LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI

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LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI Lo scioglimento delle s.p.a è disciplinato dagli artt. 2484-2496 c.c.

CAUSE DI SCIOGLIMENTO decorso del termine di durata; conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea; la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale; la delibera dell’assemblea straordinaria di scioglimento anticipato; le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Dopo la riforma del 2003 non è più causa di scioglimento la dichiarazione di fallimento della società.

ADEMPIMENTI Verificatasi una causa di scioglimento gli amministratori devono procedere senza indugio al suo accertamento ed all’iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione o della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento; in caso di omissione da parte degli amministratori, il Tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese. Alla denominazione della società deve essere aggiunta l’indicazione che si tratta di società in liquidazione.

EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO Per esigenze di certezze, in via di principio, decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’iscrizione della dichiarazione di accertamento dell’organo amministrativo o della delibera assembleare che dispone lo scioglimento. Da tale momento si producono, almeno nei confronti dei terzi, tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega al verificarsi di una causa di scioglimento.

La società in stato di liquidazione Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata estinzione della società: si deve prima provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali ed alla ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

La società che entra in stato di liquidazione produce effetti che coinvolge i vari organi sociali

EFFETTI SUGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori, ma, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Sono inoltre responsabili della conservazione dei beni sociali fin quando non li abbiano consegnati ai liquidatori. Infine e soprattutto, vedono limitati i loro poteri. Infatti, per il semplice verificarsi della causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale in attesa di farne consegna ai liquidatori.

EFFETTI SUL COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale che continuerà a svolgere la consueta attività di controllo anche nei confronti dei liquidatori che subentrano agli amministratori.

EFFETTI SULL’ATTIVITA’ DELIBERATIVA DELL’ASSEMBLEA È controverso se siano compatibili con lo stato di liquidazione talune delibere modificative dello statuto quali l’aumento del capitale sociale a pagamento, la riduzione facoltativa, trasferimento della sede sociale all’estero, la trasformazione. È comunque certamente consentita la fusione con altre società fin quando non sia iniziata la distribuzione dell’attivo.

La revoca dello stato di liquidazione La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare ad una fase di normale esercizio con delibera dell’assemblea straordinaria, ma nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzata di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione. Inoltre ai soci che non hanno concorso alla deliberazione è riconosciuto il diritto di recesso. La revoca ha infatti effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, termine entro il quale i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono proporre opposizione secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della riduzione facoltative del capitale sociale.

Il procedimento di liquidazione Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno o più liquidatori che, salvo diversa disposizione dello statuto, sono nominati dall’assemblea straordinaria (art. 2487 c.c.).

I LIQUIDATORI I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento di liquidazione, salvo che non sia espressamente fissato un termine. Valgono per essi le cause di ineleggibilità e di decadenze previste per gli amministratori. I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria. I provvedimenti di nomina e revoca dei liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.

ATTIVITA’ DEI LIQUIUDATORI L’attività dei liquidatori deve essere innanzitutto diretta al pagamento dei creditori sociali. Essi non possono perciò ripartire fra i soci i beni della società fin quando non siano pagati tutti i creditori noti e non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli. L’attuale disciplina consente tuttavia la distribuzione ai soci di acconti durante la liquidazione, sia pure con le opportune cautele volte ad evitare che siano pregiudicati i creditori sociali. I liquidatori sono solidalmente e personalmente responsabili per i danni che derivano a questi ultimi. I liquidatori devono redigere ogni anno il bilancio e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea. Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in denaro dell’attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo.

L’estinzione della società Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I libri della società sono depositati presso l’ufficio del registro delle imprese. Inoltre l’attuale disciplina prevede la cancellazione di ufficio quando per oltre 3 anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale di liquidazione.

TRASFORMAZIONE La trasformazione omogenea è il cambiamento del tipo di società. È il passaggio da un tipo ad altro tipo di società.

