1 Firenze, 13 aprile 2012 – Hotel Mediterraneo Convegno di Studio

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1 Firenze, 13 aprile 2012 – Hotel Mediterraneo Convegno di Studio presentazione dell’elaborato redatto dalla Commissione di Studio del Comitato Scientifico Procedure Concorsuali avente per tema: Le Relazioni del Professionista nel Concordato Preventivo (art. 161, comma 3, art. 160, comma 2, L.F.) Relatori: Dott.ssa Erika Cresti Dott. Lorenzo Bandinelli Dott. Alessio Silvestri Dott. Nicola Pierpaoli

2 Premesse La relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott.ssa Erika Cresti La Relazione di attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott. Lorenzo Bandinelli Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Relatore Dott. Nicola Pierpaoli Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Relatore Dott. Alessio Silvestri Verifiche sulle principali poste del passivo Agenda 2

Obiettivo dell’intervento 3 La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Obiettivo dell’intervento Comprendere ruolo e finalità della relazione di attestazione ex art. 161, 3° comma L.F., nonché requisiti di nomina del professionista attestatore 3

La relazione di attestazione art La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Art. 161, 3° comma L.F “[…] Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo […]” 4 4

Scopo della relazione di attestazione Verificare e certificare: spinta verso la “privatizzazione” delle procedure concorsuali; la volontà di favorire e semplificare il ricorso a procedure giudiziali e stragiudiziali per il rientro in bonis, nell’ottica di salvaguardia della continuità aziendale quale obiettivo che permette anzitutto di meglio rispondere alle aspettative del ceto creditorio [1] Intenso dibattito della dottrina in merito alla NATURA, pubblicistica o pattizia, da attribuire al concordato preventivo alla luce dell’intenso processo di riordino della relativa disciplina. Elementi caratterizzanti la ratio della complessa riforma che ha interessato la disciplina fallimentare e in particolare quella relativa alla procedura di concordato preventivo La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Scopo della relazione di attestazione Verificare e certificare: l’attendibilità e la veridicità dei dati aziendali; la realizzabilità delle proposte del piano concordatario. La relazione di attestazione contribuisce così a conferire maggiore serietà e attendibilità alla proposta di concordato 5 5

INFORMATIVA, nei confronti della massa dei creditori INFORMATIVA nei confronti della massa dei creditori che si affidano ai giudizi ivi contenuti per formare ed esprimere il proprio “consenso informato” alla proposta concordataria ISTRUTTORIA si sostituisce all’attività del Tribunale nella valutazione del merito della proposta concordataria; al Tribunale, difatti, è affidato, in tale fase, un potere di controllo più limitato, attinente la sola verifica della completezza e regolarità della domanda e della relativa documentazione allegata, ivi compresa la relazione attestativa La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Duplice funzione INFORMATIVA, nei confronti della massa dei creditori ISTRUTTORIA, nei confronti del Tribunale 6 6

La finalità informativa CONSENSO INFORMATO a tutela della formazione del “libero convincimento” sulla fattibilità del piano spettante ai soli creditori La proposta concordataria acquista così un maggior grado di affidabilità, serietà e attendibilità, a tutela delle legittime aspettative del ceto creditorio, il quale è così in grado di formarsi una prima opinione in merito alle probabilità di soddisfazione dei propri interessi Tale preliminare giudizio troverà, poi, più o meno conferma con quanto successivamente rilevato dal commissario giudiziale in sede di redazione della relazione di cui all’art. 172. La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi La finalità informativa «… la disciplina del concordato preventivo appare ispirata da una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà» Sentenza Cassazione n. 21860/2010 7

Ruolo del Tribunale nella fase istruttoria Numerose pronunce CASSAZIONE in merito a NATURA e OGGETTO del CONTROLLO del TRIBUNALE in sede di ammissione del concordato preventivo, anche alla luce dell’attribuzione di una natura di tipo CONTRATTUALE E PRIVATISTICO AL CONCORDATO. Graduale riduzione del potere di VERIFICA del Tribunale in questa prima fase istruttoria di ammissione della proposta concordataria. Non può entrare nel MERITO dei CONTENUTI perché si sovrapporrebbe alla valutazione di fattibilità della relazione del professionista attestatore Non può esprimere giudizio sulla VERIDICITA’ dei dati aziendali del piano, compito attribuito per legge al commissario giudiziale. FINALITA’ ultima del ruolo del Tribunale, ASSICURARE UN VOTO CONSAPEVOLE da parte dei creditori Per questo al Tribunale compete un controllo di REGOLARITA’, CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA di natura non esclusivamente formale. verifica che «… siano assicurate le condizioni dell’accordo tra il debitore e i suoi creditori senza che la volontà di questi ultimi sia viziata da un’informazione incompleta, falsa o erronea “ La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Ruolo del Tribunale nella fase istruttoria Il Tribunale deve limitarsi a un controllo di “legittimità” dei documenti e dei relativi allegati, verificando la: “… completezza e la regolarità della documentazione senza che possa valutarne l’adeguatezza sotto il profilo del merito”. Cassazione, n. 22927/2009 8

Ruolo e caratteristiche della relazione attestativa Alla luce di quanto detto emerge il ruolo essenziale della relazione attestazione, la quale Evidenziare e Argomentare ITER LOGICO dei CONTROLLI effettuati e METODOLOGIE seguite per formulare giudizio PROGNOSTICO su ATTENDIBILITA’ DATI e PROGNOSI SU PROSPETTIVE DI SUCCESSO PROPOSTA CONCORDATARIA nella RISOLUZIONE CRISI AZIENDALE CORRETTEZZA, CHIAREZZA, VERIDICITA’, ESAUSTIVITA’ a garanzia di una GENUINA e CONSAPEVOLE valutazione della prposta da parte dei creditori La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Ruolo e caratteristiche della relazione attestativa Garantisce la serietà della proposta concordataria. Adeguatamente motivata Evidenziare iter logico seguito No “formule di stile” o riserve nel giudizio. 9

La relazione attestativa ITER per formulare giudizio di prognosi sulle prospettive di successo della proposta concordataria nella risoluzione della crisi aziendale, affinché tale percorso sia intellegibile e ripercorribile anche da altri soggetti Una vera e propria DUE DILIGENCE, effettuando i controlli e le attività tipicamente poste in essere nell’ambito della revisione legale dei conti La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi La relazione attestativa «Ai fini dell’ammissibilità del concordato preventivo, la relazione del professionista, il quale deve essere indipendente e imparziale, deve contenere un giudizio articolato in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, comminatoria, con pubblica esplicitazione del giudizio espresso), e deve consentire la ricostruzione dei controlli effettuati; a tal fine il professionista deve dare atto della documentazione esaminata, indicando i controlli compiuti, ricostruire l’iter logico posto a base delle proprie valutazioni e attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano» Trib. Piacenza, 3 luglio 2008 1010

Contenuto e struttura della relazione L'art. 161 L.F. si limita a richiedere al professionista di attestare con la propria relazione “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sul contenuto della relazione medesima, nonché sui principi ai quali il professionista deve attenersi nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di esprimere in modo fondato le attestazioni richieste dalla norma Contributi da mondo accademico e professionale + orientamenti giurisprudenza NON ESISTONO VINCOLI O PRESCRIZIONI DA RISPETTARE, quadro esemplificativo e minimale sul contenuto che tipicamente la relazione dovrebbe prevedere, ripresa da LINEE GUIDA Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti – Commissione Procedure Concorsuali, Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione; relazioni del professionista, 2006 Qualifiche soggettive del professionista, dati anagrafici dell'impresa, indicazione dell'incarico conferito, dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà e della documentaizone di cui art. 161 descrizione delle verifiche e degli accertamenti esplicati, dei documenti analizzati, dei criteri seguiti per il controllo e dei metodi di campionamento eventualmente utilizzati l'illustrazione delle ragioni della fiducia apposta al piano e delle valutazioni compiute dal professionista, con particolare riferimento ai modelli utilizzati, alle ipotesi assunte e agli scenari considerati. EVENTUALI CRITICITA’ e FATTORI DI INCERTEZZA devono essere adeguatamente illustrati. Attestazioni finali devono possedere il carattere della ASSERTIVITA’, essere cioè prive di riserve, condizionamenti e proposizioni dubitative che ne indebolirebbero la portata. Non sia ammissibile un'attestazione di fattibilità di un piano condizionata al realizzarsi di un determinato evento incerto, sarà invece possibile attestarne la fattibilità qualora il professionista, alla luce degli accertamenti compiuti, reputi (dichiarandolo) che l'avveramento dell'evento incerto determinante per la riuscita del piano sia altamente probabile, oppure qualora gli elementi di incertezza riscontrati abbiano un'influenza marginale sulla conseguibilità dei risultati attesi, che sarebbero in ogni caso raggiungibili RUOLO ATTESTAZIONI: no consulenza di parte, ma certificazione ed una garanzia di veridicità e fattibilità fornite al Tribunale che dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda di concordato. NO SEMPLICE ESPOSIZIONE O ILLUSTRAZIONE DEL PIANO, MA « una coerente ed ordinata enunciazione dei criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti , in modo da rendere chiaro il PERCORSO LOGICO, i RAGIONAMENTI e le MOTIVAZIONI alla base dell’attestazione. La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Contenuto e struttura della relazione Premessa Illustrazione del piano Verifica di veridicità dei dati aziendali Verifica di fattibilità della proposta di concordato Attestazioni conclusive 1111

Attestazione di veridicità RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA ART. 2423 Perimetro dei dati su cui si formula il giudizio di veridicità. ACCERTAMENTO Spetta a competenza, sensibilità ed esperienza del professionista individuare in concreto PROCEDURE E METODOLOGIE DI VERIFICA + consone al singolo caso e motivarle adeguatamente. Compatibilmente con tempi a disposizione per redazione relazione. Attenzione a ELEMENTI QUANTITATIVAMENTE + RILEVANTI, + RISCHIOSI (AREE + CRITICHE) La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Attestazione di veridicità Chiara assunzione di responsabilità del professio- nista in merito all’attività di controllo svolta sui dati aziendali. PERIMETRO: dati su cui si fonda il piano e rilevanti per corretta valutazione fattibilità Fare riferimento ai principi di revisione, declinandoli in base alle esigenze e peculiarità della specifica situazione in esame. 1212

Attestazione di veridicità Alla pianificazione delle attività di verifica da porre in essere, con l'individuazione delle aree maggiormente critiche e la scelta dell'ampiezza e della profondità dei controlli, il professionista perverrà in funzione di quanto sarà emerso dopo aver provveduto ad esaminare l'adeguatezza e l'affidabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati aziendali, del sistema informativo-contabile, del sistema di controllo interno DOPO essersi preventivamente interfacciato con gli organi di controllo – qualora presenti –, con particolare riferimento all'organo cui è demandata l'attività di controllo contabile IN SINTESI dovrà procedere a quelle attività. Il controllo di veridicità attiene un profilo di correttezza SOSTANZIALE, non essendo prescritto un requisito di REGOLARITA’ CONTABILE in senso stretto. Se esistono pareri o perizie di terzi, il professionista è comunque tenuto a compiere una propria attività di riscontro della bontà del lavoro svolto da altri soggetti prima di poterne recepire le risultanze all'interno della propria relazione, non essendo ammissibile un affidamento passivo e incondizionato. La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Attestazione di veridicità esame della corrispondenza dei dati riportati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria e negli altri allegati al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con le risultanze contabili; verifica della effettiva sussistenza degli elementi attivi e passivi indicati e dell'utilizzo di corretti criteri di valutazione; accertamento dell’attendibilità dei dati contenuti nel piano. 1313

