ACCOGLIERE GLI ALUNNI STRANIERI

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Transcript della presentazione:

ACCOGLIERE GLI ALUNNI STRANIERI L’Assistente sociale Dott.ssa Di Gaetano Mariantonietta Dott.ssa Di Gaetano Mariantonietta

INDICE GLOSSARIO 4 IL MINORE STRANIERO IN ITALIA 5 I documenti che certificano i minori regolari 7 I diritti dei minori non accompagnati 8 L’ISCRIZIONE A SCUOLA 9 I documenti necessari 12 Per la provincia di Brescia 15 Per i minori irregolari senza genitori 16 SCRUTINI ED ESAMI 18 IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO 21 LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI D’ISTRUZIONE 24

GLOSSARIO Minore straniero comunitario = minore proveniente da paesi UE Minore straniero extracomunitario = minore straniero proveniente da paesi extra UE Minore straniero neo-arrivato = minore straniero direttamente arrivato dall’estero. Minore straniero non accompagnato = minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che non avendo presentato domanda d’asilo si trova per qualsiasi caso nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (rif. Normativo:Decreto Presidenziale n. 535 del 9 dicembre 1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato Minori stranieri”, )

Il minore straniero

Il minore straniero extracomunitario può essere Regolare: nato in Italia da genitori regolari entrato in Italia nel rispetto delle procedure previste dalla legge regolarizzato sulla base di specifiche disposizioni (ES: sanatorie…) Irregolare: entrato clandestinamente con permesso di soggiorno (del genitore) scaduto con permesso di soggiorno non più rinnovabile Casi d’inespellibilità dei minori stranieri irregolari Minori di 18 anni , salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso. Neonato fino a sei mesi dopo la nascita da madre irregolare.

I documenti che certificano i minori regolari I minori, fino al compimento del 14° anno d’età, sono inseriti sul permesso di soggiorno dei genitori o del parente cui il minore è affidato, ai sensi della legge 184/83 Al compimento del 14° anno, al minore viene rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi di famiglia o carta di soggiorno, fino al compimento della maggiore età Dopo il 18° anno, il permesso di soggiorno per motivi familiari sarà modificato ad altro titolo Per i bambini nati in Italia da genitori regolari, è necessaria la PREVENTIVA registrazione sul passaporto di uno dei genitori per richiederne l’iscrizione sul permesso di soggiorno e contestualmente la residenza.

I diritti dei minori non accompagnati Durante la permanenza in Italia ai minori è garantita l’assistenza sanitaria, il soggiorno temporaneo (permesso di soggiorno per minore età), L’avviamento scolastico. La cura e la rappresentanza legale, sono esercitate in via provvisoria dal Responsabile della Comunità d’Accoglienza o del Servizio Sociale che lo assiste fino alla nomina del tutore (Comune o Volontari). I servizi competenti hanno l’obbligo della segnalazione dei minori non accompagnati al Comitato per i Minori stranieri, restando l’obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria Minorile. La durata della permanenza del minore in Italia è subordinata agli accertamenti svolti dal Comitato Minori stranieri presso la famiglia d’origine del minore. L’eventuale rimpatrio assistito è disposto nell’interesse superiore del minore e per garantire il diritto all’unità familiare.

Il quadro di riferimento: le novità È opportuno considerare alcune novità emerse a livello politico e normativo tra il 2009 e il 2010. PRIMA NOVITÀ: La legge n.94 del 15 luglio 2009: ha stabilito l’obbligo per lo straniero di esibire il permesso di soggiorno in caso di richieste specifiche alla pubblica amministrazione, quindi ha sollevato dubbi al diritto d’iscrizione dei minori privi di permesso di soggiorno.

Le riflessioni dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione L’ASGI ha prodotto alcuni documenti (Asgi 2009, Rozzi 2009) argomentando che: L’iscrizione scolastica dei minori stranieri e le prestazioni complementari devono avvenire a parità di condizione degli italiani, a partire dalla scuola dell’infanzia e sino al completamento del diritto/dovere all’istruzione e formazione (conseguimento titolo scuola superiore o qualifica professionale).

Vediamo la norma La legge 94/2009 ha, tuttavia, modificato l’art. 6, co. 2 TU 286/98 prevedendo che “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.” Dunque, per effetto della riforma l’eccezione all’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno è oggi limitata: a: attività sportive e ricreative temporanee, prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 TU, prestazioni scolastiche obbligatorie.

