LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE SONO: 51. Lo scioglimento della società e la procedura di liquidazione LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE SONO: IL DECORSO DEL TERMINE FISSATO NELL’ATTO COSTITUTIVO: E’ TUTTAVIA POSSIBILE LA PROROGA DELLA DURATA IL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O LA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DI CONSEGUIRLO LA VOLONTA’ DI TUTTI I SOCI, SALVO CHE L’ATTO COSTITUTIVO RITENGA SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA IL VENIR MENO DELLA PLURALITA’ DEI SOCI , SE NON E’ RICOSTITUITA NEL TERMINE DI SEI MESI LE ALTRE CAUSE PREVISTE NEL CONTRATTO SOCIALE
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE IL VERIFICARSI DI UNA DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ NON PRODUCE AUTOMATICAMENTE L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’, MA APRE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CHE E’ VOLTA ALLA MONETIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE INIZIA CON LA NOMINA DI UNO O PIU’ LIQUIDATORI. ESSI PRENDONO IL POSTO DEGLI AMMINISTRATORI ED IL LORO COMPITO CONSISTE, ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
SE RISULTA UN PASSIVO SUPERIORE ALL’ATTIVO ALL’ESITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE: SE RISULTA UN PASSIVO SUPERIORE ALL’ATTIVO (il ricavato della liquidazione è quindi insufficiente per soddisfare i creditori sociali) I LIQUIDATORI DEVONO CHIEDERE AI SINGOLI SOCI: l’esecuzione degli eventuali conferimenti ancora dovuti se necessario, il versamento di quanto occorre per il pagamento dei debiti sociali SE RISULTA UN ATIVO SUPERIORE AL PASSIVO I LIQUIDATORI PROCEDONO: al rimborso dei conferimenti alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINA L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’