Attestazione di fattibilità NON può prescindere dalla valutazione della stabilità dei risultati attesi dal piano al variare degli scenari e delle ipotesi operative prese a riferimento. Di particolare importanza sarà pertanto l'effettuazione di un'apposita analisi di sensibilità per verificare la tenuta del piano al mutare delle variabili critiche La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Attestazione di fattibilità Implica una valutazione di natura prospettica e prognostica sulla realizzabilità del piano, in relazione sia agli aspetti quantitativi che alle tempistiche. Esprimere un giudizio di ragionevolezza e alta probabilità sulla: «… idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti». 1414

Attestazione di fattibilità concordato di risanamento: un'analisi delle cause della crisi, apprezzare i profili di discontinuità tra la passata conduzione aziendale e le linee d'azione previste dal piano, convincendosi così sulla serietà della proposta e sulla conseguibilità dei risultati. Ricorrere a giudizi e perizie di consulenti, per esprimere parere adeguatamente motivato. Esprimersi anche in merito alle CLASSI Per l’attività necessaria all’accertamento della AFFIDABILITA’ e FATTIBILITA’ del piano, il professionista può far riferimento a standard di revisione in materia di dati previsionali, ISAE 3400 “The examination of prospective financial information “ La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Attestazione di fattibilità Dichiarazione chiara, univoca e sostanziale, espressa mediante un parere adeguatamente approfondito, ragionato e motivato, non ricorrendo a mere formule di stile accertare che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici; confrontare e valutare la coerenza delle ipotesi poste a fondamento del piano con il quadro macroeconomico e di settore; accertare la coerenza dei dati previsionali rispetto alle ipotesi eseguendo sia procedure di verifica dell’accuratezza dei dati elaborati, sia analisi in merito alla coerenza interna di tali dati; analizzare con particolare attenzione le variabili del piano che potrebbero avere un elevato tasso di volatilità e modificare quindi significativamente i risultati attesi 1515

Attenzione alle “assumption” HYPOTETICAL ASSUMPTION ad esempio nel caso di imprese in fase di start up o di riorganizzazione, di lancio di nuovi prodotti/servizi, di ingresso in nuovi mercati e comunque qualora non siano disponibili serie storiche di dati aziendali I dati previsionali fondati su best estimate assumption – e quindi su elementi ragionevolmente oggettivi – vengono poi definiti “forecast” (previsioni); quelli sviluppati sulla base di hypotetical assumption o di una combinazione tra best estimate assumption e hypotetical assumption – caratterizzati quindi da un maggior grado di soggettività ed aleatorietà – vengono invece definiti “projection” (proiezioni). IMPLICANO UN MAGGIOR LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E ATTENZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA È necessario un elevato grado di conoscenza dell’azienda, delle sue attività, delle dinamiche dell’ambiente competitivo in cui opera + attenzione ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DEL PIANO La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Attenzione alle “assumption” a) best estimate assumption: ipotesi relative a eventi futuri che il management reputa ragionevolmente realizzabili o ad azioni che, alla data di redazione del piano, il management medesimo considera attuabili b) hypotetical assumption: assunzioni ipotetiche relativi ad eventi futuri ed azioni del management che non necessariamente si verificheranno 1616

Requisiti Professionista Attestatore Riceve il mandato professionale direttamente dall’imprenditore che intende presentare la domanda di concordato preventivo, sulla scorta del principio dell’intuitu personae, espressione del carattere PRIVATISTICO assunto da procedura concordataria. Requisiti PROFESSIONALI ne assicurano l’alta qualificazione: appartenere a una determinata categoria professionale, quali quelle specificatamente disciplinate per lo svolgimento delle funzioni di curatore; nonché deve essere iscritto nel relativo albo professionale Iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, così come riformato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, rinvio contenuto nell’art. 67, quarto comma, lettera d) L.F., all’art. 2401-bis e, conseguentemente, agli artt. 2501-sexies e 2409-bis del codice civile NON + PREVISTE condizioni di incompatibilità richieste invece per la nomina del curatore e contenute nel 3° comma dello stesso articolo 28 L.F., ovvero l’assenza di qualsivoglia legame, di parentela o professionale, con il debitore . NON viene meno l’indispensabile requisito di INDIPENDENZA E TERZIETA’ Il professionista attestatore, difatti, deve rendere testimonianza, ovvero certificare con la massima trasparenza, indipendenza e professionalità, i controlli svolti sui dati aziendali, nonché le conclusioni raggiunte in merito alla attuabilità della proposta concordataria. Ciò si riassume all’interno della dichiarazione di asseverazione che comporterà una conseguente assunzione di responsabilità per le attività svolte e i giudizi ivi riportati, in quanto base informativa in grado di influenzare il giudizio di ammissibilità della proposta concordataria da parte del Tribunale, nonché l’esito delle operazioni di voto da parte dei creditori. Nonostante nomina da parte dell’imprenditore, deve Formulare giudizi OBIETTIVI, SCEVRI DA QUALSIVOGLIA INTERESSE DI PARTE. INDIPENDENZA EFFETTIVA E REALE AUTONOMIA NELLE SCELTE E NELLE VALUTAZIONI COMPIUTE. Garantite da rispetto norme di DEONTOLOGIA e ETICA PROFESSIONALE. La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Requisiti Professionista Attestatore Considerata la funzione di garanzia assolta e la delicatezza dell’incarico affidato, si deve trattare di un soggetto altamente qualificato che offra garanzie di terzietà e indipendenza Requisiti professionali Indipendenza e terzietà 1717

