IL SINGOLO SOCIO PUO’ CESSARE DI FARE PARTE DELLA SOCIETA’ PER: 50. Lo scioglimento del singolo rapporto sociale IL SINGOLO SOCIO PUO’ CESSARE DI FARE PARTE DELLA SOCIETA’ PER: MORTE RECESSO ESCLUSIONE In tutti i casi di scioglimento del singolo rapporto sociale, il socio o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale: ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota secondo la situazione economica della società al momento dello scioglimento del rapporto.
MORTE I SOCI SUPERSTITI SONO OBBLIGATI A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO NEL TERMINE DI SEI MESI. IN ALTERNATIVA POSSONO DECIDERE: LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA SOCIETA’ LA CONTINUAZIONE DELLA SOCIETA’ CON GLI EREDI DEL DEFUNTO: IN QUESTO CASO E’ NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI SUPERSTITI E DEGLI EREDI
E’ LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE PER VOLONTA’ DEL SOCIO RECESSO E’ LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE PER VOLONTA’ DEL SOCIO SE LA SOCIETA’ E’ A TEMPO INDETERMINATO: OGNI SOCIO PUO’ RECEDERE LIBERAMENTE SE LA SOCIETA’ E’ A TEMPO DETERMINATO: IL RECESSO E’ AMMESSO DALLA LEGGE SOLO SE SUSSISTE GIUSTA CAUSA
ESCLUSIONE DI DIRITTO Si produce automaticamente allorquando ricorrono le ipotesi previste dalla legge: FACOLTATIVA Quando opera a seguito di apposita indicazione della maggioranza degli altri soci al ricorrere dei fatti giustificativi previsti dalla legge: fallimento del socio non conseguente al fallimento della società liquidazione della quota del socio a favore del creditore particolare gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale. interdizione o inabilitazione del socio o sua condanna a pena che comporta interdizione dai pubblici uffici. sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio