SINISTRO RIFIUTI Monaco, 27/3/2009
Caratteristiche della Garanzia emessa 20/02/2003 su autorizzazione della Provincia dell’8/1/2003 Oggetto: esercizio dell’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (plastica, legno, metalli, vetro, ecc.); copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
Caratteristiche della Garanzia Max € ,63 di cui: € ,00 per deposito di mc rifiuti speciali non pericolosi € ,89 per recupero/trattamento di ton/anno al massimo rifiuti speciali non pericolosi € 3.098,74 per deposito di 10 mc rifiuti speciali pericolosi da destinare al recupero e/o smaltimento
Caratteristiche della Garanzia Durata della garanzia: pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di 1 anno; decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal prosieguo dell’attività a seguito di rinnovo o proroga dell’autorizzazione.
Caratteristiche della Garanzia Pagamento dell’indennizzo: entro 30 gg. dalla notifica della delibera della Giunta Provinciale che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa.
Escussione 31/1/ Causa l’inadempimento della ditta Contraente, fallita in data 19/10/2007, la Provincia di Pavia segnalava l’avvio del procedimento amministrativo di incameramento della garanzia senza l’esatta quantificazione dei danni ma generica per costi rimozione rifiuti e ripristino ambientale 2.Inadempienza riscontrata: mancato smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (1300 mc) con conseguente: > > Deferimento all’Autorità Giudiziaria del rappresentante legale della società (art. 256 c. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 152/2006); > > Area sottoposta a sequestro preventivo da parte del NOE di Milano.
Eventi precedenti l’escussione (conosciuti solo con incameramento 31/1/2008 ) ● 6/2/2007 sopralluogo Provincia: quantità di rifiuti da smaltire 750 mc (500 mc in più rispetto all’autorizzazione) ● feb e apr 2007: due incendi (polizza Axa) ● 22/2/2007 sopralluogo Provincia: capannone dichiarato inagibile ● 1/3/2007 diffida della Provincia (art.208–comma 13-D.Lgs.152/2006): - sospendere attività fino al ripristino delle normali condizioni operative dell’impianto; - rimuovere e conferire i rifiuti presso impianti autorizzati - ripristinare entro 12 mesi le condizioni operative
Eventi precedenti l’escussione (conosciuti solo con incameramento 31/1/2008) ● 9/8/2007: sequestro preventivo impianto da Autorità giudiziaria e arresto del legale rappresentante del contraente ● 10/8/2007 sopralluogo Provincia: risultano stoccati 135 mc di nuovi rifiuti riconducibili ad un codice diverso rispetto a quelli oggetto dell’autorizzazione ● 19/10/2007: fallimento del Contraente ● 23/10/2007 diffida Provincia {pena revoca autorizzazione}: - entro 30 gg. rimuovere rifiuti e conferirli in impianti autorizzati - entro 60 gg. ripristinare condizioni operative impianto
Eccezioni all’escussione 1.Non copertura di una parte dei rifiuti trovati dopo l’incendio perché diversi da quelli oggetto dell’autorizzazione. 2.Per quanto attiene alla parte di rifiuti che la ditta assicurata avrebbe dovuto smaltire successivamente all’incendio, che ha interessato l’impianto in data 9/02/2007, eccepita la causa forza maggiore (art codice civile).
Replica della Provincia Delibera Giunta Provinciale di Pavia n. 163 del 12/06/2008: Rimozione rifiuti non più eseguibile da contraente, quindi compete al Comune dove è ubicato l’impianto (art. 192 – comma 3 – D.Lgs.152/2006); Escussione totale: “Importo richiesto da devolvere, in tutto o in parte, al Comune affinché ponga in atto tutte le misure, le azioni e le opere necessarie per il ripristino ambientale dei luoghi interessati dall’Impianto (ex art. 192 comma 3 T.U.A.) Se Axa non paga si procederà giudizialmente
Nostre considerazioni ECCEZIONI SOSTANZIALI (eventualmente PRODUCIBILI in un GIUDIZIO CIVILE DI ACCERTAMENTO): 1.Art c.c. “Responsabilità del debitore – Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Tuttavia l’invocazione della norma potrebbe essere paralizzata in quanto pende indagine penale nei confronti dell’amministratore del Contraente per incendio doloso, concorso colposo nella produzione dell’evento incendio; malgrado la diffida la contraente ha continuato l’attività smaltendo 100 ton di rifiuti in condizioni precarie dopo l’incendio. 2.Art. 4.CGA - “Pagamento del risarcimento”: non specificata dalla Provincia la MISURA del risarcimento richiesto” 1.
Soluzioni alternative alla liquidazione del danno SOLUZIONE A Compensazione parziale del sinistro incendio in essere sempre con l’Axa con il sinistro cauzione. Non perseguibile: crediti non compensabili in quanto entrambi non liquidi, esigibili e di pronta liquidazione. SOLUZIONE B L’art ° comma c.c.– “Risarcimento in forma specifica - Il danneggiato può chiedere la reintegrazione (del danno) in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”. Soluzione prescelta
Soluzione B) Ratio dell’istituto: la reintegrazione del danno in forma specifica (o, con diversa formula, la riparazione in natura del danno) si risolve nell’obbligazione del responsabile di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla procurata lesione, consentendo all’attore pregiudicato di attuare l’interesse vantato senza doversi accontentare del mero equivalente pecuniario. Proposta di Axa di ripristinare i luoghi tramite un’azienda di nostra fiducia, subordinando il tutto alla verifica della consistenza e qualità dei lavori da svolgere in conformità delle prescrizioni che dovranno essere impartite dagli Enti interessati. Ottenuta autorizzazione da parte della Procura della Repubblica per effettuare i sopralluoghi con le ditte interpellate dall’Axa. Accettazione della proposta da parte degli Enti interessati (Provincia, Comune, Curatela fallimentare) e richiesta preventivi delle ditte interpellate.
Definizione del sinistro tre su quattro dei preventivi richiesti prevedevano un costo quasi pari al massimale di polizza con riserva di ulteriori spese in caso di ritrovamento di ulteriori rifiuti da smaltire in corso d’opera quarto preventivo non ritenuto affidabile in quanto molto inferiore ai tre sopra citati comunichiamo alla Provincia la nostra determinazione di pagare la Provincia richiede il pagamento del massimale di polizza paghiamo massimale con espressa riserva di ripetizione delle somme versate che dovessero residuare dopo l’attività di ripristino dell’area oggetto del sinistro.