Corso di Diritto Privato

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PRESENTAZIONE DI ... Pieri Lorenzo Sani Marco.
Advertisements

Il principio di sussidiarietà orizzontale
IL RAPPORTO GIURIDICO.
La nozione di pubblico servizio
CONTRATTO Elementi essenziali (art.1325 c.c.) Accordo Oggetto Causa
I RAPPORTI GIURIDICI.
IL RAPPORTO GIURIDICO.
LA PUBBLICITÀ.
DANNO RISARCIBILE Non tutti i danni sono risarcibili Si identifica con le CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI che dallingiusta lesione discendono e determinano.
Potere amministrativo e interesse legittimo
PERSONE GIURIDICHE.
La nozione di pubblico servizio
I rapporti giuridici Pag. 47. Quando qualsiasi tipo di relazione viene presa in considerazione dal diritto si instaura un rapporto giuridico. Quando per.
Definizione parole-chiave Progetto RAP.
LE FONTI NON CONTRATTUALI DELLE OBBLIGAZIONI.
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO a.a Docente Luigi Cozzolino Argomento n. 6 Gli atti delle pubbliche amministrazioni.
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Prescrizione e decadenza
Il rapporto giuridico È una relazione tra due o più soggetti ( parti) prevista e regolata dal diritto, da cui nascono situazioni giuridiche attive e passive.
Diritto Civile e Penale
Istituzioni di diritto commerciale
Le fonti del diritto Paola Bosio.
I. I diritti pagine da 47 a 126 Roppo Vincenzo.
Cittadinanza e Costituzione
Corso di Diritto Privato
La SUCCEsSIONE A CAUSA DI MORTE
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte.
Corso di Diritto Privato
17 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte.
Diritto privato e pubblico Diritto privato aa 2014/2015
06 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
I RAPPORTI GIURIDICI.
Corso di Diritto Privato
l’imprenditore svolge una funzione intermediatrice fra:
Prof. Avv. Francesco de Leonardis
3. STATO APPARATO E STATO COMUNITA’
2. LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
Introduzione al diritto civile
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Le associazioni possono costituirsi:
Il CONTRATTO.
La nozione di pubblico servizio. Nozione soggettiva o nominalistica E’ pubblico servizio ogni attività dei pubblici poteri che non abbia forma autoritativa.
LE OBBLIGAZIONI.
Azienda nozione di azienda
Il diritto: nozioni generali
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Fonti obbligazioni art.1173 Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
LA POTESTA’ AMMINISTRATIVA
1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2015/16 prof. Ciro CASCONE prof. Ciro.
Definizione parole-chiave SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole A3 -1 MODULO B Unità didattica CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI.
Diritto privato Persona e diritto. Soggetto e Persona Con la formula “soggetto giuridico” si intende far riferimento alla qualità di possibile titolare.
RESPONSABILITÀ PENALE Responsabilità penale del singolo/persona fisica che commette il reato Responsabilità dell'ente da illecito amministrativo.
Diritto privato Rapporto obbligatorio Struttura e Fonti.
Dr.ssa Mariasofia Houben 16 ottobre 2013 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
Diritto privato Situazioni giuridiche soggettive e rapporti.
1 I soggetti produttori 4 Natura e tipologia 2013.
DIRITTO CIVILE IL CONTRATTO Lezione peer to peer.
I soggetti del diritto internazionale. Nozione di soggettività Nozione di Stato quale soggetto di diritto internazionale dibattuta Manca una definizione,
Istituzioni di diritto romano Fatti giuridici. Diamo preliminarmente la definizione di fatto giuridico Per fatto giuridico intendiamo il verificarsi di.
DEFINIZIONE DI AMMINISTRAZIONE Prof. Avv. Francesco de Leonardis.
Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Corso di Diritto Privato Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali Fatto ed Effetto Giuridico Situazioni giuridiche soggettive Prof. Daniela Valentino

Fatto, Effetto, Situazione Soggettiva, Rapporto Evento o stato dal quale deriva una conseguenza giuridica Effetto È la conseguenza giuridica che si collega al fatto. L’effetto sta ad indicare che quel fatto è considerato, secondo il diritto, come premessa per giustificare una conseguenza e che la conseguenza è valutata come applicazione del diritto in relazione a quel fatto. Situazione Gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica per effetto di un fatto. La situazione giuridica soggettiva è ciò che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come dovuti o permessi. Rapporto È la relazione tra due situazioni soggettive correlate (e complesse).

Rilevanza ed Efficacia del Fatto Giuridico Fatto giuridico: qualsiasi accadimento al cui verificarsi l’ordinamento riconduce un qualsiasi effetto giuridico. Rilevanza: sta ad indicare che il fatto è oggetto di valutazione (positiva o negativa) ad opera di norme giuridiche. Il fatto giuridico è dunque il fatto giuridicamente rilevante. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti. Uno stesso fatto può avere molteplici profili di rilevanza. Efficacia: indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici, quali la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive. Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante Un fatto può essere rilevante, ma non efficace (rilevanza senza efficacia)

Fatti e atti giuridici Nell’ambito della categoria generale del fatto giuridico si distingue tra: - fatti giuridici in senso stretto: accadimenti considerati oggettivamente, al cui verificarsi la norma ricollega determinati effetti; Atti giuridici (in senso lato): comportamenti umani consapevoli e volontari

Atti giuridici La categoria degli atti giuridici è a sua volta punto di partenza di una serie di altre classificazioni: Atti giuridici in senso stretto; Negozi giuridici (o atti di autonomia privata).

