Angelo Castaldo & Stefano da Empoli

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Transcript della presentazione:

Angelo Castaldo & Stefano da Empoli L’unione europea: ISTITUZIONI E REGOLE LUMSA CORSO DI DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA Prof. Biancamaria Raganelli biancamaria.raganelli@gmail.com

The European Union: 500 million people – 28 countries Member states of the European Union Candidate and potential candidate countries

Idea of Sovereign State THE IDEA OF EU Idea if EU Idea of Sovereign State

IDEA OF EU L’idea di Unione Europee è vecchia quanto quella di sovranità dello Stato. Quest’ultima è stata travolta dalle ultime due guerre mondiali nel XX secolo e dagli effetti della globalizzazione. Il declino dello Stato monade – l’espansione della cooperazione tra Stati. Da un diritto internazionale della COESISTENZA a uno della COOPERAZIONE. Globalization (or globalisation) is the process of international integration arising from the interchange of world views, products, ideas, and other aspects of culture. In 2000, the International Monetary Fund (IMF) identified four basic aspects of globalization: trade and transactions, capital and investment movements, migration and movement of people and the dissemination of knowledge.

Sovereign state Uno Stato sovrano è un’entità giuridica del sistema legale internazionale rappresentata da un governo centrale che esercita un’autorità indipendente e suprema su una certa area geografica. International law defines sovereign states as having a permanent population, a government, and the capacity to enter into relations with other sovereign states. It is also normally understood to be a state which is neither dependent on nor subject to any other power or state.

CoESISTENZA - cooperaZIONE 1. To exist together, at the same time, or in the same place. 2. To live in peace with another or others despite differences, especially as a matter of policy. cooperaZIONE 1. A situation in which people work together to do something. 2. the actions of someone who is being helpful by doing what is wanted or asked for.

EUROPEAN UNION E’ un’UNIONE ECONOMICA e POLITICA di 28 Paesi localizzati principalmente in EUROPA Ha personalità giuridica internazionale E’ creata attraverso TRATTATI sottoscritti dai singoli Stati Membri E’ GOVERNATA da ISTITUZIONI ECONOMIC: almost all member states of EU join EMU: except Denmark and UK. Common market – EMU POLITICAL: The Politics of the European Union are different from other organisations and states due to the unique nature of the European Union (EU). The EU is similar to a confederation, where many policy areas are federalised into common institutions capable of making law; however the EU does not, unlike most states, control foreign policy, defence policy or the majority of direct taxation policies

What is the European Union? Shared values: liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law. Largest economic body in the world. World’s most successful model for advancing peace and democracy. A unique institution – Member States voluntarily cede national sovereignty in many areas to carry out common policies and governance. Not a super-state to replace existing states, nor just an organization for international cooperation. World’s most open market for goods and commodities from developing countries. 28 Member States Combined population of EU Member States 490 million 7 Percent of world’s population RULE OF LAW primarily refers to the influence and authority of law within society, especially as a constraint upon behavior, including behavior of government officials. Percent of global GDP 30 Percent of combined worldwide Official Development Assistance 55

L’UE: 500 milioni di abitanti, 28 Paesi Stati membri dell’Unione europea Paesi candidati 10

Allargamento: da 6 a 28 paesi 1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007 11

La popolazione dell’UE e del resto del mondo (popolazione in milioni, 2009) 1339 500 307 142 128 UE Cina Giappone Russia Stati Uniti 12

La popolazione dei paesi dell’UE Popolazione in milioni, 2009 Totale 500 milioni 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,5 10,0 9,3 8,4 7,6 5,6 5,4 5,3 4,5 3,3 2,3 2,0 1,3 0,8 0,5 0,4 Italia Francia Spagna Polonia Svezia Germania Estonia Paesi Bassi Grecia Portogallo Ungheria Bulgaria Slovacchia Finlandia Lettonia Irlanda Malta Romania Austria Danimarca Lituania Slovenia Cipro Regno Unito Lussemburgo Belgio Repubblica ceca 13

I Trattati dell’Unione 1952 Comunità europea del carbone e dell’acciaio 1958 Trattati di Roma: Comunità economica europea Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) 2009 Trattato di Lisbona 1987 Atto unico europeo: nasce il Mercato unico 1993 Trattato sull’Unione europea – Maastricht 2003 Trattato di Nizza 1999 Trattato di Amsterdam 14

EUROPEAN UNION origins and evolution The II World War 1952 TREATY OF PARIS: ECSC 1957 TREATY OF ROME: EEC-EURATOM 1967 THE MERGER TREATY 1992 MAASTRICT TREATY 2001 DRAFT OF CONSTITUTIONAL TREATY 2007 LISBON TREATY (2009 in to force)

