IL BILANCIO CONSOLIDATO Frizzera Bruno ‘Società e Bilancio ’ Sole 24 ore, 2010 Bilancio consolidato pag. 378-386 Dott.ssa Silvia Vaselli
COS’E’ IL BILANCIO CONSOLIDATO?? Documento che espone la situazione PATRIMONIALE, FINANZIARIA, nonché il RISULTATO ECONOMICO,di una pluralità di imprese considerate come un’UNICA ENTITA’. FUNZIONE: informativa COMPLEMENTARE a quella dei bilanci delle singole società che appartengono al gruppo.
SOGGETTI INTERESSATI ALLA FUNZIONE INFORMATIVA Creditori. Management holding Azionisti Dipendenti Management società del gruppo Amministrazioni finanziarie dello Stato Altri.
PRINCIPI DI REDAZIONE Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo veritiero e CORRETTO la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. Deve contenere tutte quelle informazioni SUPPLEMENTARI anche se non previste dal decreto Si può derogare alle norme del decreto se non si ha una rappresentaz.corretta e veritiera Continuità negli anni nella redazione.
BILANCIO CONSOLIDATO Secondo l’art. 25 del D. lgs. 127/1991sono obbligate a redigerlo: I soggetti che controllano una o più imprese e che hanno la seguente forma giuridica: - società per azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata.
I soggetti che controllano una o più società di capitali e che sono classificati tra: - enti pubblici economici soggetti all’iscrizione nel Registro delle Imprese - società cooperative - società di mutua assicurazione.
IMPRESA CONTROLLATA art.2359 c.c. Le imprese di cui si dispone della MAGGIORANZA dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; Le imprese di cui si dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria Le imprese su cui si esercita un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria la cui applicazione è ammessa dalla legge Le imprese di cui si controlla autonomamente la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci.
Sono ESCLUSE dalla redazione del bilancio consolidato i soggetti: esonerati in base alle DIMENSIONI; esonerati poiché a loro volta controllati.
DIMENSIONI L’art.27 del D.Lgs 127/1991 ha esonerato le imprese che NON ABBIANO EMESSO titoli quotati in borsa e che in base alla somma totale di dati e valori del proprio bilancio e di quelli delle imprese controllate, non superi per 2 ESERCIZI CONSECUTIVI, due dei seguenti limiti:
LIMITI DIMENSIONALI TOTALE ATTIVO € 17.500.000 TOTALE RICAVI € 35.000.000 TOTOTALE DIPENDENTI OCCUPATI 250
L’ammontare dei ricavi è da correlare alla voce A L’ammontare dei ricavi è da correlare alla voce A.1 dello schema civilistico del Conto Economico, mentre il numero degli addetti va riferito all’occupazione media registrata durante l’esercizio. Gli ammontari di riferimento vanno assunti sommando aritmeticamente i dati dei singoli bilanci delle imprese del gruppo senza apportare alcuna rettifica di consolidamento.
La norma esonerativa richiede che ALMENO DUE dei limiti indicati non siano oltrepassati per DUE esercizi contigui; Se ne ricava che basta il superamento dei due limiti per un SOLO esercizio per far scaturire l’obbligo del bilancio consolidato.
ESONERO DA CONTROLLO La controllante dell’impresa considerata deve: - essere soggetto di diritto in un paese comunitario; - redigere e sottoporre a controllo il bilancio consolidato, seguendo le normative del proprio Paese di appartenza.
L’impresa considerata non deve aver emesso titoli quotati in borsa; La redazione del bilancio consolidato non deve essere richiesta, entro i 6 mesi antecedenti la chiusura dell’esercizio, da uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Questa condizione è sempre soddisfatta se la controllata è titolare del 95% delle quote o azioni dell’impresa considerata.
CONTROLLO CONTABILE l’art. 41 del D. Lgs. 127/1991 delega il controllo del bilancio consolidato agli stessi organi preposti per i controlli sul bilancio della controllante che attua il consolidamento. O alla società di revisione se la controllante è soggetta per legge a norme che dispongono la certificazione obbligatoria del propri bilancio di esercizio.
Cosa accerta? Il rispetto delle regole di redazione fissate dalla legge. La conformità con le scritture contabili della controllante. La corrispondenza con le informazioni provenienti dalle imprese consolidate La concordanza dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione sulla gestione con quelli risultanti dal bilancio.
