RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETA’

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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETA’ E’ fatto obbligo agli amministratori di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze in difetto essi rispondono solidalmente dei danni arrecati alla società, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o affidate, in concreto, ad un amministratore delegato Gli amministratori non sono completamente esonerati da responsabilità per il solo fatto che le funzioni siano state oggetto di delega in seno al C.d.A. Il conferimento della delega, infatti: non esime gli amministratori dal vigilare sul generale andamento della gestione non fa venire meno l’obbligo di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società di cui siano venuti a conoscenza, o per eliminarne o per attenuarne le conseguenze

Laddove il pregiudizio per la società derivi dall’esercizio di una funzione non direttamente spettante agli amministratori, in quanto delegata, ciascun amministratore sarà solidalmente responsabile con il soggetto delegato se, pur avendo contezza del fatto pregiudizievole, non si sia prontamente attivato per prevenire od impedire l’attività dannosa la responsabilità dell’amministratore è di natura colposa non è ritenuto responsabile l’amministratore che dimostri di essere esente da colpa, purché: abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio abbia informato, immediatamente e per iscritto, il presidente del collegio sindacale

L’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA’ deve essere deliberata dall’assemblea (anche se la società è in liquidazione) tale deliberazione può essere adottata in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata tra le materie all’ordine del giorno, purché si tratti di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio il termine per esercitare l’azione è di 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica qualora la deliberazione sia adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, l’amministratore è revocato d’ufficio dalla carica e sostituito dall’assemblea la società può rinunziare all’azione di responsabilità ovvero può giungere ad una transazione con l’amministratore (entrambe devono essere approvate dall’assemblea e la deliberazione non deve riportare il voto contrario di tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale) l’azione può essere promossa dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI GLI AMMINISTRATORI RISPONDONO PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE Tale responsabilità ha natura sussidiaria rispetto a quella della società, si prevede, difatti, che i creditori sociali non possano rivalersi immediatamente sugli amministratori, ma devono preliminarmente aggredire il patrimonio sociale Solo ove il patrimonio sociale si riveli insufficiente a soddisfare il loro credito, essi potranno agire nei confronti degli amministratori

VERSO I SINGOLI SOCI ED I TERZI RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I SINGOLI SOCI ED I TERZI INDIPENDENTEMENTE DALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DELLA SOCIETA’ E/O DEI CREDITORI SOCIALI, GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI DEI DANNI CAGIONATI AI SINGOLI SOCI E/O TERZI, CHE SIANO STATI DIRETTAMENTE DANNEGGIATI DA ATTI COLPOSI O DOLOSI DEGLI AMMINISTRATORI I presupposti di tale responsabilità sono due: il compimento, da parte degli amministratori, di un atto doloso o colposo la produzione di un danno diretto al singolo socio o al terzo, ossia di un danno che non costituisca unicamente la conseguenza del danno arrecato al patrimonio sociale (es. amministratori che, redigendo un bilancio falso, inducono i terzi a sottoscrivere le azioni di nuova emissione)