Diritto tributario professionale ottobre 2013

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Diritto tributario professionale ottobre 2013 Gli accordi Fisco contribuente (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) e il ruolo del professionista Aspetti di sistema e casi professionali

Diffusione dell’accertamento con adesione L’accordo esiste nella maggior parte dei paesi sviluppati Contribuisce all’appeal fiscale di un paese, da valutare non solo per le aliquote, ma anche per la flessibilità dei rapporti

Importanza degli accordi… Eliminati per molti anni con la riforma dei primi anni 70 - motivi Reintrodotti a partire da metà anni 90….

Accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) Si tratta non di un "atto dispositivo" del credito tributario, ma di un compromesso sugli aspetti controversi della determinazione dell'imposta. Se l’accordo viene raggiunto il contribuente può avvantaggiarsi di una parziale riduzione degli ammontari accertati e delle sanzioni irrogate (cfr. art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218/1997 – sanzioni ridotte ad 1/3) mentre l’ufficio acquisisce con certezza il diritto di ottenere le imposte concordate. Per entrambi c’è il vantaggio di evitare le procedure del contenzioso.

Tipologia di controversie per cui è ammesso l’accertamento Ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 218/1997, l’adesione può riguardare: tutte le categorie reddituali in coerenza con la conciliazione giudiziale qualsiasi aspetto dell’accertamento, compresa la determinazione sintetica del reddito anche fattispecie rilevanti ai soli fini IVA imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Contribuenti che possono ricorrere all’accertamento con adesione La possibilità di definizione in contraddittorio con l’ufficio è stata estesa a tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti) che possono beneficiare della procedura di accertamento con adesione, sia su questioni che riguardano il loro proprio carico impositivo, sia quando intervengono nei rapporti tributari tra Fisco e soggetti terzi in qualità di sostituti di imposta.

Accertamento e ulteriore attività accertatrice da parte dell’Amministrazione Finanziaria La definizione non esclude una ulteriore azione accertatrice qualora sopravvengano (art. 43, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973) nuovi elementi (art. 2, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 218/1997), in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a 77.468,53 euro. Un incentivo ad addivenire alla definizione è costituito per il contribuente dallo scudo legislativo che gli assicura una immunità da ulteriori accertamenti fino a 77.000 mila euro.

Effetti tributari dell’adesione L’accertamento definito con adesione (. art. 2, comma 3, D.Lgs. n 218/1997): non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente; non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento; non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella dell'imposta sui redditi; comporta la riduzione delle sanzioni amministrative e penali.

Effetti sulle sanzioni amministrative i contribuenti sono altresì incentivati ad aderire per il fatto che l’adesione determina un abbattimento delle sanzioni ad un terzo del minimo edittale, vale a dire del minimo previsto dalla legge, a prescindere dall’entità delle sanzioni che l’ufficio aveva irrogato (o aveva il potere di irrogare) nell’avviso di accertamento.  La riduzione si applica alle sole sanzioni che vengono computate in relazione agli imponibili concordati (c.d. sanzioni sostanziali connesse alla quantità di tributi evasi). Cfr.art.2, comma 5.

Effetti “collaterali” dell’accertamento con adesione: i reati tributari Oltre ad assicurare la percezione dei tributi all’Erario, la conclusione dell’accertamento con adesione produce anche ulteriori effetti. Per quanto riguarda le sanzioni penali l'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, prevede che le pene previste per i nuovi reati tributari siano diminuite sino ad 1/3, e che non si applichino le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari siano estinti a seguito di una delle procedure conciliative o di adesione all'accertamento. Resta il fatto che astrattamente l’accertamento con adesione potrebbe, sul piano delle suggestioni processuali, essere considerato alla stregua di una implicita ammissione di colpa in sede di reato tributario.

Effetti della presentazione dell’istanza sul contenzioso Quando il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione vengono automaticamente sospesi (e dunque prolungati) per un periodo di novanta giorni tutti i termini decadenziali relativi alla possibilità per il contribuente medesimo di impugnare l’atto a cui l’istanza si riferisce. Non è consentita alcuna proroga di tale termine neppure se approvata congiuntamente dall'ufficio e dal contribuente, per consentire l'ultimazione delle trattative. Il contribuente, alla scadenza della proroga dei termini d'impugnazione, dovrà, quindi, presentare ricorso per evitare che l’accertamento diventi definitivo. Gli uffici dovranno controllare che il contribuente, successivamente alla presentazione dell’istanza, non proceda all’impugnazione dell’avviso di accertamento o di rettifica. In tal caso si determina la rinuncia all’istanza di definizione e tornano a decorrere i termini sospesi.

