IMPRESA BANCARIA IMPRESA COMMERCIALE, la cui attività tipica (non esclusiva) è la RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L’ESERCIZIO DEL CREDITO Operazioni.

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IMPRESA BANCARIA IMPRESA COMMERCIALE, la cui attività tipica (non esclusiva) è la RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L’ESERCIZIO DEL CREDITO Operazioni di raccolta del risparmio - OPERAZIONI PASSIVE Operazioni di concessione di credito - OPERAZIONI ATTIVE Altre operazioni che le banche tradizionalmente svolgono a favore della propria clientela (finanziarie) – OPERAZIONI ACCESSORIE o SERVIZI BANCARI

L’attività complessiva delle banche PRESENTA UN PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO E SOCIALE (ART. 47, COMMA 1, COSTITUZIONE) per questo è da sempre sottoposta ad una importante disciplina pubblicistica, il cui nucleo originario (che risale al 1936) ha subito modifiche per effetto di una serie di provvedimenti legislativi emanati per dare attuazione a numerose Direttive comunitarie di armonizzazione del settore

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) che disciplina - Accesso all’attività bancaria – autorizzazione della Banca d’Italia - Struttura giuridica dell’impresa bancaria (Spa, società cooperativa per azioni) - Statuto della società, delle imprese e del gruppo bancario - Organizzazione ed esercizio dell’attività bancaria – sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia (in conformità alle direttive del CICR – Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema bancario.

Istruzioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 persegue: - l’obiettivo primario della tutela del cliente, attraverso disposizioni che garantiscono adeguate forme di pubblicità degli elementi essenziali del rapporto contrattuale e delle loro eventuali variazioni; - (indirettamente) una delle finalità proprie della vigilanza prudenziale sulle banche (art. 5 TUB), cioè la sana e prudente gestione dell’intermediario.

Istruzioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 Strumenti di trasparenza sono rappresentati da: - forme di pubblicità sulle condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti; - requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti; - forme di tutela previste in caso di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee ad informare il cliente sull’andamento del rapporto contrattuale; - regole specifiche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; - presidi organizzativi idonei ad assicurare che in ogni fase dell’attività di intermediazione sia prestata attenzione ai rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con i clienti.

I DEPOSITI BANCARI Deposito di denaro – principale operazione passiva delle banche E’ un particolare tipo di deposito irregolare (art. 1782 c.c.) E’ disiciplinato dall’art. 1834 c.c. La banca interviene in veste di DEPOSITARIO

I DEPOSITI BANCARI Contratto con cui la banca: 1 - acquista la proprietà della somma di denaro ricevuta in deposito 2 - si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria… 3 – con o senza preavviso. alla scadenza del termine convenuto (DEPOSITO VINCOLATO) a richiesta del depositante (DEPOSITO LIBERO)

I DEPOSITI BANCARI Art. 1834 Depositi di danaro “Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l´osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782). Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e costituito il rapporto”. La banca deve corrispondere gli INTERESSI sulle somme depositate. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto che attesta la costituzione del deposito o del libretto al portatore.

I DEPOSITI BANCARI La banca deve corrispondere gli INTERESSI sulle somme depositate. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto che attesta la costituzione del deposito o del libretto al portatore. Il tasso di interesse: non deve essere inferiore a quello predeterminato in via generale dalla banca per quella categoria di depositi deve essere portato a conoscenza del pubblico mediante avviso esposto nei propri locali. Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita e indicata nel contratto e sono liquidati in occasione dell’estinzione del deposito.

I DEPOSITI BANCARI Oltre che in conto corrente, possono essere… A RISPARMIO: Danno al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti o prelevamenti parziali. Versamenti e prelevamenti possono essere effettuati sono in contanti e solo presso la sede della banca ove è stato costituito il rapporto. LIBRETTO DI DEPOSITO SEMPLICI (O ORDINARI): Non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza. BUONI FRUTTIFERI CERTIFICATI DI DEPOSITO

I DEPOSITI BANCARI LIBRETTO DI DEPOSITO possono essere: NOMINATIVI I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario del libretto o da un suo rappresentante debitamente legittimato NOMINATIVI PAGABILI AL PORTATORE I prelevamenti possono essere effettuati anche da soggetto diverso dall’intestatario, con effetto liberatorio per la banca che non versi in dolo o colpa grave AL PORTATORE Il possesso del libretto abilita di per sé alla riscossione delle somme.

