1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. D.lgs. 6/2003 Il quadro giuridico– societario della riforma
2 Sommario: 1. I modelli cooperativi tra “società aperte” e “società private” 2. Il rafforzamento della mutualità: i principali istituti innovati dalla riforma 3. I modelli organizzativi: le funzioni e la loro distribuzione 4. La mutualità “esterna”
3 1. I modelli cooperativi tra “società aperte” e “società private” 1.1. L’autonomia statutaria: effetti sul funzionamento delle imprese societarie
4 qualche esempio di autonomia statutaria sulla mutualità …. definizione scopo mutualistico regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica (obbligatorio) eventuale attività con terzi requisiti di ammissione soci criteri non discriminatori individuazione e disciplina categorie differenziate di soci caratura del voto (soci cooperatori) per le coop consortili ristorno (obbligatorio)
5 qualche esempio di autonomia statutaria sulla governance … quorum assemblee voto per corrispondenza assemblee separate (in alcuni casi obbligatorie) e modalità di svolgimento limiti cumulo e rieleggibilità amministratori (obbligatorio) scelta del sistema di amministrazione
6 qualche esempio di autonomia statutaria sugli strumenti finanziari emissione strumenti finanziari (regime s.p.a. - s.r.l.) diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti diritto di recesso diverso dalla legge solo se s.f. privi del diritto di voto ma il regime s.p.a. - s.r.l. consente cause statutarie % max distribuzione dividendo ai soci cooperatori qualificazione riserve indivisibili assegnazione di riserve divisibili ai soci
La distinzione tra spa e srl: a) criteri di assimilazione coop srl <20 soci oppure <€ 1 mln attivo patrimoniale (scelta statutaria) spa tutte le altre
La distinzione tra spa e srl: a) finanziamento spa: possibile accesso al mercato dei capitali srl: conferimenti = tutti gli elementi dell’attivo (anche polizza assicurativa/fideiussione; anche prestazione d’opera o di servizi, con polizza assicurativa/fideiussione) titoli non azionari (circolazione) divieto di sollecitazione all’investimento divieto di operazioni su quote proprie
La distinzione tra spa e srl: b) struttura organizzativa s.p.a. alternativa tra: 1) sistema attuale o latino cda+collegio sindacale 2) sistema dualistico o tedesco (sottosistema albanese) consiglio di sorveglianza+consiglio di gestione 3) sistema monistico o anglosassone cda con comitato di controllo interno al cda
La distinzione tra spa e srl: c) struttura organizzativa s.r.l. amministrazione a uno o più soci (s.c.d.a.c.) cda anche con consultazione scritta
11 2. il rafforzamento della mutualità: i nuovi istituti 2.1. regime delle coop a mutualità prevalente 2.2. il riconoscimento della centralità dello scambio mutualistico: conseguenze e profili critici 2.3. regime patrimoniale e regime degli utili 2.5. categorie differenziate di soci (cooperatori, finanziatori) 2.6. deroghe al voto per testa 2.7. controlli dei soci
regime delle coop a mutualità prevalente riconoscimento del carattere unitario della società cooperativa (comune scopo mutualistico) 50% di rapporti con soci contabilità da bilancio requisiti mutualistici: come da art. 26 legge Basevi, integrato da obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale principio di parità di trattamento dei soci
la centralità dello scambio mutualistico obbligo di focalizzare il servizio mutualistico regolamento per le attività mutualistiche (assemblea straordinaria) obbligo di “rendicontare” il servizio mutualistico (relazione sulla gestione) necessità di rendere compatibile il servizio mutualistico con il rendimento lucrativo (dei soci cooperatori e finanziatori)
regime patrimoniale e regime degli utili il recepimento sostanziale del d.l. 63/2002 nelle norme del decreto Vietti vengono confermati come elementi distintivi, per tutte le coop: a) la limitazione alla distribuzione degli utili b) la presenza di una (almeno parziale) componente di patrimonio indivisibile c) il concorso al finanziamento della mutualità esterna (anche come “sanzione”: norma di chiusura a salvaguardia del modello cooperativo)
il ristorno effetti sulla evoluzione della composizione del capitale sociale possibilità (e neutralità fiscale) della scelta tra ristorno-costo e ristorno-utile possibili forme di attribuzione: capitale ordinario strumenti finanziari ( recesso e termini di rimborso)
categorie differenziate di soci (fonte statutaria) a) soci cooperatori diversificazione diritti amministrativi (voto in assemblea per coop consortili) diversificazione diritti amministrativi (rappresentanza negli organi sociali) diversificazione diritti patrimoniali (capitale sociale): NO (?) assemblee separate
categorie differenziate di soci (fonte statutaria) b) soci finanziatori diversificazione diritti amministrativi (rappresentanza negli organi sociali) diversificazione diritti patrimoniali(capitale sociale): come s.p.a. assemblee speciali dei finanz.ri senza diritto di voto (approvazione delibere pregiudizievoli)