Vediamo la norma L’ambito di applicazione del nuovo testo normativo, per quanto riguarda l’accesso dei minori stranieri all’istruzione, tenuto conto che l’art. 6, co. 2, oggi esclude l’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno per le “prestazioni scolastiche obbligatorie”. Esclusione che assume un importante significato in considerazione del fatto che la legge 94/2009 ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale, con conseguente obbligo per tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio di segnalare all’autorità giudiziaria i soggetti che versano in tale condizione. Si tratta, pertanto, di comprendere il significato di “prestazioni scolastiche obbligatorie”, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione, conforme ai principi costituzionali, internazionali e, non da ultimo, a quelli espressi dalla stessa disciplina posta dal TU 286/98 a tutt’oggi vigente. Non va, infatti, dimenticato che l’art. 38, co. 1 del TU citato stabilisce che “I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. N.B. L’istruzione oltre che un diritto - garantito a tutti dall’art. 34 della Costituzione e dall’art. 28 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - è anche un dovere, sottendendo un onere/obbligo (a carico dei genitori e di altre figure istituzionali), la cui inosservanza può essere sanzionata (731c.p. e art. 331 c.p.p.).

… durata dell’esenzione esibizione permesso di soggiorno Ai fini della corretta interpretazione dell’art. 6, co. 2, TU immigrazione d.lgs. 286/98, come riformato dalla legge 94/2009, si può affermare che l’esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall’inizio e sino al completamento dell’intero percorso scolastico e/o formativo e dunque anche fino al 18° anno di età. Dunque, al minore straniero iscritto o che intenda iscriversi in una scuola o in un corso di formazione professionale non può essere richiesto il permesso di soggiorno sino al termine del percorso scolastico e/o formativo, a prescindere dal fatto che abbia superato i 10 anni di scolarizzazione. In questi termini vanno definite le “prestazioni scolastiche obbligatorie” richiamate dall’art. 6, co. 2 TU286/98, in relazione alle quali non può essere richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno.

L’ISCRIZIONE A SCUOLA

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia (innalzamento dell’obbligo scolastico fino al compimento del 16^ anno d’età ) I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi una classe diversa, tenuto conto: Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno Del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza Del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando in ogni caso la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado In mancanza d’accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo è rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione, sciogliendo in tal modo la riserva al termine dell’obbligo scolastico Le disposizioni in materia d’istruzione, diritto allo studio e professioni sono regolate dal CAPO VII del Regolamento d’Attuazione del Testo Unico (D.P.R. 31 Agosto 1999 n.394) N.B.: per i minori di origine straniera adottati da cittadini italiani non è richiesto il permesso di soggiorno.

I DOCUMENTI NECESSARI ANAGRAFICI SCOLASTICI Documento d’identità dell’alunno (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale …) Permesso di soggiorno dell’alunno (a partire dal compimento del quattordicesimo anno d’età oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l’alunno sia registrato). Se la richiesta di tale documento è in corso si accetta la ricevuta rilasciata dalla Prefettura nell’attesa del documento definitivo SCOLASTICI Certificati relativi agli studi fatti nel paese d’origine o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe ed il tipo d’istituto frequentato.

FISCALI I documenti relativi al reddito familiare vengono generalmente presentati per definire le rette della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche; nella maggior parte dei casi le iscrizioni e la documentazione relativa vanno presentate agli uffici competenti degli Enti locali che generalmente gestiscono i servizi parascolastici. SANITARI Certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie: antipoliomelitica antidiftatetanica antiepatite virale B In base al D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355 Art:1, i Dirigenti Scolastici sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola od agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione. In assenza di certificazioni, il Dirigente della scuola comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al ministero della sanità La mancata certificazione non comporta il rifiuto d’ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami

AUTOCERTIFICAZIONE L’autocertificazione è consentita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani IN OGNI CASO IL MINORE E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO SCOLASTICO E DEVE ESSERE ISCRITTO CON RISERVA SE IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE O INCOMPLETA. N. B.: Se la riserva riguarda la condizione di genitore( es. il minore non compare sul passaporto di un genitore; il genitore non possiede un documento attestante la parentela), deve essere sciolta entro sei (6) mesi; diversamente la scuola segnalerà il caso all’Autorità Giudiziaria Minorile

Seconda novità Circolare MIUR n.2 8 gennaio 2010: linee guida per l’orientamento dei flussi delle iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana ed indicazione del limite del 30% per le classi prime a.sc. 2010/2011. La questione del limite ha suscitato grande interesse dei mass media ed è stata oggetto di riflessione nell’opinione pubblica. Si è posto l’accento sull’importanza di mantenere l’eterogeneità all’interno delle classi, indispensabile per un buon livello d’integrazione (Consiglio d’Europa 2008).

Per i minori irregolari senza genitori Conviventi con parenti entro il 4^ grado Il parente provvede all’iscrizione scolastica nell’attesa della nomina di un tutore (parente stesso o Ente Locale) Se entro 6 mesi l’adulto non documenta la condizione di parente affidatario ed il consenso dei genitori all’affidamento, la scuola segnala il caso all’Autorità Giudiziaria Minorile

Affidati con provvedimento del Tribunale per i Minorenni In caso di affidamento eterofamiliare, gli affidatari possono provvedere all’iscrizione. Minori non accompagnati All’iscrizione scolastica provvede il responsabile della Comunità d’Accoglienza o il Servizio Sociale fino alla nomina del tutore In ogni caso il minore è soggetto all’obbligo scolastico e deve essere iscritto con riserva se in possesso di documentazione irregolare o incompleta