L’APERTURA DI CREDITO Operazione bancaria attiva Disciplinata dall’art. 1842 c.c. Contratto con il quale “la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato tempo o a tempo indeterminato” Non è un mutuo (contratto reale) perché si perfeziona indipendentemente dalla consegna del denaro

L’APERTURA DI CREDITO Utilizzo del credito Il cliente può… utilizzare la somma messagli a disposizione dalla banca in 1 o + volte ripristinare la disponibilità con successivi versamenti Garanzie l’apertura di credito può essere allo scoperto o assistita da garanzie, reali o personali, a favore della banca le garanzie sono date per tutta la durata dell’apertura di credito e quindi non si estinguono sino alla fine del rapporto

Recesso della banca – art. 1845 c.c. L’APERTURA DI CREDITO Recesso della banca – art. 1845 c.c. APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO La banca può recedere anticipatamente dal contratto solo se sussiste una GIUSTA CAUSA. Il recesso sospende immediatamente l’ulteriore utilizzo del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno 15 gg per la restituzione delle somme. La banca (ed il cliente) può recedere liberamente dal contratto; deve però dare un preavviso – fissato dalla legge in 15 gg – ove non risulti diversamente dal contratto o dagli usi. Durante questo periodo il cliente può continuare ad usare il credito concessogli e alla scadenza dovrà immediatamente restituire le somme utilizzate.

Recesso della banca – norme bancarie uniformi L’APERTURA DI CREDITO Recesso della banca – norme bancarie uniformi Non c’è distinzione tra credito a tempo indeterminato e a tempo determinato La banca può recedere liberamente anche con comunicazione verbale Il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del credito Il termine per restituire le somme utilizzate è ridotto ad 1 giorno (nella prassi si arriva a due)

L’ANTICIPAZIONE BANCARIA E’ disciplinata dall’art. 1846 c.c. E’ una tipica operazione di finanziamento garantita da pegno che ha due elementi caratterizzanti: 1) la garanzia reale offerta alla banca è costituita esclusivamente da titoli o merci il cui valore è facilmente accertabile (azioni, obbligazioni…) 2) l’ammontare del credito concesso dalla banca è proporzionale al valore di titoli o delle merci dati in pegno e si determina deducendo una % (non inferiore al 10%) dal valore di stima degli stessi fissato di comune accordo

Divisibilità del pegno Diminuzione della garanzia L’ANTICIPAZIONE BANCARIA Divisibilità del pegno In deroga al principio dell’indivisibilità del pegno, il beneficiario dell’anticipazione – anche prima delle scadenza – può ritirare parte dei titoli o delle merci dati in pegno in proporzione delle somme rimborsate alla banca (purché il credito residuo risulti sufficientemente garantito). Diminuzione della garanzia La banca ha diritto di ottenere un supplemento di garanzia se il valore delle cose date in pegno diminuisce di un decimo rispetto a quello iniziale. In mancanza, la banca può procedere alla vendita delle merci o dei titoli ed ha diritto all’immediato rimborso del credito residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

L’ANTICIPAZIONE BANCARIA L’anticipazione bancaria è al pari dell’apertura di credito uno dei mezzi per creare una disponibilità nell’ambito del conto corrente bancario. L’anticipazione può essere… Propria: Quando le merci o i titoli sono costituiti in pegno regolare. La banca non può disporre delle cose ricevute in pegno ed alla scadenza dovrà restituire gli stessi titoli e la stessa merce. Impropria: Quando i titoli sono costituiti in pegno irregolare, cioè quando gli stessi non sono stati individuati o è stata espressamente conferita alla banca la facoltà di disporne. La banca alla scadenza dovrà restituire solo titoli dello stesso genere.

LO SCONTO E’ disciplinato dall’art. 1858 c.c. E’ il contratto con il quale la banca (scontante), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto. Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso. FUNZIONE: per gli imprenditori commerciali è uno strumento per monetizzare prima della scadenza il credito concesso alla clientela; la banca lucra la differenza tra il valore nominale del credito cedutole e la somma anticipata al cliente.

LO SCONTO Cessione PRO SOLVENDO La banca è tutelata contro il rischio di inadempimento del debitore ceduto – il credito le è ceduto salvo buon fine, pro solvendo (non pro soluto). Lo scontatario resta obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto. Sconto a forfait Nel commercio internazionale è diffuso lo sconto a forfait (forfaiting) di crediti cambiari, di regola a medio e lungo termine, vantati da imprese esportatrici di beni e servizi. In questo caso manca del tutto la clausola “salvo buon fine”, il credito è ceduto pro soluto!

OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE E CONTO CORRENTE BANCARIO Art. 1852 c.c. – prevede che il deposito bancario, l’apertura di credito e le altre operazioni bancarie possono essere regolate in conto corrente e che in tal caso “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”. Regolamento in conto corrente ha due effetti: 1) Il deposito o l’apertura sono regolati nella forma tecnica (ma non con gli effetti) del c/c ordinario; vi è dunque un conto intestato al cliente nel quale vengono annotati accreditamenti o addebitamenti 2) Il cliente può disporre delle somme con prelevamenti in contanti e mediante l’emissione di assegni.

