La negoziazione assistita

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La negoziazione assistita Come funziona e quali opportunità offre Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma Roma, Casa Bonus Pastor 12 marzo 2015

La normativa Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (Capo II) convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162. Entrata in vigore della negoziazione assistita 9 febbraio 2015

Cos’è la negoziazione assistita Art. 2 La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (avvocati stabiliti).

Tre tipi di negoziazione Negoziazione obbligatoria Negoziazione familiare Negoziazione facoltativa

Negoziazione obbligatoria Art. 3 controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie per cui è prevista la procedura di mediazione civile quale condizione di procedibilità; per le controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto (quest’ultima materia è stata introdotta dalla legge n. 190/2014, art. 1 comma 249 c.d. legge di stabilità 2015)

Negoziazione familiare Art. 6 La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Negoziazione facoltativa Ogni tipo di negoziazione, ad esclusione delle due precedenti, che non abbia ad oggetto diritti indisponibili o materia di lavoro.

Le tre fasi della negoziazione Prima Fase Invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita  Seconda Fase La stipula della convenzione di negoziazione assistita  Terza Fase L’accordo raggiunto in negoziazione assistita

1^ fase: Invito alla stipula E’ l’invito – formulato con raccomandata a/r o con pec alla controparte – a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione in via amichevole di una controversia. Tale invito deve indicare espressamente che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (Responsabilità aggravata) e 642 (Esecuzione provvisoria), c.p.c.. Solitamente l’invito formale è integrato nella classica lettera di messa in mora.

1^ fase: Invito alla stipula Art. 3 La parte invitata ha 30 gg dal ricevimento della lettera per accettare o rifiutare l’invito. In caso di rifiuto espresso o tacito (decorsi i 30 gg), la parte istante ha facoltà di avviare il giudizio avendo così soddisfatta la condizione di procedibilità. Vedi il fac-simile di “Invito alla negoziazione assistita”

2^ fase: La stipula della convenzione Qualora la parte chiamata alla stipula accetti l’invito, le parti, assistite dai rispettivi avvocati, stipulano una convenzione di negoziazione assistita, ovvero un accordo in base al quale le parti stesse dichiarano di voler cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Tale accordo deve contenere necessariamente i seguenti requisiti: l’oggetto della controversia; la durata della negoziazione: max 3 mesi e, in ogni caso, non inferiore a un mese. Vedi il fac-simile di “Convenzione di negoziazione assistita”

3^ fase: L’accordo raggiunto Art. 5 L’accordo raggiunto in negoziazione assistita ha valore di titolo esecutivo. Vedi il fac-simile di “Accordo raggiunto in negoziazione assistita”

4^ fase: Esecutiva Art. 5 Ove l’accordo non venga eseguito spontaneamente, la parte interessata potrà metterlo in esecuzione immediata, avendo l’accordo valore di titolo esecutivo. In tal caso, l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

Interruzione dei termini Art. 8 Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Antiriciclaggio Art. 12 del D.Lgs. 231/2007 Assenza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF – Unità di Informazione Finanziaria. L’obbligo previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 NON si estende agli avvocati per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso di una procedura di negoziazione assistita.

I doveri dell’avvocato 1 informare il cliente all’atto del conferimento incarico della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (art. 2); cooperare in buona fede e con lealtà (art. 2); certificare l’autografia della sottoscrizione nella lettera di invito alla stipula (prima fase) art. 4; certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5);

I doveri dell’avvocato 2 NON IMPUGNARE un accordo alla cui redazione ha partecipato, costituisce illecito deontologico (art. 5); trasmetterne una copia dell’accordo al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11); comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

Divieti e tutele dell’avvocato Art. 9 I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse; I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del c.p.p. (segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili (divieto di ispezioni e perquisizioni e intercettazioni).

Autonomia dei coniugi art. 12 I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Negoziazione familiare (art. 6) La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere: una soluzione consensuale di separazione personale; di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di scioglimento del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale; di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Neg. familiare senza figli Art. 6, comma 2 In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.

Neg. familiare con figli Art. 6, comma 2 In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Tentata conciliazione Art. 6, comma 3 Nell'accordo si dà atto che gli avvocati: hanno tentato di conciliare le parti; le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Trasmissione dell’accordo e sanzioni Art. 6, comma 3 L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo. All'avvocato che viola tale obbligo è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni sull’atto di matrimonio.

Grazie per l’attenzione

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