Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Corso di Diritto Privato Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali Fatto ed Effetto Giuridico Situazioni giuridiche soggettive Prof. Daniela Valentino
Fatto, Effetto, Situazione Soggettiva, Rapporto Evento o stato dal quale deriva una conseguenza giuridica Effetto È la conseguenza giuridica che si collega al fatto. L’effetto sta ad indicare che quel fatto è considerato, secondo il diritto, come premessa per giustificare una conseguenza e che la conseguenza è valutata come applicazione del diritto in relazione a quel fatto. Situazione Gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica per effetto di un fatto. La situazione giuridica soggettiva è ciò che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come dovuti o permessi. Rapporto È la relazione tra due situazioni soggettive correlate (e complesse).
Rilevanza ed Efficacia del Fatto Giuridico Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al cui verificarsi l’ordinamento riconduce un qualsiasi effetto giuridico. Rilevanza: sta ad indicare che il fatto è oggetto di valutazione (positiva o negativa) ad opera di norme giuridiche. Il fatto giuridico è dunque il fatto giuridicamente rilevante. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti. Uno stesso fatto può avere molteplici profili di rilevanza. Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici, quali la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive. Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante Un fatto può essere rilevante, ma non efficace (rilevanza senza efficacia)
Fatti e atti giuridici Nell’ambito della categoria generale del fatto giuridico si distingue tra: - fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati oggettivamente, al cui verificarsi la norma ricollega determinati effetti; Atti giuridici (in senso lato): comportamenti umani consapevoli e volontari
Atti giuridici La categoria degli atti giuridici è a sua volta punto di partenza di una serie di altre classificazioni: Atti giuridici in senso stretto; Negozi giuridici (o atti di autonomia privata).
Atti giuridici in senso stretto Sono atti caratterizzati dalla consapevolezza e volontarietà del comportamento; la legge li prende in considerazione ai fini della produzione di effetti: questi si producono indipendentemente dalla circostanza che l’autore li abbia voluti. Gli atti giuridici in senso stretto possono, poi, essere leciti o illeciti; gli atti leciti possono a loro volta essere distinti in discrezionali e dovuti (a seconda se il soggetto sia libero – es., la confessione - od obbligato a compierli - es, quietanza di pagamento-).
Negozi giuridici (atti di autonomia privata) Sono manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici; sono atti caratterizzati dalla volontarietà degli effetti: in altri termini, affinchè gli effetti si producano non basta che il soggetto abbia voluto il comportamento ma occorre altresì che ne abbia voluto gli effetti. In tale categoria sono ricompresi atti molto diversi tra loro, accomunati dalla volontarietà degli effetti (dal contratto al matrimonio, dal testamento alle promesse unilaterali).
Negozi giuridici (atti di autonomia privata) La funzione specifica del negozio giuridico è consentire ai privati di autoregolare i propri interessi. Più in generale, nell’ambito del negozio giuridico, si distinguono: i negozi unilaterali, tra vivi e a causa di morte; i negozi bilaterali, a contenuto patrimoniale (contratto) ed a contenuto non patrimoniale. In particolare, il contratto è un atto di autonomia privata con carattere patrimoniale riferibile a due o più parti (“accordo di due o più parti per costituire, modificare od estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”: art. 1321 c.c.). Il nostro ordinamento ha predisposto un complesso unitario ed organico di norme soltanto con riguardo al contratto (il negozio è categoria dogmatica), stabilendo (art. 1324 c.c.) che tali norme si applichino in quanto compatibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. In particolare il legislatore ha riconosciuto ai privati la possibilità di determinare liberamente il contenuto e di creare anche contratti diversi da quelli previsti già ex lege (art. 1322 c.c.). La legge richiede un giudizio di meritevolezza: l’estensione di tale presupposto è oggetto di diverse opinioni (originariamente riferibile alla sola liceità -un contratto illecito non è meritevole- è stato arricchito con il riferimento a concetti di “utilità sociale” o “giustizia” in base al disposto delle norme costituzionali).
SITUAZIONI SOGGETTIVE E RAPPORTO GIURIDICO Le Situazioni soggettive identificano la situazione giuridica nella quale si trova un soggetto nei confronti dell’ordinamento per effetto del verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante. In via esemplificativa le situazioni giuridiche soggettive si sostanziano in poteri, doveri od obblighi (intesi quali conseguenze, sancite da norme giuridiche, di fatti o atti giuridici). Si distinguono anzitutto in “attive” e “passive”: le une comportano vantaggi, le altre svantaggi per il titolare. Alla situazione attiva di un soggetto corrisponde una passiva in capo ad altro soggetto. La relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolata dal diritto è definita rapporto giuridico.
Situazioni giuridiche soggettive attive Diritto soggettivo: complesso di poteri che l’ordinamento attribuisce al soggetto per il soddisfacimento di un suo interesse; tra detti poteri rientrano le facoltà, intese quali manifestazioni del diritto soggettivo. Si distingue anzitutto tra diritti assoluti e relativi, diritti personali di godimento, diritti potestativi.
Segue: situazioni giuridiche soggettive attive Situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo: vi rientrano l’aspettativa (situazione giuridica di attesa tutelata come preordinata all’acquisto della situazione finale), gli interessi diffusi (che fanno capo alla generalità degli individui e riguardano beni non suscettibili di appropriazione individuale), gli interessi collettivi (fanno capo ad una collettività determinata il cui ente rappresentativo ne gestisce la tutela), gli interessi legittimi (posizioni del singolo protette nei confronti della P.A. quando l’osservanza da parte di quest’ultima delle regole che ne disciplinano l’attività risponde ad un interesse del singolo specifico rispetto a quello della generalità dei cittadini), la potestà (potere attribuito ad un soggetto per soddisfare non tanto un interesse proprio ma la cura di un interesse altrui).
Situazioni giuridiche soggettive passive Dovere: impone in capo ad una generalità di individui di evitare atti che possano turbare o impedire l’esercizio dell’altrui diritto; Obbligazione: denominazione tecnica del dovere di uno o più soggetti determinati, individuati come debitori, di tenere un dato comportamento (di natura patrimoniale) verso altri soggetti, definiti creditori; Obbligo: è riferibile ad un comportamento del debitore non con carattere patrimoniale, bensì di natura “personale”, ; Soggezione: identifica la posizione di chi, pur non essendo tenuto ad un comportamento specifico, subisce le conseguenze dell’esercizio del potere altrui; Onere: è la posizione di chi deve tenere un comportamento al fine di realizzare un interesse proprio.
Le vicende delle situazioni giuridiche soggettive I tre principali tipi di vicende sono la costituzione, la modificazione, l’estinzione (si suole riferire tali vicende non già alle situazioni soggettive singolarmente ma al rapporto giuridico al quale fanno capo). L’acquisto riguarda, in particolare, piuttosto che la nascita della situazione giuridica, la sua titolarità; l’acquisto può essere a titolo originario o derivativo; la successione postula sempre il subingresso al precedente titolare (può essere a titolo universale o particolare). Tra le vicende estintive rientrano i fenomeni della prescrizione e decadenza (istituti di applicazione generale ma diversi sono i fatti che possono determinare l’estinzione delle situazioni soggettive).