Procedimento di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco dei non esercenti Dott.ssa Domitilla Tavolaro Funzionario Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Iscrizione Albo/Elenco Procedimento amministrativo Insieme di pluralità di atti (susseguenti, diversi e tra loro collegati) preordinati all’adozione del provvedimento finale Il provvedimento amministrativo è una fattispecie a formazione progressiva in quanto costituisce il risultato di un procedimento amministrativo
Fonti normative Legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) Stabilisce regole generali relative al procedimento amministrativo Si applica agli Ordini in quanto enti pubblici non economici che perseguono un interesse pubblico di rilevanza nazionale Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) Prevede requisiti di iscrizione, termine di conclusione del procedimento, obbligo di sentire il richiedente nel caso in cui la domanda deve essere rigettata per motivi relativi a incompatibilità e condotta Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) Ha modificato il comma 6 dell’art. 37 del D.lgs. 139/2005 prevedendo che al procedimento per l'iscrizione nell'albo/elenco si applica l'articolo 45, commi 4 e 5 dello stesso D.lgs. 59/2010 che prevede la formazione del silenzio assenso Iscrizione Albo/Elenco
Il “giusto procedimento” quale principio generale dell’attività amministrativa (legge 241/1990) Attua i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 Costituzione) Agli interessati deve essere garantito il diritto di partecipazione al procedimento Sono espressione del principio del giusto procedimento: L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (artt. 7 e 8) Il diritto di prendere visione degli atti del procedimento (articolo 10) L’accesso agli atti è disciplinato dal capo V della legge 241/1990 Il preavviso di rigetto (art. 10-bis) Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento di rigetto, l’amministrazione procedente deve comunicare al soggetto richiedente i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda Iscrizione Albo/Elenco
Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 Temine di conclusione del procedimento Due mesi dalla data della presentazione della domanda (art. 37, D.lgs. 139/2005) Formazione del silenzio assenso Se il Consiglio dell’Ordine non provvede in merito domanda di iscrizione nel termine di due mesi si applica l’art. 20 della legge 241/1990 (silenzio assenso) per cui la domanda si intende accolta. L’iscrizione in mancanza di provvedimento espresso si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso (art. 37 comma 6 del D.lgs. 139/2005 come modificato dall’art. 55 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59) Sulla tematica del silenzio assenso si rinvia all’informativa CNDCEC n. 45 del 2 luglio Obbligo di sentire il richiedente Nel caso la domanda deve essere rigettata per motivi attinenti l’incompatibilità o la condotta (art. 37, comma 2, D.lgs. 139/2005) Iscrizione Albo/Elenco
Procedimento di iscrizione nell’albo/elenco speciale è un procedimento ad istanza di parte è soggetto al silenzio assenso Si compone di 4 fasi 1.Fase di avvio (o dell’iniziativa) 2.Fase istruttoria 3.Fase costitutiva (o deliberativa) 4.Fase relativa alla comunicazione del provvedimento finale Iscrizione Albo/Elenco
Fase di avvio La domanda di iscrizione viene presentata all’Ordine territorialmente competente La domanda viene protocollata in entrata. La data di protocollo in entrata è la data di avvio del procedimento Da essa inizia a decorrere il termine di 2 mesi per la conclusione del procedimento L’avvio del procedimento viene comunicato al soggetto richiedente (art. 7 legge 241/1990) Iscrizione Albo/Elenco
Termine di conclusione del procedimento 2 mesi dalla data di presentazione della domanda Essendo il termine previsto a mesi il computo va fatto secondo il calendario comune, pertanto la scadenza si ha nel secondo mese successivo a quello di inizio, in corrispondenza dello spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Esempio: se il procedimento di iscrizione ha inizio il 20 febbraio si concluderà il 20 aprile. Il termine inizia a decorrere dalla data di protocollo in entrata della domanda di iscrizione Solo la data attestata dal protocollo va assunta a prova dell'avvenuta conoscenza, da parte della P.A., di una determinata istanza e considerata quale termine iniziale per la decorrenza del termine, irrilevanti essendo i