Requisiti Professionista Attestatore IL mancato richiamo all’intero disposto normativo contenuto nell’art. 28, e in particolare alle condizioni di incompatibilità previste per curatore NON è una svista, ma della presa di coscienza, da parte del legislatore, della presenza di varie disposizioni legislative richiamate dalla stessa norma che sono in grado di assicurare la necessaria indipendenza dell’attestatore. A ciò si giunge attraverso una interpretazione della norma in ottica evolutiva e di carattere, non solo letterale, ma anche logico-sistematico Curatore e professionista attestatore, difatti, sono due soggetti ben distinti per nomina, ruolo e competenze. Si pensi solo al fatto che il curatore ricopre la funzione di pubblico ufficiale, mentre l’attestatore «… è solo un privato che effettua una prestazione professionale per conto di un imprenditore non ancora sottoposto ad alcuna procedura concorsuale All’interno dell’art. 10 D.LGS: 39/2010 sono infatti delineati i cosiddetti “requisiti di indipendenza e obiettività” Richiesti per l’esercizio della funzione del REVISORE LEGALE DEI CONTI La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Requisiti Professionista Attestatore La relazione di attestazione: «… può essere redatta anche da un professionista che abbia già prestato la sua attività professionale in favore del debitore […], non sussistendo incompatibilità alla predetta nomina …». Cassazione, n. 22927/2009 L’indipendenza e la posizione di terzietà del professionista attestatore sono indirettamente garantite dal possesso dei requisiti professionali, in particolare dalla iscrizione dell’attestatore nel registro dei revisori legali 1818

Requisiti Indipendenza e Obiettività del Revisore La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Requisiti Indipendenza e Obiettività del Revisore Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale 1919

Indipendenza e autonomia attestatore pacifica condivisione del principio della necessaria separazione tra il consulente che assiste l’imprenditore ricorrente nella predisposizione della domanda di concordato e il professionista attestatore . Esistono difatti una molteplicità di legami professionali, che si potrebbero definire “ibridi”, che potrebbero minare la reale terzietà dell’attestatore e la conseguente autonomia e obiettività nei giudizi formulati. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui i suddetti professionisti facciano parte di una stessa associazione professionale, oppure semplicemente condividano i locali nei quali svolgono la propria attività Non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che separi le circostanze in grado di compromettere l’autonomia dell’attestatore da quelle non lesive della sua posizione di terzietà È possibile applicare, per analogia, quanto espressamente previsto per la verifica della sussistenza del requisito di indipendenza nel caso del collegio sindacale: «I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. […] In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espletamento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo; la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo obiettivo sia compromessa. L’indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non deve essere soddisfatto in maniera assoluta. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso». CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale, 15 dicembre 2010 La relazione di attestazione art. 161, comma 3, LF Profili teorici ed introduttivi Indipendenza e autonomia attestatore Difficoltà in concreto nel valutare l’effettiva posizione di terzietà dell’attestatore L’effettiva indipendenza e autonomia dell’attestatore dovranno essere quindi attentamente verificate, caso per caso, ponendo attenzione all’individuazione, in concreto, di eventuali e manifeste circostanze in grado di minare, in modo stabile, non temporaneo e non occasionale, la reale integrità del professionista attestatore, nonché l’obiettività dello stesso nelle valutazioni effettuate 2020

2121 Premesse La relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott.ssa Erika Cresti La Relazione di attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott. Lorenzo Bandinelli Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Relatore Dott. Nicola Pierpaoli Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Relatore Dott. Alessio Silvestri Verifiche sulle principali poste del passivo Agenda 2121

Concordato Preventivo – crediti privilegiati 2222 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Concordato Preventivo – crediti privilegiati Ante-riforma: pagamento integrale Riforma D.Lgs. 169/2007: possibile la falcidia dei crediti privilegiati mediante l’inserimento del co. 2 dell’art. 160 L.F. 2222

2323 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Art. 160 co. 2 L.F. La proposta può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 2323

Oggetto della relazione ex art. 160 co. 2 L.F. - 1 2424 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Oggetto della relazione ex art. 160 co. 2 L.F. - 1 Individuazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione ed accertamento del loro valore di mercato al fine di operare un confronto tra il valore accertato ed il trattamento riservato ai creditori prelatizi nella proposta concordataria Verifica della natura e dell’esatta collocazione dei crediti nell’ambito della proposta concordataria, anche con riferimento all’omogeneità delle classi Verifica della soddisfazione dei creditori privilegiati sulla base del piano concordatario, a confronto con ipotesi alternative (fallimento) 2424

Oggetto della relazione ex art. 160 co. 2 L.F. - 2 2525 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Oggetto della relazione ex art. 160 co. 2 L.F. - 2 Valutazione di diverse alternative Una sola conclusione, senza riserve Ipotesi ragionevolmente più probabile 2525

Caratteristiche della relazione art. 160 co. 2 L.F. 2626 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Caratteristiche della relazione art. 160 co. 2 L.F. Richiesta a pena di inammissibilità della proposta concordataria Può essere richiesta dal Tribunale in via integrativa ai sensi dell’art. 162 co. 1 L.F. Può essere svolta dal medesimo professionista che ha redatto la relazione ex art. 161 co. 3 L.F. e anche essere inglobata in essa 2626

Il professionista incaricato 2727 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Il professionista incaricato Nominato dall’imprenditore Requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L.F.: iscrizione nel registro dei revisori requisiti previsti dall’art. 28 co. 1 lett. a) e b) L.F. : iscrizione nell’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti, studi associati Terzietà e indipendenza - ruolo di garanzia nei confronti del Tribunale e del ceto creditorio 2727

Il professionista incaricato 2828 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Il professionista incaricato Due questioni importanti: Possibile coincidenza con l’attestatore ex art. 161 co. 3 L.F. Inclusione dell’attestazione ex art, 160 co. 2 nell’attestazione ex art. 161 co. 3 L.F. 2828

Responsabilità penale Responsabilità civile: 2929 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Profili di responsabilità dell’attestatore art. 161 c. 3 e 160 c. 2 L.F. I diversi profili: Responsabilità penale Responsabilità civile: Responsabilità contrattuale Responsabilità extra contrattuale 2929