CONTO CORRENTE BANCARIO (o conto di corrispondenza) OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE E CONTO CORRENTE BANCARIO CONTO CORRENTE BANCARIO (o conto di corrispondenza) Contratto sviluppatosi nella prassi bancaria e regolato dalle norme bancarie uniformi Il rapporto iniziale costitutivo della disponibilità può essere costituito da un deposito bancario, da un’apertura di credito o da entrambi Il servizio di cassa che la banca svolge per il cliente è ampio ed articolato: la banca è tenuta ad eseguire ordini di pagamento a terzi (impartiti mediante assegni, bonifici, giroconti…) la banca riceve versamenti disposti da terzi a favore del correntista ed esegue incarichi di riscossione di crediti verso terzi.

CONTO CORRENTE BANCARIO OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE E CONTO CORRENTE BANCARIO CONTO CORRENTE BANCARIO E’ un’evoluzione delle operazioni bancarie in conto corrente; la banca può disporre di un “contratto omnibus”, in cui ricomprendere tutte le operazioni in c/c (art. 1852 c.c.). Elementi del “contratto omnibus”: 1 Rapporto iniziale di credito costitutivo della disponibilità 2 Componente gestoria svolgimento del servizio di cassa 3 Regolamentazione nella forma tecnica del c/c

GARANZIE BANCARIE OMNIBUS Esigenza per la banca di assicurarsi il recupero del credito concesso al cliente ha determinato il diffondersi di peculiari forme di garanzie – personali e reali -, in particolare: FIDEIUSSIONE OMNIBUS PEGNO OMNIBUS

FIDEIUSSIONE OMNIBUS Garanzia personale Garanzia generale (assicura alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, assunta dal cliente garantito) Posizione del fideiussore è particolarmente gravosa, in quanto deve garantire una serie di obbligazioni non determinate al momento della concessione della fideiussione (anche se determinabili per relationem) Nella fideiussione per obbligazioni future – tipicamente fideiussione omnibus – deve essere stabilito l’importo massimo garantito. -Il fideiussore è tenuto a pagare alla banca – a semplice richiesta scritta – quanto dovutole.

PEGNO OMNIBUS Previsto in apposite clausole delle norme bancarie I beni costituiti in pegno a garanzia di un determinato rapporto possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti – presenti e futuri – vantati dalla stessa nei confronti del cliente Clausola valida nei rapporti tra banca e cliente – è inopponibile agli altri creditori

GARANZIE BANCARIE AUTONOME - Fenomeno della banca che interviene come garante - Garanzie con nomi diversi, congegnate in modo differente a seconda dell’operazione garantita (si può garantire anche la regolare esecuzione di un appalto…) - Due elementi caratterizzanti: La banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”, senza che il beneficiario sia tenuto a provare l’inadempimento della controparte e senza poter opporre eccezioni relative all’esistenza/esigibilità del credito La banca si obbliga a pagare anche se l’obbligazione del debitore principale non è venuta ad esistenza o è divenuta successivamente impossibile

Contratto autonomo di garanzia GARANZIE BANCARIE AUTONOME Si parla di Contratto autonomo di garanzia - Si discosta dalla fideiussione, in quanto l’obbligazione di garanzia della banca è del tutto svincolata dall’esistenza, validità e coercibilità del rapporto garantito. - La banca copre l’inadempimento del debitore e assicura in ogni caso la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario della garanzia.

SERVIZI DI CUSTODIA (di titoli e valori) Deposito titoli in amministrazione Art. 1838 c.c. Cassette di sicurezza Art. 1839-1841 c.c.

Deposito titoli in amministrazione La banca, oltre a custodire i titoli ricevuti (deposito generale) assume l’incarico di provvedere all’esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli stessi. La banca è dunque: depositario e mandatario per l’amministrazione dei titoli ricevuti in deposito. Gli atti di riscossione e quelli di normale tutela dei diritti sui titoli in deposito sono posti in essere dalla banca senza chiedere istruzioni al cliente. Per gli altri atti di amministrazione, la banca deve chiedere istruzioni in tempo utile al depositante ed è tenuta ad eseguire gli ordini dello stesso solo se ha ricevuto i fondi occorrenti.

Cassette di sicurezza La banca mette a disposizione del cliente uno scomparto metallico (CASSETTA) posto in locali corazzati custoditi dalla banca. Nella cassetta il cliente può riporre oggetti, titoli o valori. La cassetta ha uno sportello metallico con doppia chiave: una consegnata al cliente e una custodita dalla banca. La cassetta può essere aperta solo con il concorso della banca e del cliente. La banca non può assistere alle operazioni di immissione e prelievo. Il contenuto della cassetta resta ignoto alla banca, che può chiederne la verifica solo per ragioni di sicurezza. La cassetta può essere cointestata.