Le principali tappe 1951: Nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) con sei paesi fondatori 1957: CEE. Il trattato di Roma istituisce il mercato comune 1973: La Comunità passa a nove Stati membri ed elabora politiche comuni 1979: Prima elezione diretta del Parlamento europeo 1981: Primo allargamento mediterraneo 1993: Completamento del mercato unico 1993: Con il trattato di Maastricht nasce l'Unione europea 1995: L'Unione europea passa a 15 Stati membri 2002: Introduzione dell'euro 2004: Altri dieci paesi aderiscono all'Unione Biancamaria Raganelli Materiale protetto da copyright

EU MISSION The EU’s mission in the 21st century is to: maintain and build on the PEACE established between its member states; bring European countries TOGHETER in practical cooperation; ensure that European citizens can live in SECURITY; promote economic and social SOLIDARITY; preserve European IDENTITY and DIVERSITY in a globalised world; promulgate the VALUES that Europeans share.

EUROPEAN UNION OPERA Attraverso un sistema standardizzato di regole (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri) prodotto dalle istituzioni europee (system of supranational independent institutions) applicato in tutta Europa (effetto e interpretazione) Possibili conflitti – risoluzione.

Gli strumenti: diritto europeo Diritto primario: Trattati (base del corpo normativo) Diritto derivato: atti normativi che incidono direttamente sui cittadini europeo

DIRITTO DERIVATO Atti vincolanti: REGOLAMENTI Portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro DIRETTIVE Non hanno portata generale, ma vincolano gli Stati membri sul risultato da raggiungere. Necessitano di trasposizione e di implementazione: gli organi nazionali sono titolati ad individuare la forma e i mezzi. 80%del mercato è regolato da direttive DECISIONI Non ha portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi, vincola Stati e Cittadini ed è direttamente applicabile Atti non vincolanti: Raccomandazioni (valore esortativo) Pareri (punti di vista)

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA Gli atti vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) sono adottati congiuntamente (cd. codecisione) da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea. Numerosi ambiti (ad esempio, governance economica, immigrazione, energia, trasporti, ambiente, protezione dei consumatori, ecc.). La procedura di codecisione, introdotta dal trattato di Maastricht sull'Unione europea (1992), è stata ampliata e adeguata dal trattato di Amsterdam (1999) per rafforzarne l'efficacia. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, tale procedura, ribattezzata procedura legislativa ordinaria, è diventata la principale procedura legislativa del sistema decisionale dell'UE

procedura legislativa speciale Ai sensi dell'articolo 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la consultazione è una procedura legislativa speciale, nel quadro della quale il Parlamento è invitato a pronunciarsi su una proposta legislativa prima che sia adottata dal Consiglio. Il PE può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre emendamenti alla stessa. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere conto del parere del Parlamento sebbene, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, non possa deliberare prima di averlo ricevuto. Le prerogative del PE sono state ampliate nel corso del tempo. Questa procedura si applica ormai a un numero ridotto di settori legislativi, come ad esempio le esenzioni del mercato interno e il diritto della concorrenza. La consultazione del Parlamento è parimenti obbligatoria, in quanto procedura non legislativa, in caso di adozione di accordi internazionali nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Structure: EU Institutions Council of EU (ministers, topic) European Council (heads of state) European Parliament (732 members directly elected) European Commission (1 per MS) European Court of Justice (1 per MS) Court of Auditors Others

THE EU INSTITUTIONS European Parliament European Council (summit) Council of Ministers (The Council) European Commission Court of Justice Court of Auditors Economic and Social Committee Committee of the Regions European Investment Bank Agencies European Central Bank

Struttura interna Organi sovranazionali: rappresentano interessi della comunità diversi da quelli degli Stati – interessi ultrastatali Organi multinazionali: rappresentano interessi delle collettività nazionali facenti parte degli Stati – interessi popoli Organi intergovernativi: rappresentativi dei governi nazionali – interessi governi Biancamaria Raganelli Materiale protetto da copyright

Distribuzione di funzioni Commissione: proposta Parlamento: funzione consultiva, a volte decisoria Consiglio: decisione CGCE: risoluzione controversie e verifica rispetto diritto CE Biancamaria Raganelli Materiale protetto da copyright

Le Istituzioni europee Consiglio Europeo (Capi di Stato e di Governo) Decide gli orientamenti e le politiche generali dell’UE Consiglio dei Ministri Funzione normativa (co-decisore con il PE) Parlamento Funzione legislativa (co-decisore con il Consiglio) Commissione Funzione esecutiva; proposta legislativa; vigilanza sui trattati Comitato economico e sociale Funzione consultiva Corte di Giustizia Europea Funzione giurisdizionale

