Danno da vacanza rovinata Sentenza n. 75 Anno 2012 Tribunale ordinario di Verona Presidente: A. Quaranta Redattore: G. Tesauro A. Barbaglia e A. Medici
Massima Il danno da vacanza rovinata, come definito dall’art. 1455 c.c., è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità della stessa. Il danno attiene alla sfera emotiva e psicologica dell’individuo (danno morale art. 2059 c.c.), il quale oltre ed indipendentemente dal recesso del contratto può chiedere un risarcimento. A. Barbaglia e A. Medici
Soggetti della sentenza Organizzatore Sprintours S.p.a. Intermediario Viaggi e Cultura Consumatori A.M.L. e A.C. A. Barbaglia e A. Medici
Antefatto I coniugi A.M.L e A.C. aderendo ad un’iniziativa di viaggio organizzato in Egitto avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso” con l’a.d.v. “Viaggi e Cultura” di Alessio Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto turistico del T.O. “Sprintours” s.p.a. Tale servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto ed un crociera per tre notti sul Nilo a bordo della motonave “Sprintours Tower Prestige”, il tutto per la durata di otto giorni e sette notti, dal 15 al 22 novembre 2004. A. Barbaglia e A. Medici
Il fatto – Il sinistro In data 17 novembre 2004 durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa e imprudente, perse il controllo del mezzo provocando un incidente a causa del quale gli attori subirono lesioni gravissime consistenti nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro. A. Barbaglia e A. Medici
Il processo In data 24 febbraio 2006 A.M.L. e sua moglia A.C. convennero in giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Alessio Lonardo per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004 durante una vacanza. Secondo l’art. 14 d.lgs. N. 111 del ’95 la responsabilità attribuibile al T.O. è quasi oggettiva essendo egli quasi sempre responsabile nei confronti del consumatore in seguito ad un’obbligazione al conseguimento del risultato. In virtù di un contratto stipulato dal T.O. con la Tiran Tour per il trasporto dei turisti ad Alessandria d’Egitto e non essendo riscontrabili cause di forza maggiore o eventi fortuiti i quali potrebbero esimere il T.O. dalle sue responsabilità, questi è da considerarsi unico responsabile. Il Tribunale osserva che l’entità economia del danno alla persona, subìto dall’attore, è determinabile in euro 808.119,74. A. Barbaglia e A. Medici
Il processo / 2 L’entità economica del danno risulta essere notevolmente superiore al limite risarcitorio (danni diversi dal danno alla persona) previsto dall’art. 15 d.lgs. N. 111/95 come indicato dalla Convenzione di Bruxelles richiamata (50.000 franchi oro equivalenti, nell’agosto 2009, ad euro 313.500,00). Limitazioni all’indennizzo devono essere conformi “alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni”. Bisogna, inoltre, considerare il fatto che non esistono, né esistevano al momento dell’adozione della direttiva 90/314/CEE convenzioni internazionali regolanti tale fattispecie (danni alla persona). Questione di legittimità costituzionale dell’art.15 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111. Si sviluppa, in seguito, un contrasto tra la normativa interna e la direttiva europea. A. Barbaglia e A. Medici
Conclusione Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per l’inammissibilità e per l’infondatezza della questione sollevata. Questi osserva che il giudice non avrebbe avuto il potere di interpretare in via definitiva il diritto comunitario ed avrebbe dovuto sperimentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” troverebbe il proprio fondamento nella legge n. 1084/77, in quanto dall’introduzione del nostro ordinamento della successiva normativa comunitaria non deriverebbe l’abrogazione della Convenzione di Bruxelles, ratificata con la citata legge. Viene, quindi, richiesto l’intervento della Corte Costituzionale. A. Barbaglia e A. Medici
La sentenza della Corte Costituzionale In seguito all’analisi dei fatti la Corte Costituzionale: Dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di A.M.L e A.C.; Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. Del 17 marzo 1995 n. 111 nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge del 27 dicembre 1977 n. 1084. A. Barbaglia e A. Medici
Norme applicate al caso Art. 15 del decreto legislativo 17/03/1995, n. 111 attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”. Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 23/04/1970 ratificata in Italia con la legge 27/12/1977 n. 1084. Legge delega 22/02/1994 n. 146 riguardante disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria del 1993. A. Barbaglia e A. Medici