diversi, eventuali, elementi dai quali possa desumersi la ricezione da parte della stessa amministrazione, la cui considerazione renderebbe incerta ed eventuale l'individuazione di un momento che, viceversa, per la rilevanza che l'ordinamento gli connette, deve emergere come formalmente incontestabile (Cons. Stato Sez. VI, , n. 3341). L’assunzione di una pratica al protocollo dell'amministrazione ha la funzione di certificare la certezza legale dell'avvenuta ricezione, ai fini sia di costituire un termine iniziale incontestabile per l'esplicazione dei poteri che a tale ricezione si connettono, sia di garantire la conoscenza effettiva da parte dell'organo procedente. Di conseguenza, solo la data attestata dal protocollo va assunta a prova dell'avvenuta conoscenza e considerata quale termine iniziale per la decorrenza del termine, irrilevanti essendo i diversi, eventuali elementi dai quali possa desumersi la ricezione da parte dell'amministrazione, la cui considerazione renderebbe invece incerta ed eventuale l'individuazione di un momento che, viceversa, per la rilevanza che l'ordinamento gli connette, deve emergere come formalmente incontestabile (Cons. Stato Sez. VI, , n. 2359) Iscrizione Albo/Elenco
Sospensione del termine di conclusione del procedimento Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso “per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni” (articolo 2, comma 7, legge 241/90). L’acquisizione di informazioni/certificazioni si può rendere necessaria in sede di verifica dei requisiti dichiarati nella domanda, nel caso in cui l’Ordine decida di procedere al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di iscrizione prima dell’adozione del provvedimento finale. Presupposti della sospensione dato non in possesso dell’Ordine informazione/certificazione non direttamente acquisibile Un’informazione/certificazione è “direttamente acquisibile” quando l’Ordine è in grado di reperire direttamente i dati di cui necessita, accedendo ad esempio agli archivi informatici dell’amministrazione che li detiene, senza che sia necessaria da parte dell’amministrazione stessa una attività di collaborazione. In presenza di questi presupposti il termine “può” (non deve) essere sospeso: per una sola volta per un periodo massimo di 30 giorni Iscrizione Albo/Elenco
Comunicazione di avvio (artt. 7 e 8 legge 241/1990) Deve indicare: l’amministrazione competente l’oggetto del procedimento il responsabile del procedimento il termine di conclusione e i rimedi in caso di inerzia la data di presentazione della istanza l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti Iscrizione Albo/Elenco
Carta intestata Ordine Indirizzo del destinatario ______________________________ Oggetto: Ricevuta/Comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione Il giorno ___________ (indicare la data di protocollo in entrata) è pervenuta da parte di____________________________ istanza volta ad ottenere l’iscrizione nell’_________, sezione _______ di questo Ordine. Il procedimento deve essere concluso entro il termine di due mesi dalla sopra indicata data di presentazione della domanda. Ai sensi dell’art. 37, comma 6, D.Lgs. 139/2005, qualora il Consiglio dell’Ordine non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta. Si comunica inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 241/90, responsabile del procedimento è_______________________________. Presso gli uffici dell’Ordine è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento in oggetto. Iscrizione Albo/Elenco
Responsabile del procedimento (artt. 4, 5, 6 e 6-bis legge 241/1990) Viene designato in seno all’unità organizzativa competente per ciascun tipo di procedimento, preventivamente determinata (art. 4, legge 241/1990) Il suo nominativo deve essere indicato nella comunicazione di avvio Principali compiti del responsabile del procedimento (art. 6, legge 241/1990) cura l’istruttoria; valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione di provvedimento; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. Iscrizione Albo/Elenco
Fase istruttoria E’ la fase nella quale si acquisiscono e si valutano i dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento. Verifica della completezza della domanda Verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda Iscrizione Albo/Elenco