La responsabilità penale 3030 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi La responsabilità penale Opinioni contrastanti: sarebbero applicabili al professionista le sanzioni previste dal c.p. per i periti il professionista non sarebbe punibile a meno che non ricorra dolo o colpa grave esclusione tout court della responsabilità penale in capo all’attestatore 3030

La responsabilità civile 3131 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi La responsabilità civile Responsabilità contrattuale: Qualora vi sia comportamento negliegente (art. 1176 c.c.) Art. 2236 c.c. sulla responsabilità del prestatore d’opera: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave”. Responsabilità extra contrattuale: Si può ritenere applicabile in sede civile l’art. 2043 c.c., sul risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” 3131

Il recentissimo orientamento del Tribunale di Firenze – 161 co. 3 L.F. 3232 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Il recentissimo orientamento del Tribunale di Firenze – 161 co. 3 L.F. Decreto Trib. di Firenze, III Sez. Civile, 18/1/2012, nella causa di opposizione allo stato passivo n. 10498/2011: “In conclusione, la relazione fatta dal XXX è precisa e condivisibile solo nella parte programmatica. (…) In concreto, invece, gli obblighi sono stati tutti violati e la relazione è stata piegata a finalità contrastanti con quelle proclamate. …la relazione del XXX è da considerare assolutamente inidonea allo scopo per cui è prevista. E ciò è dipeso da inadempienze dello stesso attestatore, che hanno svuotato il simulacro del suo prodotto. Anzi, dovrà essere indagata la sua responsabilità (contrattuale verso il cliente ed extra-contrattuale verso i creditori), in vista di un eventuale risarcimento”. 3232

3333 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Il recentissimo orientamento del Tribunale di Firenze – 160 co. 2 L.F./1 Decreto Trib. di Firenze, III Sez. Civile, 22/2/2012, nella causa di opposizione allo stato passivo n. 10497/2011: “Si deve concludere che il XXX è venuto meno al fondamentale compito a lui affidato (…) di individuare il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, posto che l’assunzione, da parte sua, dei valori esposti dal debitore è stata acritica e si è rivelata del tutto errata. (…) La relazione si è rivelata inadeguata anche nel giudizio sulla formazione delle classi (…) il trattamento fatto ai privilegiati alterava l’ordine delle cause legittime di prelazione e non teneva conto dei limiti posti dalla legge al debitore nella formulazione della proposta” 3333

3434 La relazione di attestazione art. 160, comma 2, LF Profili teorici ed introduttivi Il recentissimo orientamento del Tribunale di Firenze – 160 co. 2 L.F./2 Decreto Trib. di Firenze, III Sez. Civile, 22/2/2012, nella causa di opposizione allo stato passivo n. 10497/2011: “In conclusione, la relazione del XXX è carente sotto tutti gli aspetti che interessano (…) essa si fonda su una valutazione grossolana e carente dei beni e dei diritti interessati dalle cause di prelazione; omette ogni considerazione del passivo; prescinde dalla praticabilità giuridica della proposta e dai limiti posti dal legislatore alle facoltà del debitore; non tiene conto del rapporto tra introiti ed esborsi previsti in base al piano; omette ogni indagine sulle azioni di recupero e di responsabilità rese possibili dal fallimento. (…) Nessun compenso può essergli riconosciuto, posto che la prestazione manca di tutti i requisiti di legge. Anzi, dovrà essere indagata la responsabilità (contrattuale verso il cliente ed extra-contrattuale verso i creditori), in vista di un eventuale risarcimento”. 3434

3535 Premesse La relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott.ssa Erika Cresti La Relazione di attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott. Lorenzo Bandinelli Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Relatore Dott. Nicola Pierpaoli Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Relatore Dott. Alessio Silvestri Verifiche sulle principali poste del passivo Agenda 3535

3636 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Verifiche preliminari in merito alla sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso: Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.; Verifica dello stato di crisi in cui versa il debitore istante; Verifica che al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo sia allegata copia del verbale notarile contenente la decisione o la delibera dell'assemblea dei soci e/o dell’organo amministrativo del debitore istante prevista dall'art. 152 L.F. (richiamato dal quarto comma dell’art. 161 L.F.); Verifica che il ricorso fornisca chiara evidenza delle informazioni previste dal secondo comma dell’art. 161 L.F.; 3636

3737 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Verifiche preliminari in merito alla sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso: Verifica, limitatamente alle sole ipotesi in cui il ricorso preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, che il ricorso medesimo includa anche la relazione giurata di stima di cui all’art. 160, comma secondo, L.F.; Verifica in merito all’eventuale suddivisione dei creditori in classi sulla base di posizioni giuridiche ed interessi economici effettivamente omogenei e che il trattamento stabilito dal piano per ciascuna classe non abbia l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; 3737

3838 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Verifiche preliminari in merito all’effettiva capacità dell’impianto contabile di esprimere compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa: Analisi del sistema di controlli interno e valutazione dell‘adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile in rapporto anche alle dimensioni aziendali; Disamina dei verbali dell'organo di controllo e degli altri organi sociali; Acquisizione dell’elenco nominativo dei professionisti che assistono l’impresa (consulenti del lavoro, commercialisti, legali, tecnici, etc..); 3838

3939 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Verifiche preliminari in merito all’effettiva capacità dell’impianto contabile di esprimere compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa: Acquisizione di informazioni dai responsabili degli uffici amministrativi e del personale, dall'eventuale Collegio Sindacale e/o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dai professionisti che assistono l’impresa con particolare riguardo alla predisposizione del bilancio d'esercizio ed al corretto espletamento degli adempimenti fiscali e relativamente alla gestione del personale dipendente; Disamina dei bilanci almeno degli ultimi tre esercizi sociali e delle relative relazioni accompagnatorie, nonché laddove possibile, delle rispettive carte di lavoro; 3939

