PROVINCIA DI VICENZA Dipartimento Ambiente D.M. 44/04 LIMITAZIONI SUI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI VICENZA, 08 LUGLIO 2004
Finalità e obiettivi La presente direttiva mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili nell’ambiente, principalmente nell’aria, e i rischi potenziali per la salute umana mediante misure e procedure da attuare per quanto riguarda le attività dell’allegato I ……(Direttiva 13/99 CE) l’obiettivo di prevenire o ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di COV viene perseguito attraverso: il rispetto dei valori limite di emissione da raggiungere mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (DM 44/04)
D.M. 44/04 definizioni ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacità nominale dell'impianto. ……. Per gli impianti esistenti si intende procedere attraverso l’acquisizione dei dati relativi agli anni precedenti nn) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o altro materiale di rifiuto senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia …. Intesa come operazione svolta su macchinari attrezzature, etc.
D.M. 44/04 definizioni n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi; pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali L’obbligo di procedere alla valutazione sulle emissioni diffuse comporta l’applicazione di limiti differenziati, per cui un’azienda potrebbe dovere rispettare da 1 a 3 diversi parametri.
D.M. 44/04 definizioni
D.M. 44/04 Valori limite di emissione Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal d.P.R. n. 203 del 1988, l'autorità competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base della capacità nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2. Tali prescrizioni consistono di fatto in un bilancio di massa su base temporale che, tenendo conto di tutti gli inputs e gli outputs, consenta una corretta gestione della totalità dei COV.
D.M. 44/04 Valori limite di emissione I valori limite di emissione negli scarichi gassosi: sono limiti di concentrazione, espressi come mg/Nm3 di carbonio totale. Tale limite risulta applicabile, oltre quando espressamente previsto nell’Allegato II, solo nel caso vi sia la presenza di un dispositivo di abbattimento. per alcuni COV classificati pericolosi sono stabiliti limiti indipendenti dal tipo di attività I metodi di campionamento ed analisi sono indicati in allegato V.
D.M. 44/04 Valori limite di emissione per le emissioni di COV cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, nel caso in cui il flusso di massa della somma degli stessi sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV per le emissioni di COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma degli stessi sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV
D.M. 44/04 Conformità ai valori limite di emissione il gestore, per quanto prescritto dall'autorizzazione: effettua, misurazioni continue o periodiche di COV negli scarichi gassosi, per dimostrare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi Tale limite risulta applicabile, oltre quando espressamente previsto nell’Allegato II, solo nel caso vi sia la presenza di un dispositivo di abbattimento, o “sostanze pericolose”
D.M. 44/04 Conformità ai valori limite di emissione elabora e aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV Per tale prescrizione si intende procedere prevedendo una periodicità semestrale o annuale e, fermi restando i contenuti dell’Allegato IV, concordare con le aziende gli aspetti documentali di gestione al fine di ottenere una personalizzazione che consenta la produzione di dati su cui effettuare valutazioni congrue.
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Il Piano di gestione dei solventi va realizzato almeno una volta all’anno secondo le linee guida riportate in allegato IV rappresenta il bilancio di massa dei solventi utilizzati nel processo consente di dimostrare il rispetto dei limiti di emissione totale e diffusa I dati da considerare nel piano devono tenere conto, oltre che delle emissioni diffuse, anche di quanto rimane nel prodotto finito, nelle eventuali acque reflue, nei rifiuti, etc.
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Input (I) Output (O) (O1,O2, etc.)
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Emissione totale (E) Emissione convogliata (O1) Emissione diffusa (F)
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Esempio applicativo. Azienda operante nel settore del legno Tabella 1. Quantità e tipologia prodotti vernicianti (I).
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Esempio applicativo. Azienda operante nel settore del legno Tabella 2. Emissioni convogliate (O1) - analisi chimiche.
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Esempio applicativo. Azienda operante nel settore del legno Tabella 3. Emissioni diffuse (F) - analisi chimiche.
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Esempio applicativo. Azienda operante nel settore del legno Emissioni diffuse (F) - metodo indiretto. Consumo Emissioni convogliate Altre frazioni F = I1 - O8 - O1 - O5 - O6 - O7 F = 79,8 - 73,6 - 2,0 = 4,2 t/anno E = 73,6 + 4,2 = 77,8 t/anno
D.M. 44/04 Piano di gestione solventi Esempio applicativo. Azienda operante nel settore del legno Tabella 4. Calcolo delle emissioni convogliate (O1). Tabella 5. Calcolo delle emissioni totali annue (E).
D.M. 44/04 Autorizzazione …… b) «autorità competente»: le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 4/8/1999, n. 372; c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente ai sensi del d.P.R. n. 203 del 1988 ovvero del d.lgs. n. 372 del 1999; La Provincia provvederà ad un aggiornamento progressivo delle autorizzazioni con priorità agli impianti soggetti ad adeguamento, ad eccezione di quanti soggetti ad IPPC (in attesa di delega regionale).
D.M. 44/04 Autorizzazione il d.m. non prevede il rilascio di nuove diverse autorizzazioni rispetto a quelle previste dal d.P.R. n. 203/1988 le autorizzazioni in essere con limiti più restrittivi di quelli del decreto rimangono valide, ma il gestore può chiederne la revisione In attesa dei chiarimenti richiesti al Ministero dell’Ambiente non potranno essere accolte eventuali richieste di revisione. nelle nuove autorizzazioni è indicata anche l’emissione totale annua
D.M. 44/04 Modifica sostanziale 1) per un impianto che rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata; 2) per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%; Non applicabile 3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%; Non applicabile 4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente; 5) qualsiasi modifica della capacità nominale che comporta variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l'allegato II;
D.M. 44/04 Definizioni s) «impianto esistente»: un impianto per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto (cioè 12/3/2004). Viene considerato esistente anche un impianto che abbia presentato domanda di autorizzazione per l’attività esistente e che non sia mai stato espressamente autorizzato.
D.M. 44/04 Adeguamenti alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.m. n. 44/2004 i nuovi impianti si conformano a partire dalla data di entrata in vigore del d.m. (cioè 12/3/2004) gli impianti esistenti si adeguano entro il 31 ottobre 2007 ovvero …. E’ attualmente in fase di redazione la modulistica utile alla presentazione delle richieste di autorizzazione e/o adeguamento.
D.M. 44/04 Adeguamenti In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al quale……. si applicano per la prima volta le disposizioni del presente decreto…... La modifica sostanziale verrà autorizzata solamente in presenza di un impianto già adeguato. E’ in fase di valutazione il criterio da adottarsi qualora nell’attività vengano svolte lavorazioni a cui siano applicabili limiti differenziati.
D.M. 44/04 Adeguamenti il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, Sono in fase di valutazione le modalità di applicazione relativamente alle misurazioni in continuo delle emissioni.
D.M. 44/04 Adeguamenti il gestore di un impianto esistente deve presentare entro il 12 marzo 2005, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della quantità delle emissioni, nonché, se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1.