Il bilancio consolidato e la relativa Relazione sulla Gestione vanno trasmessi assieme al bilancio d’esercizio agli organi di controllo. Questi ultimi sono inoltre tenuti a stendere un’apposita RELAZIONE in merito all’esame compiuto sul bilancio consolidato.
CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO Composto da STATO PATRIMOMIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA Corredato da RELAZIONE SULLA GESTIONE e RELAZIONE SUL CONTROLLO. OIC 17: RENDICONTO FINANZIARIO, prospetto di raccordo tra, PN e risultato di esercizio, della controllante e consolidati. Prospetto delle variazioni nella composizione del PN CONSOLIDATO.
TERMINI E PUBBLICITA’ Il bilancio consolidato, accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dei soggetti che hanno effettuato il controllo, pur non essendo sottoposto all’obbligo di approvazione assembleare, è soggetto: CONSEGNA del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione agli organi di controllo UNITARIAMENTE al bilancio d’esercizio.
DEPOSITO presso la sede dell’impresa controllante nei 15 giorni precedenti l’approvazione del proprio bilancio d’esercizio, al fine di consentire la visione ai soci DEPOSITO presso l’Ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio.
OBBLIGHI DELLE ESONERATE Le imprese che si avvalgono della dispensa alla stesura del bilancio consolidato sono sempre tenute a dare le ragioni dell’esonero in Nota integrativa relativa al proprio bilancio d’esercizio. Per i soggetti controllati ma esonerati è obbligatorio indicare in NI la denominazione e sede della controllante che redige il consolidato e depositarlo presso il RI di proprio competenza territoriale.
CNTENUTO E STRUTTURA È composto da: STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA Deve essere redatto prendendo a riferimento la data di chiusura del Bilancio di esercizio dell’impresa CONTROLLANTE
In alternativa è possibile far coincidere la data di consolidamento con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nell’area di consolidamento. Se un controllata chiude in bilancio in un periodo diverso dalla controllante deve redigere un BILANCIO INTERMEDIO riferito alla data di consolidamento.
CRITERI DI VALUTAZIONE Coincidono con quelli adottati dall’impresa che redige il consolidato stesso. È concessa la facoltà di applicare criteri valutativi difformi a quelli della capogruppo solo quando tale comportamento favorisca la RAPPRESENTAZIONE VERITIERA e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio. Motivazione sempre in NI.
SP E CE :SCHEMI Coincidono nella maggior parte dei casi a quelli adottati dalla controllante per il proprio bilancio d’esercizio. Vi è la possibilità di ricorrere a schemi differenti ogni qual volta essi risultino più adeguati a fornire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
NOTA INTEGRATIVA Parte integrante del bilancio consolidato. Criteri di valutazione delle poste del bilancio Principi adottati e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in valuta. Motivi che hanno dato origini alla variazione più significative nella consistenza delle poste dell’attivo/passivo rispetto al precedente esercizio.
La composizione delle voci COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO e COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’. L’ammontare dei crediti e debiti di durata residua maggiore ai 5 anni specificando per i debiti, le eventuali garanzie reali su beni societari se presenti.
Ammontare, distinto per voce, degli oneri finanziari capitalizzati L’importo degli impegni non risultati da SP Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per AREE GEOGRAFICHE e per SETTORI di attività L’ammontare degli interessi e degli oneri finanziari suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri.
La composizione delle voci Proventi Straordinari e Oneri Straordinari, se di ammontare elevato. Il numero medio di dipendenti suddiviso per categoria. Compensi agli amministratori e sindaci Elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale ( art.26 D.lgs 127/1991) specificando per ciascuna denominazione, sede, capitale, quote possedute dalla controllante.
Elenco delle imprese consolidate con il metodo proporzionale (art. 37 D.lgs 127/1991) specificando le informazioni al punto precedente. Elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto. Elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate
L’ammontare iscritto in bilancio, i criteri adottati e la movimentazione avvenuta, relativamente alla voci: - riserva di consolidamento; - fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri; - differenza di consolidamento.
RELAZIONE SULLA GESTIONE È una relazione a corredo del Bilancio consolidato che gli amministratori devono redigere e contiene le informazioni inerenti le imprese incluse nel consolidamento con particolare riguardo ai costi, ricavi e agli investimenti.
