1 Fideiussione a garanzia della capacità finanziaria degli autotrasportatori 20 Marzo 2012 TORINO.

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“semplificazione della P.A.C.” Roma, 20 febbraio 2007 Settore oleicolo SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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1 Fideiussione a garanzia della capacità finanziaria degli autotrasportatori 20 Marzo 2012 TORINO

2 Disciplina generale Il giorno 4 Dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento che ha modificato le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su strada sia di merci che di persone. Il Regolamento CE delinea le norme comuni per esercitare l'attività di trasportatore su strada. La sua applicazione non necessita, di alcuna norma di recepimento da parte dello Stato italiano, come per qualsiasi altro Stato Europeo. La normativa italiana infatti avente natura secondaria, è efficace solo se compatibile con il citato Regolamento ovvero se il Regolamento ne consente l'applicazione.

3 Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada dovranno dimostrare di: -essere onorabili; -possedere l’idoneità professionale richiesta; -possedere un’adeguata idoneità finanziaria; Per soddisfare quest'ultimo requisito, oggetto della garanzia finanziaria, un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli “obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale”. L’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno € quando solo un veicolo è utilizzato e di € per ogni veicolo supplementare utilizzato. Disciplina generale

4 Modalità assolvimento requisito idoneità economica: -Esibizione dei conti dell’impresa certificati da un revisore contabile o di altro soggetto debitamente riconosciuto; -“In deroga a quanto sopraindicato, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.”

5 La normativa si applica alle imprese di trasporto su strada di: -merci, mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 t., o con complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi; -persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso. Soggetti coinvolti: il contraente

6 Il Beneficiario è l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dei Trasporti. Il Ministero ha tuttavia demandato alle Province la gestione di tutte le attività necessarie alla tenuta dell’Albo, inclusa l’acquisizione dell’eventuale garanzia fideiussoria. Soggetti coinvolti: il Beneficiario

7 Non è attualmente prescritto alcuno schema tipo. L’eventualità più probabile è che ciascuna sezione provinciale dell’Albo decida autonomamente. -Durate: la capacità finanziaria va dimostrata ogni anno. Le norme generali non escludono una garanzia a scadenza fissa. importi garantiti: € ,00 per il primo mezzo di trasporto, da aumentare di €.5.000,00 per ogni mezzo di trasporto aggiuntivo. La normativa europea e quella interna non fanno menzione del ‘sopravvenuto’ aumento delle esigenze fideiussorie nel caso di acquisizione nell’anno di uno o più veicoli. -Cause di escussione: Le procedure per la sospensione e revoca della autorizzazioni è di esclusiva applicazione Comunitaria (art.13/14 Reg. CE). La fissazione delle sanzioni è demandata allo Stato membro (Art.22 Reg CE). Schema fideiussione: clausole

8 Esistono contrasti tra normative. Il Regolamento CE prevede che la non osservanza dei requisiti sia comunicata dall'Albo all’autotrasportatore, mentre la norma nazionale prevede che la perdita dei requisiti debba essere comunicata dall'autotrasportatore (o dal suo fideiussore) all'Albo. La normativa interna disciplina in modo contrastante i termini per rilevare la mancanza dei requisiti: 15 giorni / 3 giorni. Infine sono differenti i termini per la regolarizzazione (semestrale / annuale) ed i presupposti per l’assegnazione di tale termine (presenza / assenza di un piano finanziario). Sospensione e revoca delle autorizzazioni

9 Il Regolamento CE ha stabilito la prevalenza della normativa emanata dagli Stati membri. La Comunità Europea ha comunque stabilito i principi generali ai quali deve essere improntata la legiferazione nazionale: proporzionalità, dissuasività e non discriminatorietà. Lo Stato Italiano per il momento non ha emanato una disposizione specifica per le sanzioni (come affermato dall’art. 12 del D.M.25/11/2011) ma ha previsto un’applicazione provvisoria dell’art.19 comma 3 del D.Lgs.395/2000 riservandosi di adottare nuove norme sanzionatorie in data da destinarsi. La disciplina nazionale (Art.6 c.3 / Art.12 D.Lgs 395/2000 e Art. 7 D.M.25/11/2011 Min. Trasp.) stabilisce l’obbligo per le imprese di trasporto su strada o per i fideiussori di comunicare in forma scritta all'Autorità competente, entro il termine di tre giorni (D.Lgs) o di 15 giorni (D.M) elementi che possano determinare la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata: 3.La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire (da €.1.549,37 a €.4.648,11) Le sanzioni

10 Modalità di presentazione della garanzia finanziaria Oggetto del rischio Scindibilità requisito economico rispetto agli altri requisiti Possibilità di rendere obbligatoria la fideiussione. Target interessato alla garanzia La possibilità di vedersi escussa la garanzia a titolo di sanzione. L’assunzione del rischio

11 L’assunzione del rischio xxxxx

12 xxxxxxxx L’assunzione del rischio