Verifica completezza della domanda Il responsabile del procedimento procede con la verifica della completezza della domanda provvedendo in caso di informazioni mancanti (ad esempio mancanza di una delle autocertificazioni richieste) alla richiesta, operata mediante comunicazione in forma libera, delle integrazioni necessarie. Nel caso in cui le integrazioni richieste non vengono fornite, il responsabile del procedimento può decidere di procedere allo stato degli atti. Iscrizione Albo/Elenco
Verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive (“accertamenti”) Artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 Prima dell’adozione del provvedimento finale è obbligatoria solo in caso i cui vi sono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 Se l’accertamento d’ufficio viene compiuto nel corso della procedura di iscrizione il termine per la sua conclusione può essere sospeso ai sensi dell’articolo 2, comma 7, L. 241/90 per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Negli altri casi l’Ordine, in quanto amministrazione procedente, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazione. Ciò può avvenire in qualsiasi fase del procedimento, ovvero dopo la sua chiusura. N.B. Poiché la procedura di iscrizione nell’albo/elenco prevede la formazione del silenzio assenso è indispensabile, nel caso l’accertamento d’ufficio sia compiuto durante il procedimento di iscrizione, notificare al soggetto richiedente l’eventuale sospensione del termine ex art. 2, comma 7, L. 241/90 e, successivamente, la sua ripresa Iscrizione Albo/Elenco
Fase deliberativa E’ la fase decisoria in cui si determina il contenuto del provvedimento da adottare e si provvede alla sua formazione ed emanazione La valutazione del Consiglio può avere 2 esiti: accoglimento dell’ istanza di iscrizione rilevazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (c.d. “preavviso di rigetto”) Iscrizione Albo/Elenco
Accoglimento della domanda Adozione della delibera di iscrizione Chiusura della fase deliberativa Passaggio alla successiva fase del procedimento (comunicazione del provvedimento finale) La data di iscrizione è la data della delibera di accoglimento dell’istanza Iscrizione Albo/Elenco
Rilevazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis l.241/1990, art. 37, co. 2 D.lgs. 139/2005) Il Consiglio rileva i motivi ostativi con apposita delibera La delibera di motivi ostativi viene notificata al richiedente che viene convocato e/o invitato a presentare osservazioni e documentazione. Il termine di conclusione viene interrotto. A seguito dell’audizione del richiedente o della ricezione dei documenti/osservazioni entro il termine previsto dall’art. 10-bis, l. 241/1990 il Consiglio decide se accogliere l’istanza di iscrizione o rigettarla Conclusione della fase deliberativa. Iscrizione Albo/Elenco
Diversi da incompatibilità o alla condotta Non è necessaria l’audizione del richiedente Al richiedente viene assegnato un termine di 10 gg per produrre documenti e osservazioni (art. 10-bis legge 241/1990 La notifica della delibera “interrompe” il termine di conclusione del procedimento a partire dalla data del suo invio Il termine decorre ex novo dalla ricezione delle eventuali osservazioni e, in ogni caso, decorsi 10 gg dal ricevimento da parte del richiedente della notifica della delibera di motivi ostativi Relativi alla incompatibilità o alla condotta E’ necessaria l’audizione del richiedente (art. 37, co.2, D.lgs. 139/2005) La delibera con cui vengono rilevati motivi ostativi per condotta/incompatibilità fissa anche la data dell’audizione La notifica della delibera “interrompe” il termine di conclusione del procedimento a partire dalla data del suo invio Il termine decorre ex novo dalla data dell’audizione del richiedente Motivi ostativi Iscrizione Albo/Elenco
Fase della comunicazione del provvedimento finale E’ la fase in cui il provvedimento viene portato a conoscenza dei soggetti previsti dall’articolo 37, comma 4 del D.lgs. 139/2005, vale a dire l’interessato (= soggetto richiedente) ed il P.M. presso il tribunale dove ha sede il Consiglio dell’Ordine. In caso di iscrizione “per trasferimento” da altro Ordine è necessario che le delibere di accoglimento o di rigetto siano notificate anche all’Ordine di provenienza. In caso di accoglimento della istanza di iscrizione l’Ordine di provenienza dovrà disporre la cancellazione con decorrenza dalla data di iscrizione (= data delibera) nell’Ordine di destinazione. Esaurita la fase di comunicazione il procedimento viene concluso Iscrizione Albo/Elenco
Grazie per l’attenzione Domitilla Tavolaro Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili