SSpl 19.2.2015 Titoli azionari e quote: titolarità e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali Diritto commerciale
Azioni/Quote Partecipazioni al capitale di Spa/Srl Attribuiscono la qualità di socio
Azioni Principi generali: Destinate alla circolazione Circolazione secondo le regole dei titoli di credito
Trasferimento delle azioni/legittimazione all’esercizio dei diritti Emissione cartacea: regole dei titoli di credito (possesso del titolo per l’esercizio dei diritti sociali) Azioni dematerializzate (art. 2354, co. 3): scritturazioni contabili Mancata emissione delle azioni (art. 2436, co. 1): risultanze del libro soci (inapplicabilità delle regole cartolari)
Emissione cartacea Circolazione: titolarità (spettanza del diritto sul titolo) Esercizio dei diritti sociali: legittimazione (potere di esercizio del diritto) Posizioni generalmente coincidenti che possono dissociarsi (esercizio del diritto se il titolo soggetto a frequenti trasferimenti)
Legittimazione Attiva: chi acquista il titolo nelle forme di legge può esercitare il diritto senza essere soggetto a contestazione Passiva: il soggetto passivo della pretesa può eseguire la prestazione senza dover verificare la validità dell’acquisto del titolo
Art. 2355 c.c.: modalità di acquisizione del possesso legittimo dell’azione Doppia annotazione del trasferimento: sul titolo sul registro dell’emittente (libro soci)
Modalità di trasferimento Transfert: doppia annotazione a cura degli amm.ri (acquisizione contestuale di titolarità e legittimazione) Girata: non contestualità della doppia annotazione (quella sul titolo fa acquisire la legittimazione all’iscrizione nel libro soci)
Girata possesso del titolo ottenuto in base ad una serie continua di girate: legittimazione all’esercizio dei diritti sociali obbligo della società di aggiornare il libro soci/comunicazione all’Agenzia delle entrate
Azioni dematerializzate Iscrizione/annotazione dei trasferimenti su registri dell’intermediario Titolarità registrazione intermed. Legittimazione certificazione intermed. (esercizio dei diritti sociali può avvenire personalmente o mediante l’intermediario. Diritti patrimoniali solo tramite intermediario)
Quote Srl Art. 2469, co. 1 c.c.: libera trasferibilità salva diversa disposizione
Atto di trasferimento art. 2470 c.c.: Forma scritta con sottoscrizione autenticata: funzionalità al deposito nel R.I. Deroga: art. 36 d.l. n. 112/2008: Sottoscrizione mediante firma digitale e deposito nel R.I. da parte di intermediari abilitati (ragionieri e dott. Commercialisti) senza autentica notarile Rischio di impresa è duplice: 1) rischio di non ricevere remunerazione per l’apporto effettuato 2) Rischio di perdere in tutto o in parte il valore conferito se la società subisce perdite
Doppio binario pubblicitario: critiche 1)L’intermediario non interviene in veste di P.U. 2) non è tenuto agli accertamenti preventivi (es. regime patrimoniale del trasferente/acquirente; clausole atto costitutivo; contrarietà a buon costume dell’atto di trasferimento ecc.) 3)rischio di inaffidabilità delle risultanze del RI = necessità di autentica notarile Art. 14, co. 18 l. n. 183/2011 (legge di stabilità 2012): Alternatività e autonomia deI trasferimento con firma digitale rispetto a quello previsto dall’art. 2470, co. 2 c.c. Su questo punto l’art. 2247 va coordinato con la disciplina di ciascun “tipo” sociale . L’interpretazione che riconosce quale oggetto di conferimento “ogni entità suscettibile di valutazione economica vale solo per soc. persone e srl mentre non si adatta alla spa che pone problemi differenti. Ad es. l’art. 2325, 5 co. Vieta nella spa il conferimento di opere e di servizi
Efficacia del trasferimento Fra le parti: principio consensualistico Verso la società: deposito nel R.I. (abolizione libro soci: d.l. n. 185/2008) Verso i terzi: iscrizione nel R.I. (vale a dirimere il contrasto tra diversi acquirenti della stessa quota)
Vicende quota: iscrizione nel R.I. Prevalenza delle risultanze del R.I. rispetto alla società e ai terzi (Principio di apparenza del diritto: Trib. Mi, 7/4/2011) Incidenza sul significato attribuibile all’espressione “atto di trasferimento” ai fini delle informazioni iscrivibili Rilevanza della pubblicità sullo stato di BF di chi iscrive per primo nel R.I.