TRASFORMAZIONE La trasformazione era nel sistema del codice del 1942 un istituto tipicamente societario anche se utilizzato spesso dalla legislazione speciale fuori dal settore societario per i vantaggi che l’istituto offre. Questa linea di tendenza è stata recepita dall’attuale disciplina con la trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea.

TRASFORMAZIONE Non si ha estinzione della società preesistente e nascita di una nuova società in quanto è la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

La trasformazione costituisce perciò un duttile strumento per adattare l’assetto organizzativo della società alle nuove esigenze sopravvenute durante la vita della stessa. Consente infatti di realizzare tale obiettivo senza che i soci siano costretti a liquidare la precedente società ed a costituirne una nuova con notevoli vantaggi anche di carattere fiscale.

La trasformazione omogenea È il passaggio da un tipo ad altro tipo di società.

COMPETENZA La trasformazione omogenea deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria secondo le modalità previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e con l’osservanza delle relative maggioranze. Al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali, l’attuale disciplina non richiede più, come per il passato il consenso di tutti i soci in quanto se l’atto costitutivo non dispone diversamente è sufficiente al riguardo il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione attribuita a ciascuno negli utili. Al socio che non ha consentito alla decisione è però riconosciuto il diritto di recesso.

PROCEDIMENTO Nel caso di trasformazione di società di capitali, l’attuale disciplina prescrive che gli amministratori devono predisporre una relazione per illustrare motivazione ed effetti della trasformazione. Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la relativa delibera deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società prescelto. Alla delibera di trasformazione deve inoltre essere allegata una relazione giurata di stima del patrimonio sociale redatta secondo le norme stabilite per i conferimenti in natura nelle spa o nelle srl.

ATTO DI TRASFORMAZIONE - CONSEGUENZE La delibera di trasformazione in società di capitali al pari del’atto costitutivo è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale ed a iscrizione nel registro delle imprese. Con tale iscrizione il procedimento di trasformazione si completa e la trasformazione produce i suoi effetti. Ogni socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionale alla sua partecipazione, mentre regole specifiche sono dettate per l’assegnazione al socio d’opera (art. 25500- quater c.c.).

INVALIDITA’ Completati gli adempimenti pubblicitari prescritti l’invalidità della trasformazione non può essere più pronunciata. Resta tuttavia salvo il diritto al risarcimento dei danni da parte dei soci o dei terzi danneggiati dalla trasformazione.

La responsabilità dei soci Se in seguito alla trasformazione i soci assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali l’attuale disciplina dispone che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Tale responsabilità opera anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione.

La trasformazione opera solo per il futuro e non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori contro la loro volontà. Per favorire la trasformazione è però introdotta una disciplina ch agevola la liberazione dei soci in quanto: il consenso dei creditori alla trasformazione vale come consenso alla liberazione di tutti i soci a responsabilità illimitata;il consenso alla trasformazione si presume se ai singoli creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione ed essi non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il silenzio vale quindi consenso.

La trasformazione eterogenea Una società di capitali può trasformarsi in <<consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni>>. Non invece in associazioni riconosciuta. Più articolata è la disciplina della trasformazione eterogenea in società di capitali prevista per <<i consorzi, le società consortili, li comunioni di azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni>>.

LA FUSIONE La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può essere realizzata in due diversi modi: con la costituzione di una nuova società che prende il posto di tutte le società che si fondono (fusione in senso stretto); mediante assorbimento in una società preesistente di una o più altre società (fusione per incorporazione).

PROCEDIMENTO Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi essenziali: il progetto di fusione la delibera di fusione l’atto di fusioone.

La scissione La scissione può essere totale o parziale. Beneficiaria della scissione possono essere: società di nuova costituzione che nascono per gemmazione dalla società che si scinde (scissione in senso stretto) ed i soci della società scissa sono inizialmente i soci della società risultante dalla scissione; una o più società preesistenti (scissione per incorporazione), che vedono nel contempo incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale per l’ingresso dei soci della società scissa.

PROCEDIMENTO Il procedimento di scissione ricalca sia pure con i necessari adattamenti quello dettato per la fusione.