Procedimento di definizione: ufficio competente Competente alla definizione è l’ufficio delle entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. In caso di società di persone o associazioni, l’ufficio competente per l’accertamento nei confronti della società o dell’associazione effettua la definizione anche del reddito dei soci con un unico atto in contraddittorio tra loro. Gli uffici procederanno all’accertamento invece nei confronti di coloro che convocati non hanno aderito oppure non si sono presentati. In questo caso non si applicherà alcuna riduzione delle sanzioni.

Procedimenti di definizione L’iniziativa per l’avvio della procedura di accertamento con adesione può essere presa sia dall’ufficio impositore che dal contribuente. L’ufficio può invitare il contribuente ad usufruire della procedura prima di notificargli un avviso di accertamento definitivo, tramite un invito a comparire (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997). Il contribuente può chiedere di avviare la procedura: dopo che sono stati effettuati nei suoi confronti accessi, ispezioni e verifiche, anche prima di aver ricevuto l’atto di accertamento definitivo (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997); dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5, ma solo fintanto che non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997).

Obbligatorietà dell’invito dell’ufficio? Si deve peraltro precisare che l'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione degli uffici che dovranno pertanto tenere conto delle proprie esigenze e capacità operative, soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell'azione di accertamento. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia peraltro aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare a un ridimensionamento della pretesa erariale (C.M.235/1997).

Modalità di presentazione dell’istanza (circ. 8 aprile 2002, n. 28/E) L’istanza di accertamento con adesione può essere presentata in carta libera. Dalla data di presentazione dell’istanza, ai sensi del comma 3, è sospeso il termine d’impugnazione (art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997) Le norme suddette, come si vede, nulla dispongono circa le modalità di presentazione della domanda di cui trattasi. D'altro canto, la circolare ministeriale 8 agosto 1997, n. 235/E, al punto 2.4., riconosce al contribuente la possibilità di consegnare l’atto direttamente all'ufficio che ha emesso l'avviso oppure di avvalersi del servizio postale, senza tuttavia precisare se in tale evenienza, ai fini della tempestività dell'istanza, assuma rilevanza la data di spedizione della stessa o quella in cui essa perviene all'ufficio competente. Applicando anche a tale materia i principi stabiliti in materia di ricorsi amministrativi e giurisdizionali il termine di sospensione di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997 decorre dalla data (certa) di spedizione dell'istanza.

Effetti della presentazione dell’istanza La presentazione dell'istanza produce tre effetti (art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 218/1997): l'obbligo, per l'ufficio, di formulare l'invito al contraddittorio entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di adesione; la sospensione, come già detto, per novanta giorni del termine per ricorrere avverso l'atto impositivo; la sospensione, per lo stesso periodo, della riscossione (frazionata) delle imposte accertate. 

Contraddittorio con il contribuente Il raggiungimento dell’accordo può richiedere più incontri successivi. Per ogni incontro l’ufficio redige un verbale sintetico da cui dovranno risultare le motivazioni addotte e la documentazione fornita dal contribuente e l’eventuale rappresentanza da parte di un procuratore generale o speciale (art. 7, D.Lgs. n. 218/1997). Se le parti addivengono ad un accordo sull’entità dell’accertamento, i contenuti dell’accordo vengono riportati su un atto di adesione, sottoscritto da entrambe, che suggella la fine del contraddittorio. Tuttavia, l’intera procedura dell’accertamento con adesione si perfeziona solamente con il successivo pagamento delle somme dovute da parte del contribuente.

Conclusione del procedimento Il procedimento di accertamento con adesione si conclude: con la redazione di un atto scritto di definizione, sottoscritto da entrambe le parti; con il perfezionamento della definizione, che si ha con il versamento delle somme risultanti dall’accordo. Il versamento può essere effettuato: in unica soluzione, entro i 20 gg. successivi alla redazione dell’atto; in forma rateale (con un massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 51.645,69 €). La prima rata deve essere versata entro il termine di 20 gg. dalla redazione dell’atto.   Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio dovrà, quindi, consegnare copia dell’atto di adesione solo quando il contribuente dimostra l’avvenuto versamento delle somme dovute o della prima rata.