deroghe al voto per testa (ambito di applicazione ed effetti) a) coop consortili: attribuzione voto pesante (max 10% max 1/3) in proporzione a scambio mutualistico b) soci finanziatori: attribuzione voto pro-quota (max 1/3)
controlli dei soci = esame libro cda/ce su richiesta 1/10 soci (1/20 coop con >3.000 soci)
20 I modelli organizzativi: funzioni e organi nelle coop-s.r.l. assembleaanche per consultazione scritta gestione dell’impresa uno o più soci (s.d.d.a.c.) congiuntamente o disgiuntamente c.d.a. (e organi delegati): anche consultazione scritta = controllo dei soci non amministratori * consultazione libri sociali e documenti * diritto di ottenere notizie dagli amministratori * azione di responsabilità: spetta al singolo socio revisione o collegio sindacale (obbligatorio se capitale >spa o > altri parametri: attivo, ricavi, addetti) vigilanza e controllo contabile
21 I modelli organizzativi: funzioni e organi nelle coop-s.p.a. Modelli FunzioniTradizionaleDualistaMonista Gestione / amministrazione C.d.a. (e organi delegati) Consiglio di gestione C.d.a. Controllo sulla gestione Collegio sindacaleCons. sorveglianzaComitato di controllo (interno al c.d.a.) Controllo contabile (audit) Collegio sindacale / Revisore esterno Revisore esterno
22 Il consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea (in alternativa al coll. sindacale) almeno 1 membro rev. contabile compiti: nomina e revoca il consiglio di gestione e promuove l’azione di responsabilità approva i bilanci svolge le funzioni del collegio sindacale (2403, comma 1: non controllo contabile) riferisce all’assemblea
23 Il comitato di controllo interno È eletto dal c.d.a. al suo interno tutti i membri comitato con requisiti di onorabilità/professionalità/indipendenza (legge ed eventualmente statuto); almeno metà del c.d.a. deve avere requisiti di indipendenza almeno 1 membro revisore contabile è alternativo al collegio sindacale e ne svolge le funzioni (2403, comma 1: non controllo contabile)
24 Altre forme di controllo A) dei soci: esame da rappresentante libro cda/ce su richiesta 1/10 soci (1/20 coop con >3.000 soci) B) azione sociale (e individuale) di responsabilità S.p.a.: 20% capitale S.r.l.: ciascun socio C) controllo giudiziario (2409): richiesta 10% capitale/10% soci (5% coop >3.000 soci), ovvero coll. sind., comit. controllo, p.m. coordinamento con vigilanza amministrativa (prevenzione)
25 4. La mutualità “esterna” 4.1. requisiti agev. fiscali a) coop a mutualità prevalente dividendi max interesse BPF+2,5% remunerazione max strumenti finanziari ai soci cooperatori interesse BPF+2,5%+2% divieto distribuzione riserve tra i soci cooperatori devoluzione intero patrimonio in caso di scioglimento b) altre coop: facoltà di utilizzare la legge 904 limitatamente alla riserva legale (30% utili)
26 4. La mutualità “esterna” 4.2. il contributo ai F.M. sugli utili resta identico
27 4. La mutualità “esterna”: la trasformazione in società lucrativa possibilità di trasformazione in società di persone, società di capitali, consorzio solo coop con mutualità non prevalente quorum: >50% soci; >2/3 soci (coop inferiore a 50 soci); >2/3 presenti e almeno 20% presenti (coop superiore a soci) devoluzione valore effettivo dell’attivo patrimoniale (quota indivisibile), attestato con relazione giurata conseguenze sulla identificazione della causa societaria (uscita dall’area della mutualità)
28 4. La mutualità “esterna”: indivisibilità e devoluzione si intende per “patrimonio”: valore aziendale effettivo, comprensivo dei plusvalori non contabilizzati “patrimonio indivisibile”: la parte dell’attivo, al netto dei debiti verso terzi, percentualmente corrispondente alla quota delle riserve indivisibili sul totale delle riserve (patrimonio netto meno capitale sociale)
indivisibilità e devoluzione attuale coop agevolata 1.1 ha la prevalenza e conserva indivisibilità totale devolve il “patrimonio” allo scioglimento della cooperativa 1.2 ha la prevalenza ma introduce indivisibilità parziale (art. 111 decies, d.att.) devolve il “patrimonio indivisibile” allo scioglimento della cooperativa 1.3 non ha la prevalenza ma conserva l’indivisibilità totale (scelta statutaria) (art. 111 decies, d.att.) devolve il “patrimonio” allo scioglimento della cooperativa
indivisibilità e devoluzione attuale coop agevolata 1.4 non ha la prevalenza e introduce indivisibilità parziale (art. 111 decies, d.att.) a) divisibilità parziale riserve future b) divisibilità totale riserve future devolve il “patrimonio indivisibile” allo scioglimento della cooperativa 1.5 decade dai requisiti per cause diverse dalla perdita della prevalenza (art. 111 decies, d.att.) devolve il “patrimonio” al momento della decadenza 1.6 si trasforma in s.p.a. (art undecies, art. 223 quaterdecies/quinquiesdecies, d.att.) devolve il “patrimonio” all’atto di trasformazione
indivisibilità e devoluzione attuale coop non agevolata A) resta coop non agevolata (art. 223 quinquiesdecies, d.att.) non ha obbligo di devoluzione B) si trasforma in s.p.a. (art. 223 quinquiesdecies, d.att.) non ha obbligo di devoluzione C) diventa coop a patrimonio (in tutto o in parte) indivisibile (art. 223 quinquiesdecies, co. 2, d.att.) devolve il “patrimonio indivisibile“ allo scioglimento della cooperativa