4040 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Verifiche preliminari in merito all’effettiva capacità dell’impianto contabile di esprimere compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa: Verifica della regolare tenuta dei libri civilistici, fiscali obbligatori (da effettuarsi evidentemente in rapporto alla forma giuridica dell’impresa, alla tipologia di attività svolta ed ai livelli dimensionali della stessa) e della corretta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (a questo proposito, nei casi ovviamente che presentano maggiori complessità, si segnala l’opportunità di valutare, anche a cura dello stesso professionista attestatore, di affidare o meno ad una società di revisione l’incarico di predisporre quantomeno una limited review sulle poste di bilancio maggiormente significative o critiche); 4040

4141 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Estensione e livello di approfondimento dell’indagine – direttamente collegata: Alla struttura del singolo piano oggetto del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ed alle peculiarità e criticità in termini valutativi delle singole fattispecie ivi rappresentate (“abito cucito su misura”); Alle dimensioni ed all’esito del preliminare accertamento in merito all’affidabilità dell’impianto contabile e del sistema di controlli interno dell'impresa ad esprimerne compiutamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria; Alla prospettiva di continuazione ovvero di mera liquidazione dell’attività aziendale; 4141

4242 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Estensione e livello di approfondimento dell’indagine – direttamente collegata: All’estensione dell’orizzonte temporale del piano; Ulteriore finalità: L’Indagine dovrà di fatto estendersi anche ad una verifica più strettamente giuridica correlata alle ipotesi previste dall’art. 173 L.F., ossia alla constatazione che non vi siano occultazioni o dissimulazioni dell’attivo, esposizioni di passività fittizie, sottovalutazioni di passivo od altre manipolazioni contabili che possano avere incidenza rilevante sul risultato del piano e della proposta concordataria. 4242

4343 Premesse La relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott.ssa Erika Cresti La Relazione di attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott. Lorenzo Bandinelli Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Relatore Dott. Nicola Pierpaoli Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Relatore Dott. Alessio Silvestri Verifiche sulle principali poste del passivo Agenda 4343

pacifica condivisione del principio della necessaria separazione tra il consulente che assiste l’imprenditore ricorrente nella predisposizione della domanda di concordato e il professionista attestatore . Esistono difatti una molteplicità di legami professionali, che si potrebbero definire “ibridi”, che potrebbero minare la reale terzietà dell’attestatore e la conseguente autonomia e obiettività nei giudizi formulati. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui i suddetti professionisti facciano parte di una stessa associazione professionale, oppure semplicemente condividano i locali nei quali svolgono la propria attività Non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che separi le circostanze in grado di compromettere l’autonomia dell’attestatore da quelle non lesive della sua posizione di terzietà È possibile applicare, per analogia, quanto espressamente previsto per la verifica della sussistenza del requisito di indipendenza nel caso del collegio sindacale: «I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. […] In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espletamento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo; la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo obiettivo sia compromessa. L’indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non deve essere soddisfatto in maniera assoluta. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso». CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale, 15 dicembre 2010 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Obiettivi Fornire un inquadramento metodologico e dei “codici di condotta” validati a livello professionali (prospettiva evolutiva) al fine di mettere i professionisti attestatotori – in caso di contestazioni ex post – nelle condizioni di dimostrare di essersi attenuti a determinate procedure nonché a standard di riferimento. Criticità: l’ampiezza delle competenza richiesta all’attestatore: Revisore, Esperto Giuridico, Esperto di Strategie Aziendali, Esperto di finanza, Esperto di Macro e Micro- economia e non per ultimo Psicologo 4444

Attestazione di veridicità dei dati Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Attestazione di veridicità dei dati Principi Contabili Quali parametri Criteri di liquidazione Quali metodologie Principi di revisione Standard di riferimento di generale accettazione Adattati all’obiettivo e alla finalità dell’attestazione 4545

Le aree dell’attivo analizzate: Crediti verso clienti Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Le aree dell’attivo analizzate: Crediti verso clienti Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Partecipazioni Rimanenze Valutazione del capitale economico Valutazione di Rami Aziendali Valutazione di partecipazioni Valutazioni di intangibles Le criticità: 4646

Area di bilancio – Crediti commerciali: Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Area di bilancio – Crediti commerciali: Impianto metodologico e procedurale così come previsto dai principi di revisione, adattati al caso di specie Verifiche preliminari Analisi e valutazione Sistema di Controllo Interno Principio di revisione 315 Principio di revisione internazionale 265 (ad hoc per PMI) Procedura di analisi comparativa (Principio di revisione 520) b) Verifiche di sostanza e di attendibilità adattate all’obiettivo di specie 4747

Concetto significatività concetto campionamento Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Concetto significatività Area di bilancio – Crediti commerciali: Verifiche di sostanza e attendibilità: Tendenzialmente esigenze di tempo, nonché la criticità dell’incarico, non consentono di poter effettuare le circolarizzazioni. Si ipotizza il solo utilizzo delle c.d. procedure alternative Procedure di revisione Esistenza; Competenza; Valutazione; Corretta esposizione; Uniformità di applicazione. concetto campionamento Attività dell’attestatore limitata a Esistenza; Valutazione; Competenza. Analisi dello scaduto e dei contratti più significativi 4848

Area di bilancio – Immobilizzazioni materiali: Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Area di bilancio – Immobilizzazioni materiali: Impianto metodologico e procedurale come il precedente, le attività da compiere: verifica sistema di controllo interno – verifiche di sostanza e di attendibilità Ottenere ed analizzare un prospetto riepilogativo delle movimentazioni subite da ogni categoria di immobilizzazione (saldo iniziale, investimenti, disinvestimenti e saldo finale); Verifica di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili di proprietà del debitore presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari; 4949

