Iter legislativi e commissioni
Commissioni permanenti Le commissioni permanenti della camera sono 14; ogni commissione ha in media 45 membri.
Tra cui: Commissione permanente della difesa composta da 44 membri.
Commissione permanente della giustizia composta da 47 membri.
Commissione in sede referente Sede referente: si tratta della sede in cui le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. L'esame si conclude con la votazione di un testo che andrà poi discusso e votato in Assemblea. La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti sui quali poi tornerà l'Assemblea.
Commissione in sede deliberante Sede deliberante: la commissione discute, vota e approva il disegno di legge, senza che questo venga esaminato dall'Assemblea. E' sempre ammessa però durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in Assemblea" del disegno di legge: in questo modo si verifica un passaggio dalla sede deliberante a quella referente e si coinvolge nuovamente l'Assemblea nella discussione.
Iter legislativo Il procedimento prevede varie fasi: Proposta Discussione e approvazione Promulgazione Pubblicazione Entrata in vigore La proposta può essere fatta da: Governo Membri del parlamento Gli elettori minimo 50000 Consigli regionali CNEL
Iter ordinario La proposta viene consegnata alla commissione permanente che si riunisce in sede referente di una delle due camere; questa Commissione discute della legge e prepara una relazione che presenterà all’assemblea plenaria (all'aula). L’assemblea sente la relazione e discute i vari emendamenti; una volta approvata passa all’altra camera che dovrà fare lo stesso procedimento. Se la legge viene modificata da una delle due camere anche l’altra la deve ridiscutere. Quando tutte e due le camere approvano lo stesso testo la legge è approvata.
Serve per approvare le leggi costituzionali. Iter aggravato Serve per approvare le leggi costituzionali. E' richiesta la doppia approvazione da parte di camera e senato a distanza di almeno 3 mesi. La maggioranza richiesta è quella dei 2/3 degli aventi diritto, se approvata con maggioranza assoluta questa legge può essere sottoposta a referendum popolare, se lo chiedono entro tre mesi 500.000 elettori, 5 consigli regionali oppure 1/5 dei membri, se nessuno chiede il referendum la legge entra in vigore.
Altrettanto farà l’altra camera. Iter abbreviato Se invece il presidente sceglie il procedimento abbreviato la legge viene consegnata alla commissione permanente che si riunisce in sede deliberante cioè è la commissione stessa che discute e approva la legge. Altrettanto farà l’altra camera.
SITOGRAFIA http://cesaredamiano.wordpress.com/ http://www.superabile.it/ http://www.portaldiritto.com/ http://wikipedia.com/commissioni