Circ. n. 11 del 4/4/2001 DRE Lombardia E’ possibile considerare perfezionato l'atto di accertamento con adesione sebbene il versamento di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 sia stato effettuato oltre il termine ivi previsto (entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione). In particolare: - a seguito della notifica di un avviso di accertamento, avvenuta in data 6 aprile 2000, il contribuente, in data 16 maggio 2000, ha presentato istanza di accertamento con adesione a norma dell'art. 12 del citato decreto legislativo; - la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione è intervenuta in data 27 settembre 2000; - il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è stato effettuato in data 20 ottobre 2000, e cioè con 3 giorni di ritardo rispetto alla scadenza (17 ottobre 2000); - la quietanza dell'avvenuto versamento è stata consegnata all'ufficio entro i dieci giorni successivi al versamento. L'ufficio, ritenendo non perfezionato il procedimento a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 218/1997, non ne ha rilasciato copia al contribuente.

Segue. L'ufficio locale, valutate le osservazioni del contribuente, ritiene che la volontà di definire l'accertamento sia indiscutibilmente palese; in caso contrario, infatti, il versamento non sarebbe stato affatto eseguito. Inoltre, viene rilevato che, qualunque sia stato il motivo del ritardo, nulla avrebbe vietato al contribuente di chiedere la sottoscrizione di un nuovo atto di adesione fino al 19 ottobre 2000, onde poter effettuare il versamento nei termini. Di conseguenza, l'ufficio riterrebbe perfezionato l'accertamento con adesione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni e degli interessi per il tardivo versamento

Circ. n. 11 del 4/4/2001 DRE Lombardia In base alle citate disposizioni, affinché la fattispecie sia perfezionata e produttiva degli effetti previsti, è necessario che la volontà del contribuente di definire l'accertamento sia manifestata secondo determinate modalità ed entro precisi termini, non essendo sufficiente che detta volontà risulti "comunque" manifestata o altrimenti desumibile. Il rispetto del termine per il pagamento e dell'eventuale prestazione della garanzia (termine chiaramente acceleratorio) è, quindi, essenziale alla produzione degli effetti propri della fattispecie. Di conseguenza, la tardività impedisce che questa si realizzi compiutamente, secondo il dettato normativo, e che si producano i relativi effetti. Si impone, pertanto, la valutazione del fatto (tardività/parzialità del versamento e tardività della prestazione della garanzia) in funzione del prevalente interesse pubblico, concreto ed attuale, (I) alla rapida definizione dell'accertamento tributario; (II) alla rapida e sicura riscossione delle somme dovute; (III) alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici; (IV) alla deflazione del contenzioso ed (V) all'economicità dell'azione amministrativa.

Segue - Circ. n. 11 del 4/4/2001 DRE Lombardia si ritiene che, conformemente allo spirito di collaborazione che informa la disciplina in esame (principio, peraltro, ora normativamente previsto dalla L. n. 212/2000) e nell'ambito dei criteri normativi di efficienza, efficacia ed economicità, che traducono nell'attività amministrativa il principio costituzionale (art. 97 Costit.) di buon andamento (che non può essere riferito soltanto all'organizzazione della pubblica amministrazione, ma anche alla sua attività), sia possibile sanare le irregolarità concernenti il versamento, laddove sia riscontrabile la prevalenza dell'interesse pubblico al perfezionamento, come sopra delineato, secondo le modalità ed in presenza delle condizioni di seguito precisate. In senso sostanzialmente analogo si è espressa la DRE Campania, con c. prot. 34414/2000 del 2000, mentre la DRE piemonte, con nota del 7 marzo 2001, prot. 18515, sembra orientata nel senso di non riconoscere alcuna possibilità di sanatoria.

Le valutazioni e l’atteggiamento degli uffici riguardo alla possibilità di concordare L’ufficio nel decidere se e come addivenire all’adesione: Può valutare: 1) Tempi, prospettive, incertezze e costi di un eventuale contenzioso 2) Certezza e misura del gettito 3) Sostenibilità oggettiva della pretesa erariale Non può valutare: 1) I risvolti occupazionali 2) La situazione personale e familiare del contribuente 3) L’importanza sociale dell’attività svolta ed altri profili extratributari 4) La situazione finanziaria del contribuente anche ai fini della sua solvibilità in caso di vittoria dell’ufficio in contenzioso.

Approfondimenti la possibilità di concordare deve intendersi estesa a tutte le questioni in cui ci può essere una differenza di valutazioni tra il contribuente e gli uffici fiscali comprese le questioni di diritto?

Accertamento con adesione Analisi di casi pratici

Adesione e imprese di costruzione e vendita di immobili – caratteristiche attività La società verificata svolge l'attività di lavori generali costruzione edifici - produzione - attraverso l'apporto fondamentale dei due soci, mentre il personale viene assunto per periodi limitati e sulla base delle esigenze e necessità del momento. l'impresa acquista il terreno per edificare e presenta al comune il progetto per la costruzione degli appartamenti a scopo abitativo o commerciale e relativi garage. L'impresa, pur consegnando gli appartamenti chiavi in mano, realizza l'opera fino al cosiddetto grezzo avanzato, raggiunto il quale si avvale di artigiani esterni (idraulici, imbianchini, piastrellisti, eccetera), che offrono i loro servizi - su fattura regolarmente emessa - per la finitura e il completamento degli immobili. La vendita degli immobili avviene direttamente in cantiere; l'invenduto, invece, viene affidato ad agenzie immobiliari specializzate, operanti sull'intero territorio nazionale. Nel caso in esame, l'inizio della costruzione degli immobili ha avuto inizio il 2 gennaio 1999 e fine il 30 dicembre dello stesso anno. Sono stati costruiti e finiti 8 appartamenti, 8 garage, e 4 locali commerciali.

Segue – le incongruenze riscontrate dall’ufficio fiscale Il controllo documentale effettuato ha fatto emergere degli elementi incongruenti, o quanto meno ha fornito delle indicazioni, meritevoli di approfondimento: - assoluta omogeneità dei prezzi di vendita nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dalla superficie degli immobili (appartamenti di 80 mq venduti allo stesso prezzo di quelli di 130 mq) - assoluta diversità di prezzi a seconda che l'appartamento venga venduto ad una persona fisica o ad una società (lo stesso appartamento di 80 mq viene venduto a prezzi notevolmente differenti, e ciò lascia presupporre che il prezzo vero sia quello indicato nei confronti delle società, necessitate ad avere una fattura per il prezzo effettivamente pagato); - incongruenza tra i corrispettivi di compravendita e l'importo dei mutui richiesti da taluni soggetti privati (2 appartamenti sono stati venduti a soggetti privati, i quali hanno contratto dei mutui per un valore doppio rispetto al prezzo indicato in atto); - assenza di remuneratività dei capitali impiegati (la complessa attività lavorativa posta in essere si presenta di bassa remunerazione, atteso che il costo di ogni singolo appartamento è di 35.000 euro mentre il prezzo di vendita è di 40.000 euro.Gli 8 garage sono stati venduti a prezzi inferiori ai costi);

Segue – le incongruenze riscontrate dall’ufficio fiscale-2 - inattendibilità dei ricavi dichiarati per singolo immobile, atteso che appaiono assolutamente bassi rispetto alla zona in cui insistono (zona residenziale in via di espansione); - inattendibilità del ricavo dichiarato per l'appartamento affidato e venduto dall'Agenzia immobiliare, dal momento che la brochure che pubblicizza il bene indica un prezzo due volte superiore a quello indicato in atto; - assenza di qualsiasi valutazione dell'apporto lavorativo dei due soci (il tempo impiegato per la costruzione e l'essenziale apporto lavorativo dei due soci non risulta assolutamente remunerativo).

Ricostruzione dell’ufficio

Segue – le argomentazioni prodotte dal contribuente Il contribuente presenta una memoria illustrativa con la quale, dopo aver contestato in toto la rettifica operata, fa presente che: - gli immobili sono stati venduti ad un prezzo standard, indipendentemente dal numero dei mq, per scelta aziendale (di fatto, il complesso immobiliare è stato realizzato in 12 mesi e pertanto si è tentato di vendere immediatamente i beni per procedere alla costruzione successiva); - i quattro locali commerciali sono stati venduti tutti ad un soggetto, che ha acquistato senza necessità di mutuo, provvedendo all'immediato pagamento e pertanto è stato praticato uno sconto maggiore; - 2 appartamenti di mq 120 sono stati venduti a due fratelli dei soci, e pertanto a prezzo di costo, senza nessuna maggiorazione (viene prodotto certificato attestante il rapporto di parentela); - l'appartamento affidato all'Agenzia immobiliare non è stato venduto al prezzo indicato in brochure, in quanto è stato acquistato personalmente dallo stesso agente immobiliare, al quale è stato effettuato un considerevole sconto in virtù dei cortesi rapporti commerciali intrattenuti da parecchi anni; - il fatto che alcuni clienti abbiano contratto mutui per importi superiori ai prezzi indicati in atto non può lasciare presumere che il denaro in più sia stato utilizzato per pagare ulteriore parte del prezzo, atteso che ben può essere stato utilizzato per acquisti di altro genere, sempre relativi all'immobile [mobili, arredi, eccetera].