Atti giuridici in senso stretto Sono atti caratterizzati dalla consapevolezza e volontarietà del comportamento; la legge li prende in considerazione ai fini della produzione di effetti: questi si producono indipendentemente dalla circostanza che l’autore li abbia voluti. Gli atti giuridici in senso stretto possono, poi, essere leciti o illeciti; gli atti leciti possono a loro volta essere distinti in discrezionali e dovuti (a seconda se il soggetto sia libero – es., la confessione - od obbligato a compierli - es, quietanza di pagamento-).

Negozi giuridici (atti di autonomia privata) Sono manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici; sono atti caratterizzati dalla volontarietà degli effetti: in altri termini, affinchè gli effetti si producano non basta che il soggetto abbia voluto il comportamento ma occorre altresì che ne abbia voluto gli effetti. In tale categoria sono ricompresi atti molto diversi tra loro, accomunati dalla volontarietà degli effetti (dal contratto al matrimonio, dal testamento alle promesse unilaterali).

Negozi giuridici (atti di autonomia privata) La funzione specifica del negozio giuridico è consentire ai privati di autoregolare i propri interessi. Più in generale, nell’ambito del negozio giuridico, si distinguono: i negozi unilaterali, tra vivi e a causa di morte; i negozi bilaterali, a contenuto patrimoniale (contratto) ed a contenuto non patrimoniale. In particolare, il contratto è un atto di autonomia privata con carattere patrimoniale riferibile a due o più parti (“accordo di due o più parti per costituire, modificare od estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”: art. 1321 c.c.). Il nostro ordinamento ha predisposto un complesso unitario ed organico di norme soltanto con riguardo al contratto (il negozio è categoria dogmatica), stabilendo (art. 1324 c.c.) che tali norme si applichino in quanto compatibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. In particolare il legislatore ha riconosciuto ai privati la possibilità di determinare liberamente il contenuto e di creare anche contratti diversi da quelli previsti già ex lege (art. 1322 c.c.). La legge richiede un giudizio di meritevolezza: l’estensione di tale presupposto è oggetto di diverse opinioni (originariamente riferibile alla sola liceità -un contratto illecito non è meritevole- è stato arricchito con il riferimento a concetti di “utilità sociale” o “giustizia” in base al disposto delle norme costituzionali).

SITUAZIONI SOGGETTIVE E RAPPORTO GIURIDICO Le Situazioni soggettive identificano la situazione giuridica nella quale si trova un soggetto nei confronti dell’ordinamento per effetto del verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante. In via esemplificativa le situazioni giuridiche soggettive si sostanziano in poteri, doveri od obblighi (intesi quali conseguenze, sancite da norme giuridiche, di fatti o atti giuridici). Si distinguono anzitutto in “attive” e “passive”: le une comportano vantaggi, le altre svantaggi per il titolare. Alla situazione attiva di un soggetto corrisponde una passiva in capo ad altro soggetto. La relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolata dal diritto è definita rapporto giuridico.

Situazioni giuridiche soggettive attive Diritto soggettivo: complesso di poteri che l’ordinamento attribuisce al soggetto per il soddisfacimento di un suo interesse; tra detti poteri rientrano le facoltà, intese quali manifestazioni del diritto soggettivo. Si distingue anzitutto tra diritti assoluti e relativi, diritti personali di godimento, diritti potestativi.

Segue: situazioni giuridiche soggettive attive Situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo: vi rientrano l’aspettativa (situazione giuridica di attesa tutelata come preordinata all’acquisto della situazione finale), gli interessi diffusi (che fanno capo alla generalità degli individui e riguardano beni non suscettibili di appropriazione individuale), gli interessi collettivi (fanno capo ad una collettività determinata il cui ente rappresentativo ne gestisce la tutela), gli interessi legittimi (posizioni del singolo protette nei confronti della P.A. quando l’osservanza da parte di quest’ultima delle regole che ne disciplinano l’attività risponde ad un interesse del singolo specifico rispetto a quello della generalità dei cittadini), la potestà (potere attribuito ad un soggetto per soddisfare non tanto un interesse proprio ma la cura di un interesse altrui).

Situazioni giuridiche soggettive passive Dovere: impone in capo ad una generalità di individui di evitare atti che possano turbare o impedire l’esercizio dell’altrui diritto; Obbligazione: denominazione tecnica del dovere di uno o più soggetti determinati, individuati come debitori, di tenere un dato comportamento (di natura patrimoniale) verso altri soggetti, definiti creditori; Obbligo: è riferibile ad un comportamento del debitore non con carattere patrimoniale, bensì di natura “personale”, ; Soggezione: identifica la posizione di chi, pur non essendo tenuto ad un comportamento specifico, subisce le conseguenze dell’esercizio del potere altrui; Onere: è la posizione di chi deve tenere un comportamento al fine di realizzare un interesse proprio.

Le vicende delle situazioni giuridiche soggettive I tre principali tipi di vicende sono la costituzione, la modificazione, l’estinzione (si suole riferire tali vicende non già alle situazioni soggettive singolarmente ma al rapporto giuridico al quale fanno capo). L’acquisto riguarda, in particolare, piuttosto che la nascita della situazione giuridica, la sua titolarità; l’acquisto può essere a titolo originario o derivativo; la successione postula sempre il subingresso al precedente titolare (può essere a titolo universale o particolare). Tra le vicende estintive rientrano i fenomeni della prescrizione e decadenza (istituti di applicazione generale ma diversi sono i fatti che possono determinare l’estinzione delle situazioni soggettive).