Vanno illustrate le attività di ricerca e sviluppo, i fattori di rilievo avvenuti dopo il consolidamento, l’evoluzione prevedibile della gestione, nonché il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell’impresa controllante possedute dalla controllante stessa o da alcune imprese controllate.
PROCEDURA DI REDAZIONE Identificazione dell’area di consolidamento. Definire le partecipazioni che devono essere consolidate con il metodo integrale e con il metodo proporzionale. Oppure con il metodo del patrimonio netto. METODO INTEGRALE: occorre tenere conto di tutte le poste dell’attivo e del passivo nonché dei proventi e degli oneri delle imprese consolidate.
Consolidamento integrale Devono essere consolidate con il metodo integrale: Le società controllate come definite dai num. 1 e 2 dell’art. 2359 del c.c.(SOCIETA’ CONTROLLATE) Le imprese in cui un’altra ha il diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o clausola statutaria Le imprese in cui un’altra, in base ad accordi tra soci,controlla da sola la maggioranza di voto.
Consolidamento proporzionale METODO PROPORZIONALE: le attività e le passività e i singoli proventi e oneri della partecipata non sono iscritti per l’intero importo rappresentato in bilancio bensì in misura proporzionale alla partecipata posseduta. È concessa tale facoltà alle imprese sulle quali un’impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci in base ad accordi con gli stessi e purché la partecipazione posseduta non sia comunque inferiore al 20% o al 10% se quotata
Consolidamento sintetico o del P.Netto Devono essere consolidate con il metodo Sintetico o del patrimonio netto: Le società collegate come definite dai num. 3 dell’art. 2359 del c.c.: sono collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Definire i principi contabili con cui devono essere predisposti i bilanci da consolidare Applicare le procedure e le tecniche di consolidamento
Consolidamento integrale: Procedere alla somma algebrica delle poste omogenee iscritte nei bilanci che devono essere consolidati; Effettuare l’eliminazione o l’elisione dei saldi e delle operazioni avvenute tra società che vengono consolidate (crediti/debiti infragruppo e costi/ricavi infragruppo)
Effettuare l’eliminazione della voce Partecipazioni iscritta nel Bilancio delle controllante contro la corrispondente QUOTA di PN della partecipata. - Se l’eliminazione determina una differenza la stessa deve essere imputata agli elementi dell’attivo e del passivo del BC relativi alle imprese consolidate.
- l’eventuale ulteriore residuo dovrà essere iscritto, se negativo, in una voce del PN denominata Riserva del consolidamento o in una voce denominata Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri, se deriva dalla previsione di futuri risultati negativi. Se positivo si iscriverà nell’attivo in una voce denominata Differenza da consolidamento. Ammortizzata come avviamento.
Determinare la quota di PNC e del Risultato di esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipazioni consolidate.
Esempio Differenza Positiva STATO PATRIMONIALE ‘A’ AL 31/12 Partecipazione in B 200 Capitale sociale 100 Banca 10 utile 60 Debiti 50 Totale 210 totale 210 STATO PATRIMONIALE ‘B’ AL 31/12 Immobili 150 Capitale sociale 130 Crediti 10 Riserve 20 Banca 20 Debiti 30 Totale 180 totale 180
In data 31/12 la società A acquista il 100% della società B In data 31/12 la società A acquista il 100% della società B. il valore della partecipazione è pari a 200 ed è superiore di 50 al corrispondente Patrimonio netto di B, pari a 150.
ATTIVO A B TOT.NON RETTIFICHE CONSOLIDAMENTO RETTIFICATI dare avere Immoblili 150 150 40 190 Partecip 200 200 200 diff.da Consolida. 10 10 Crediti 10 10 10 Banca 10 20 30 30 TOTALE 210 180 390 240 PASSIVO Cap.soc. 100 130 230 130 100 Riserve 20 20 20 Utile 60 60 60 Debiti 50 30 80 80 TOTALE 210 180 390 200 200 240
VALORE DELLA PATRIMONIO NETTO PARTECIPAZIONE CONFRONTO DELLA CONTROLLATA 200 150 La differenza positiva di 50 può essere imputata al maggior valore degli Impianti per 40 mentre il restante 10 a Differenza di consolidamento da ammortizzare (5 anni) o in detrazione della Riserva di Consolidamento, se esiste!