SCRUTINI ED ESAMI

I minori stranieri partecipano regolarmente agli scrutini ed agli esami nelle sessioni previste, in quanto si applicano loro tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione. Anche gli alunni con cittadinanza non italiana, come tutti gli scolari italiani che non hanno ancora compiuto il 23^ anno d’età, per poter essere ammessi all’esame di qualifica professionale o di maturità devono essere in possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di 1° grado (ex diploma di licenza media), come ribadito nella CM n°110 del 14 dicembre 2007; pertanto gli studenti stranieri che frequentano gli istituti secondari di secondo grado o gli istituti professionali e che non sono in possesso di tale titolo potranno sostenere l’esame presso i Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.). Per quanto riguarda la provincia di Brescia, in base alle azioni concordate nell’Atto d’indirizzo programmatico provinciale gli alunni iscritti negli Istituti di istruzione superiore o nei centri di formazione professionale hanno la possibilità di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione entro il quarto anno di frequenza nel percorso dell’istruzione superiore o entro il secondo anno nel percorso della Formazione professionale, previo accordo con i CTP.

Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado. Nell’iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull’identità dichiarata dell’alunno. Se al termine del corso di studi la documentazione non sarà regolarizzata, il titolo di studio non avrà nessun valore e non potrà essere utilizzato per l’accesso al lavoro. Come l’iscrizione anche il rilascio del diploma o dell’attestato finale conseguito dall’alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Anche i minori stranieri iscritti con riserva possono conseguire il titolo conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado. Nell’iscrizione con riserva il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’inserimento, qualora non sussistano elementi di accertamento negativo sull’identità dichiarata dell’alunno. Se al termine del corso di studi la documentazione non sarà regolarizzata, il titolo di studio non avrà nessun valore e non potrà essere utilizzato per l’accesso al lavoro. Come l’iscrizione anche il rilascio del diploma o dell’attestato finale conseguito dall’alunno straniero privo di permesso di soggiorno non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza in Italia.

Il minore straniero che intenda iscriversi ad istituti secondari di secondo grado o agli istituti professionali deve: dimostrare di aver raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola secondaria di primo grado (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno 8 anni di scuola dell’obbligo, riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi.) Occorre a tal fine una traduzione legalizzata del titolo effettuata dai Ministeri degli Esteri e dell’Istruzione del paese d’origine dello studente con dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità Consolare Italiana avente sede nel paese di provenienza dello studente. Iscriversi provvedendo a sostenere l’esame di licenza di scuola secondaria di primo grado prima di sostenere l’esame di maturità o di qualifica professionale (vedi la pagina scrutini ed esami) All’adulto cittadino extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio (diplomi professionali, maturità, laurea) ottenuti in paesi stranieri, comunitari o extracomunitari ( salvo il caso di profughi dall’ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani) I cittadini stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, possono presentare richiesta di riconoscimento (dichiarazione di equipollenza) dei lori titoli all’USP di competenza ( Art. 381 del T.U.)

LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI D’ISTRUZIONE

I minori stranieri che frequentano scuole italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d’istruzione in Paesi Comunitari senza necessità di visto d’ingresso. Per entrare in uno Stato membro dell’Unione Europea con alunni stranieri regolari, il docente accompagnatore dovrà presentare alla frontiera un elenco degli alunni, redatto su un modulo predisposto (allegato alla circolare ministeriale indicata) e controfirmato dall’Ufficio Stranieri della Questura. Il modulo identifica gli alunni accompagnati e documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno; al modulo infatti devono essere allegati i seguenti documenti: n. 2 fotografie del minore; fotocopia del permesso di soggiorno di uno dei due genitori in cui sia iscritto il Minore di 14 anni; fotocopia del passaporto del Minore o, in mancanza, di uno dei genitori in cui sia iscritto il Minore; lettera della scuola ove risulti lo scopo del viaggio; fotocopia del documento del/degli accompagnatori.

Il minore irregolare non può partecipare a viaggi d’istruzione all’estero in quanto non esistono accordi in tal senso con gli Stati Membri dell’Unione. Rif. normativo: la materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla circolare ministeriale n. 380 del 28 dicembre 1995.

Terza novità Il Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e incontro: presentato il 10 giugno 2010 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Minister.o dell’Interno e MIUR. Si delinea un modello d’integrazione italiano fondato sulle parole chiave d’identità, incontro ed educazione. Tra i 5 assi dell’integrazione il piano evidenzia la rilevanza dell’istruzione e dell’appr, con un’attenzione specifica alla formazione linguistica.

Scuola comune Le recenti normative richiamano l’impegno costante alla costruzione di una scuola comune, attraverso politiche centrate sul principio di pari opportunità nell’istruzione per tutti i minori, con un richiamo alla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e all’idea che sia necessario farsi carico del pluralismo culturale di cui sono portatrici le nuove generazioni (Camera dei deputati 2009). Impegno grande per la scuola … ma ce la faremo!