Disamina dei contratti di leasing in essere; Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Disamina dei contratti di leasing in essere; Analisi del mercato di destinazione delle immobilizzazioni oggetto di alienazione e analisi valore medio di mercato; Reperimento, laddove non presenti, ed esame di perizie di stima giurate redatte da tecnici o professionisti; Qualora gli incrementi di immobilizzazioni, le manutenzioni straordinarie e gli investimenti effettuati siano significativi verifica dei documenti a supporto; Qualora siano di importo significativo verifica di eventuali dismissioni di immobilizzazioni onde scongiurare le ipotesi previste dall’art. 173 L.F. ovvero occultazioni o dissimulazioni dell’attivo…; 5050

Area di bilancio – Immobilizzazioni immateriali: Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Area di bilancio – Immobilizzazioni immateriali: Impianto metodologico e procedurale come il precedente, le attività da compiere: verifica sistema di controllo interno – verifiche di sostanza e di attendibilità Verifica dell’esistenza documentale dell’immobilizzazione immateriale; - Esame e reperimento di perizie giurate di stima e verifica delle congruità della quantificazione con quanto iscritto in bilancio; - Disamina di eventuali offerte di acquisto. 5151

Area di bilancio – Rimanenze: Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Area di bilancio – Rimanenze: Impianto metodologico e procedurale come il precedente, le attività da compiere: verifica sistema di controllo interno – verifiche di sostanza e di attendibilità Verifica dell’esistenza fisica delle materie in magazzino; - Verifica del titolo di proprietà o di possesso; - Esame delle perizie di stima redatte da periti o professionisti del settore; - Disamina delle principali offerte di acquisto; - Analisi generale delle condizioni dello specifico mercato di riferimento delle rimanenze che dovranno essere oggetto di alienazioni a terzi; -Verifica di eventuali quotazioni ufficiali (es. materiali pregiati). 52

Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. La fattibilità del piano Fattibilità del piano Piano industriale, con elaborazioni quantitative e qualitative; Il percorso logico: - verifica del raggiungimento degli equilibri aziendali; - Coerenza esterna; - Coerenza interna; - Sostenibilità finanziaria. Prassi di riferimento: Assirevi, doc. 114 - Isae 3400 - Linee Guida Assonime 5353

Gli equilibri aziendali Correlazione Fonti - Impieghi Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. La fattibilità del piano Gli equilibri aziendali Equilibri economici Efficienza Equilibri finanziari Entrate - Uscite Equilibri patrimoniali Correlazione Fonti - Impieghi 5454

Verifiche di coerenza esterna Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. La fattibilità del piano Verifiche di coerenza esterna “PIANO INDUSTRIALE” ATTESTATO Coerenza esterna e approccio qualitativo CONTESTO AMBIENTALE CONDIZIONI INTERNE AZIENDALI QUALITA’ DEI DATI PREVISIONALI 5555 55

Verifiche di coerenza interna Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. La fattibilità del piano Verifiche di coerenza interna IPOTESI AZIONI RISULTATI RISORSE DATI ECONOMICO FINANZIARI Attestazione Sostenibilità economica Sostenibilità finanziaria 5656 56

5757 Premesse La relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott.ssa Erika Cresti La Relazione di attestazione ex art. 160, comma 2, L.F. Profili teorici ed introduttivi Relatore Dott. Lorenzo Bandinelli Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche preliminari Relatore Dott. Nicola Pierpaoli Verifiche sulle principali poste dell’attivo patrimoniale Relatore Dott. Alessio Silvestri Verifiche sulle principali poste del passivo Agenda 5757

Verifiche sulle più comuni poste del passivo: 5858 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Verifiche sulle più comuni poste del passivo: Quantitative: finalizzate alla corretta determinazione dell’ammontare dei debiti dell’impresa; Qualitative: finalizzate alla corretta classificazione dei debiti tra postergati, chirografari e privilegiati, quest’ultimi da distinguersi a loro volta in funzione delle specifiche cause di prelazione da cui sono assistiti; 5858

Verifiche sulle più comuni poste del passivo: 5959 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Verifiche sulle più comuni poste del passivo: Disamina preliminare, per ciascuna voce del passivo patrimoniale, delle corrispondenti schede contabili, della corretta classificazione di bilancio e dei criteri di valutazione contabili adottati (sempreché ovviamente si tratti di poste risultanti dalle scritture contabili), nonché, soprattutto, delle specifiche valutazioni estimative assunte nel ricorso stesso. 5959

Debiti verso dipendenti: 6060 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti verso dipendenti: Analisi preliminare dei rapporti di lavoro dipendente in essere, della corretta applicazione del trattamento economico spettante in forza degli istituti contrattuali di settore, nonché dell’avvenuta corretta esecuzione dei connessi adempimenti di legge (es. iscrizione nei registri obbligatori, comunicazioni agli Uffici Competenti, dichiarazioni fiscali, etc..); Analisi dei conteggi e della documentazione messa a disposizione dal consulente del lavoro dell’impresa o direttamente dall’ ufficio del personale di quest’ultima; 6060

Debiti verso dipendenti: 6161 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti verso dipendenti: Verifica della quantificazione operata in sede di ricorso relativamente al debito complessivo nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto (comprensivo dell’importo a titolo di rivalutazione), per salari e stipendi da corrispondere, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e per eventuali oneri a carico dell’impresa in conseguenza dell’accesso a procedure di mobilità od all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria od in deroga; 6161

Debiti tributari e verso Istituti Previdenziali: 6262 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti tributari e verso Istituti Previdenziali: Verifica della corrispondenza dei relativi saldi contabili sulla base delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell’assistenza del consulente del lavoro dell’impresa; Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on line (es. per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale") del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura previdenziale; Verifica presso Equitalia, l'Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali direttamente interessati (es. Inps, Inail, Enasarco, Cassa Edile, etc..) in merito all'eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi od accertamenti pendenti; 6262