PARLAMENTO EUROPEO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE Finalizzato a rappresentare i popoli degli Stati membri Inizialmente composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionali Dal 1979 eletto direttamente sulla base di un sistema elettorale proporzionale Seggi distribuiti fra gli Stati membri (più o meno) in base alla loro popolazione Mancanza di veri “partiti politici europei”

POTERI Potere legislativo e di bilancio congiuntamente al consiglio Elezione del Presidente della Commissione Approvazione collettiva del Presidente della Commissione, dei singoli commissari e dell’Alto Rappresentante dell’Unione Rimozione della Commissione durante il mandato (mozione di censura maggioranza 2/3)

Finanziario:adotta il bilancio comunitario; stanzia le voci di spesa; le spese agricole che rappresentano il 40% oggi vengono codecise dal Parlamento Accordi internazionali

CONSIGLIO dei ministri

COMPOSIZIONE Un ministro per ciascuno Stato membro (il ministro competente a rappresentare il Governo nella materia in discussione) Sono possibili dieci diverse formazioni del Consiglio a seconda della materia trattata

FUNZIONI Esercizio della funzione legislativa congiuntamente al Parlamento europeo Esercizio della funzione di bilancio congiuntamente al Parlamento europeo Decisione di delega di poteri normativi ed esecutivi alla Commissione

COMMISSIONE EUROPEA

FUNZIONI Promuove l'interesse della UE (non degli Stati), organo esecutivo della UE. Custode dei Trattati, vigila sull'attuazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio e dal Pe e può adire la Corte di giustizia per esigere il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Iniziativa legislativa.

POTERI DELLA COMMISSIONE Adozione di atti normativi delegati Adozione di atti normativi di esecuzione Iniziativa legislativa Fissazione del calendario dell’Unione europea Poteri esecutivi Poteri di supervisione e di controllo

COMPOSIZIONE La Commissione è composta da Un commissario per ciascuno Stato membro, compresi il Presidente e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Scelto fra individui la cui indipendenza sia al di là di ogni dubbio

COMPONENTI La prima Commissione nominata ai sensi del trattato di Lisbona nel 2009 è composta da un commissario per ogni Stato membro. Il Trattato di Lisbona prevede che a partire dal 2014 la Commissione sia composta da un numero di commissari inferiore rispetto a quello degli Stati membri. I membri della Commissione saranno scelti in base ad una rotazione paritaria le cui modalità saranno decise dal Consiglio europeo che delibererà all’unanimità e nel rispetto dei seguenti principi: a) il numero dei commissari corrisponde ai due terzi del numero degli Stati membri; b) gli Stati membri sono trattati in modo paritario per quanto concerne l’avvicendamento e il tempo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione. In nessun caso è possibile che due membri della stessa nazionalità facciano parte della Commissione; c) ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell’UE.

NOMINA DEL PRESIDENTE Il candidato è scelto dal Consiglio europeo dopo opportune consultazioni e tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo Il candidato è proposto al Parlamento europeo Il candidato è eletto dal Parlamento europeo per un mandato di cinque anni

NOMINA DEI COMMISSARI La lista dei commissari è redatta dal Presidente in base alle proposte presentate dagli Stati e sottoposta al Parlamento europeo I commissari, il Presidente eletto e l’Alto Rappresentante sono soggetti a un voto collettivo di approvazione da parte del Parlamento europeo, dopo opportune audizioni I singoli commissari e l’Alto Rappresentante sono nominati dal Consiglio europeo per un mandato di cinque anni

POTERI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Individuazione dei singoli commissari Assegnazione dei dicasteri ai singoli commissari Rimozione dei singoli commissari (Trattato di Lisbona) Guida politica della Commissione Ruolo di rappresentanza

ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

NOMINA Candidatura scelta dal Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della Commissione Voto di approvazione da parte del Parlamento europeo Nomina da parte del Consiglio europeo

RUOLO L’Alto rappresentante: È membro della Commissione Partecipa ai lavori del Consiglio europeo Presiede il Consiglio Affari Esteri

POTERI Guida della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea allo scopo di assicurare coerenza e coordinamento dell’intera azione esterna europea

Alto Rappresentante PESC nominato dal Consiglio Europeo a magg. qualificata con previo accordo del presidente della commissione rappresenta la UE nella PESC, per rafforzare la coerenza dell'azione esterna UE (prima affidati al Consiglio) vicepresidente della Commissione e responsabile delle relazioni esterne conduce sia la politica estera sia la politica di difesa comune, presiede il Consiglio "Affari esteri”