Si verifica quando due soggetti sono contemporaneamente creditore e debitore uno dell’altro; I debiti reciproci si estinguono per le quantità corrispondenti, rimanendo in vita per il residuo.
Tipi Compensazione legale: opera automaticamente quando i debiti reciproci sono omogenei (hanno per oggetto beni generici della stessa specie) liquidi (determinati nell’ammontare) ed esigibili (scaduti i termini). Compensazione Giudiziale: è disposta dal giudice quando si tratta di debiti omogenei ed esigibili, non liquidi ma di pronta e facile liquidazione Compensazione volontaria si basa sulla volontà delle parti
CONFUSIONE Si verifica quando la qualità di debitore e creditore vengono a riunirsi nella medesima persona. L’obbligazione originaria si estingue perché viene meno la pluralità delle parti.
NOVAZIONE E’ un contratto con il quale le parti sostituiscono all’obbligazione originaria (che si estingue) una nuova obbligazione. Deve esserci la volontà di innovare. La NOVAZIONE può essere: - OGGETTIVA: quando la nuova obbligazione si caratterizza per un nuovo oggetto o per un titolo diverso - SOGGETTIVA: quando si sostituisce un nuovo debitore a quello precedente.
REMISSIONE DEL DEBITO E’ un atto unilaterale di rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto. L’obbligazione si estingue e il debitore viene liberato pur non avendo ancora adempiuto all’obbligazione. E’ efficace dal momento della comunicazione al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.
Impossibilita sopravvenuta della prestazione L’obbligazione si estingue se l’obbligazione è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore Il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore grava sul creditore che non riceverà l’adempimento.