Debiti tributari e verso Istituti Previdenziali: 6363 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti tributari e verso Istituti Previdenziali: Verifica della quantificazione operata nel ricorso, con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni (possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso o dei vari strumenti deflattivi del contenzioso), nonché all’eventuale previsione ivi operata circa l’esito dei contenziosi in essere; Richiesta all’organo amministrativo di un’attestazione che non siano pendenti verifiche od accertamenti fiscali o da parte di Enti previdenziali di alcun genere (ulteriori a quelli già noti); 6363

Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori: 6464 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori: Analisi delle risultanze presso la Centrale rischi della Banca d'Italia (facendone inoltrare apposita richiesta direttamente all'impresa); Verifica della quantificazione e dell’eventuale riconoscimento di specifiche cause di prelazione relativamente ai debiti per capitale ed interessi attraverso, ad esempio, l’analisi dei singoli contratti di mutuo o di finanziamento, degli estratti di conto corrente, degli affidamenti in essere, delle eventuali garanzie reali prestate, delle relative condizioni contrattuali e dell’effettiva corretta applicazione delle stesse, delle riconciliazioni con le scritture contabili, etc..; 6464

Debiti verso fornitori: 6565 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti verso fornitori: Verifica preliminare della quadratura del partitario fornitori con la situazione patrimoniale allegata al ricorso – attenzione alle posizioni con saldo in dare; Circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie – analisi delle risposte pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro (attraverso ad esempio la disamina di fatture, contratti, ordini, documenti di trasporto, etc.., nonché dei pagamenti intervenuti); 6565

Debiti verso fornitori: 6666 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti verso fornitori: Verifica degli stanziamenti di fine periodo (fatture da ricevere/note di credito da emettere); Analisi, anche attraverso le informazioni fornite dai legali dell’impresa, delle azioni per il recupero del credito azionate da singoli fornitori, onde tener conto degli interessi di mora, delle spese legali ed altri oneri addebitati all’impresa per penali o richieste di risarcimento danni, nonché delle eventuali cause legittime di prelazione acquisite in conseguenza dell’esperimento di azioni esecutive; 6666

Debiti verso fornitori: 6767 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Debiti verso fornitori: Richiesta all’organo amministrativo di un’attestazione che non siano pendenti ulteriori contenziosi (oltre a quelli già noti) dinanzi ad organi giurisdizionali di natura civile ed amministrativa; Verifica della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata dei debiti in essere nei confronti di professionisti, agenti e rappresentanti di commercio, di imprese iscritte nell’albo degli artigiani, di società cooperative, delle controparti di contratti di locazione di immobili, etc.. 6767

6868 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Altri debiti Debiti intercompany: Richiesta di conferma espressa del credito, riconciliazione dei rapporti di dare/avere, analisi delle compensazioni effettuate e dell’ulteriore documentazione a supporto; Debiti per compensi da corrispondere in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo: Disamina dei verbali delle delibere degli organi sociali; eventuali attribuzione di deleghe; verifica dell’ammontare dei compensi deliberati; riconoscimento di fringes benefit, del diritto a rimborsi spese ed a trattamenti di fine mandato; 6868

6969 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Altri debiti Debiti per garanzie reali o fideiussorie rilasciate in favore di terzi: Richiesta all’organo amministrativo di apposita attestazione, analisi dei contratti in essere, circolarizzazione delle Società intercompany; Debiti per acconti, caparre confirmatorie od altre obbligazioni contrattuali: Richiesta di conferma espressa del credito, analisi dei contratti in essere, riscontro effettivo dei pagamenti intervenuti; 6969

Integrazioni del passivo 7070 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Integrazioni del passivo Compensi dei professionisti incaricati di prestare l’assistenza necessaria ai fini della predisposizione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche per l’eventuale perizia giurata di cui all’art. 160, comma secondo, L.F., nonché per i periti incaricati della redazione di specifiche stime): Analisi dei mandati conferiti, verifica della corretta quantificazione dei relativi onorari; Compensi spettanti al commissario giudiziale ed al liquidatore giudiziale, nonché ad eventuali periti estimatori di presumibile nomina ad istanza di quest’ultimi: Verifica sulla base delle tariffe applicabili; 7070

Integrazioni del passivo 7171 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Integrazioni del passivo Spese da sostenersi in pendenza e nell’espletamento delle attività funzionali all’esecuzione della proposta rivolta ai creditori: (es. stipendi ed oneri accessori, consulenze fiscali, amministrative e del lavoro, spese legali, utenze, canoni di locazione, servizi di assistenza tecnica e di archiviazione di documenti contabili, imposte e tasse varie, assicurazioni, diritti camerali, etc..): verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) delle stime operate nel ricorso; 7171

Integrazioni del passivo 7272 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo Integrazioni del passivo Accantonamenti e Fondi rischi: per interessi maturati sino alla data di presentazione del ricorso e per interessi dovuti sui debiti privilegiati, per oneri addebitabili all’impresa in conseguenza di risoluzioni o di inadempimenti contrattuali (ad esempio con riguardo a contratti di leasing, di noleggio e di somministrazione), per indennità e lavori di ripristino da eseguire su immobili condotti di locazione, per lo smaltimento di rifiuti speciali e l’asporto di impianti e macchinari da dismettere, per indennità da corrispondere in conseguenza della cessazione di contratti di agenzia, nonché per fronteggiare rischi connessi ad accertamenti fiscali e previdenziali od all’esito di contenziosi pendenti, rischi di obbligo di copertura di perdite di società controllate, rischi di rivendicazioni da parte dei lavoratori, rischi di insorgenza di sopravvenienze passive impreve-dibili, etc.: verifica della congruità delle stime operate nel ricorso; 7272

TUTTO QUESTO PUO’ BASTARE? 7373 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo TUTTO QUESTO PUO’ BASTARE? 7373

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 7474 Guida Operativa per la redazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Verifiche sulle principali poste del passivo GRAZIE PER L’ATTENZIONE 7474