Segue – la conclusione dell’accertamento L'ufficio, preso atto di quanto dichiarato dalla parte e della documentazione allegata (in particolare della perizia di stima, che, se pure di parte, costituisce un valido elemento di confronto), procede alla rideterminazione dei prezzi tenendo conto del fatto che due dei quattro appartamenti di 120 mq sono stati venduti a parenti dei soci (fratelli) e i locali commerciali sono stati venduti tutti ad un soggetto che, pagando in contanti, può ottenere un prezzo più basso (e, in ogni caso, pari al prezzo di perizia giurata di parte). Negli altri casi, invece, ci si è attestati sui valori indicati nella perizia dell'UTE che ha fornito per ciascun immobile i valori di mercato.

Ricostruzione in sede di adesione

La conciliazione giudiziale 34

Conciliazione giudiziale (art. 48 d. Lgs. n. 546/92 sost. dall’art Conciliazione giudiziale (art.48 d.Lgs.n.546/92 sost.dall’art.14 del D.Lgs.n.218/97) La conciliazione giudiziale è lo strumento predisposto per favorire una definizione concordataria che, non raggiunta nella precedente fase amministrativa, è realizzabile in sede contenziosa. Nel caso in cui vi sia un contenzioso aperto con il fisco a seguito di un ricorso presentato ad una Commissione tributaria provinciale, la conciliazione permette, infatti, di chiuderlo evitando il rischio e i costi del proseguimento della lite.  La conciliazione è applicabile a tutti i tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie (art.2 D.lgs., 31 dicembre 1992, n.546) 35

Effetti della conciliazione La conciliazione può essere: totale e coprire, così, tutte le questioni oggetto della controversia; in questo caso con il perfezionamento della conciliazione il giudizio si estingue e le spese dello stesso restano a carico delle parti che le avevano anticipate parziale nel qual caso la controversia prosegue nei modi ordinari, limitatamente alle questioni non conciliate È applicabile solo al primo grado di giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale e nella prima udienza in quanto non è ammessa nel processo tributario alcuna forma di “transazione” con il fisco dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. La conciliazione può essere proposta: prima dell’udienza di discussione con apposita istanza da notificare alla controparte o verbalmente in sede di udienza (conciliazione giudiziale); in forma preconcordata (conciliazione extragiudiziale). 36

Accordi al di fuori dei casi previsti ….e se l’accordo giungesse dopo? 37

Modalità di proposizione Ciascuna parte, può proporre, mediante atto scritto, la conciliazione della controversia a mezzo della stessa istanza con cui si chiede, ex art. 33 D.Lgs. n. 546/1992, che la lite sia trattata in pubblica udienza. Secondo la definizione letterale della norma l’atto deve essere distinto dal ricorso introduttivo del giudizio. L’atto deve essere notificato alla controparte e depositato presso la Commissione fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione (art. 33, D.Lgs. n. 546/1992). Le parti possono comporre direttamente in udienza la vertenza anche se nessuna di esse aveva manifestato, con apposita istanza, di voler conciliare in tutto o in parte. Nel momento in cui viene raggiunto l’accordo tra le parti, in udienza viene redatto apposito processo verbale in cui vengono indicati i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente del Collegio e dalle parti personalmente. Esso costituisce titolo per la successiva riscossione. 38

Conciliazione preconcordata In alternativa alla conciliazione giudiziale l’ufficio finanziario o l’ente locale può depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale una proposta “alla quale l’altra parte abbia previamente aderito” in questo caso l’accordo conciliativo si produce al di fuori del processo tributario. 39

Fasi conclusive della conciliazione Il perfezionamento dell’accordo conciliativo avviene solo con il versamento: integrale delle somme dovute (le sanzioni sono dovute nella misura del 40% del tributo risultante dalla conciliazione); in caso di rateizzazione con il pagamento della prima rata. Il versamento del totale o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni: dalla redazione del processo verbale di conciliazione, nella conciliazione in udienza; dalla data di comunicazione alla parte dell’estinzione del giudizio (con decreto presidenziale) da parte della segreteria, nella conciliazione fuori udienza. 40

EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE La conciliazione perfezionata determina: se è totale, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (art. 46, D.Lgs. n. 546/92); se è parziale l’estinzione della lite relativamente alle questioni conciliate; Applicazione delle sanzioni amministrative nella misura del 40% del tributo risultante dalla conciliazione medesima. 41

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE il mantenimento, a carico della parte che le ha sostenute, delle spese processuali, quando la conciliazione produce la cessazione della materia del contendere. dal punto di vista penale tributario, la riduzione fino alla metà delle pene previste e l’esclusione delle pene accessorie (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 74/2000). l’ufficio finanziario deve tenere conto di quanto già eventualmente versato a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio e provvedere alla restituzione delle somme incassate in eccedenza rispetto agli importi definiti in sede di conciliazione. 42