“Atto di trasferimento”: iscrivibilità Trib. Pavia, dec. 16/7/2012: Sentenze di accertamento nullità atto di trasferimento della quota Provvedimenti di trasferimento coattivo Domande giudiziali di accertamento della titolarità della quota Trib. Milano, 17/4/2014: Domanda di rivendica Trib. Napoli, 18/10/2013: Tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione, anche in assenza di previsione normativa (Principio di completezza della pubblicità commerciale) I soci possono decidere di aumentarlo obbligandosi a nuovi conferimenti o trovarsi costretti a diminuirlo ad es. per perdite
“Atto di trasferimento”: non iscrivibilità (assenza di effetto prenotativo) Trib. Avellino 16/9/2011: Domanda di simulazione atto di trasferimento Trib. Varese, 17/5/2010: Domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento della quota (Principio di tassatività delle iscrizioni/assenza di effetto prenotativo) Trib. Napoli, 15/10/2013: Azione revocatoria (non incidenza sull’atto dispositivo)
Vincoli su azioni/quote Possono essere rappresentati da: 1)Diritti parziari (usufrutto/pegno) 2)Misure cautelari(sequestro) 3)Misure esecutive (pignoramento)
Azioni cartolarizzate Usufrutto/pegno: annotazione del vincolo sul Titolo e sul libro soci Usufrutto: emissione di un titolo separato da quello del nudo proprietario Pegno: spossessamento (consegna del titolo al creditore con girata “in garanzia” e successiva iscrizione nel libro soci Sequestro: Conservativo: pignoramento presso il debitore Giudiziario: esecuzione per consegna di beni mobili
Azioni dematerializzate 1) Scritturazione da parte dell’intermediario 2)Comunicazione all’emittente per iscrizione nel libro soci
Azioni non emesse Costituzione/efficacia del vincolo: annotazione nel libro soci
Esercizio dei diritti sociali: art. 2352 c.c. Diritto di voto: creditore pignoratizio/usufruttuario salva diversa convenzione (deve essere portata a conoscenza della società o risultare dall’atto istitutivo del vincolo) Cass. 10/3/1999, n. 2053: la diversa pattuizione non deve essere portata a conoscenza: è sufficiente l’intervento in assemblea e l’esercizio del voto da parte del socio debitore Esercizio del voto: massima libertà nei limiti dell’interesse dell’azionista (dovere di consultazione): Responsabilità risarcitoria per il danno conseguenti all’esercizio del voto Pegno: contemperamento tra interesse del socio e tutela del credito garantito Sequestro: funzione conservativa della misura e istruzioni del giudice. In difetto, esercizio del voto secondo diligenza
Altri diritti amministrativi Usufrutto pegno: concorso tra socio e titolare del diritto anche disgiuntamente Sequestro: custode in via esclusiva Diritto di intervento: collegato al diritto di voto Diritto di impugnazione: si riconosce al socio ove il titolare del diritto parziario abbia votato a favore della deliberazione idonea a recare danno Per rafforzare la funzione vincolistica il legislatore prevede l’iscrizione in bilancio del capitale tra le passività insieme ai debiti
Diritti parziari sulla quota: art. 2471-bis c.c. Rinvio espresso all’art. 2352 c.c. Mancanza di forme operative Inconciliabilità dei diritti parziari in presenza di clausole statutarie di intrasferibilità (ratio: esercizio dei diritti sociali solo da parte del socio/impedimento forme di trasferimento indiretto della partecipazione sociale) La funzione organizzativa non si realizza in modo costante in tutte le società:
Costituzione vincoli sulla quota Atto autenticato da notaio e successivo deposito nel R.I. Non ammissibilità del ricorso alla modalità alternativa (firma digitale ex art. 36 d.l. n. 112/2008) Tali diritti spettano in misura proporzionale al capitale sociale anche se oramai questo principio è derogabile. Il capitale sociale è un fondamentale termine di riferimento per un ordinato e corretto svolgimento della vita sociale. Per questo motivo il legislatorene detta una regolamentazione analitica nelle società di capitali volta a garantire: Veritiera determinazione del suo ammontare - integrità dello stesso durante la vita della società
Legittimazione all’esercizio dei diritti Richiamo all’art. 2352 c.c.: critiche Voto: eccessiva ingerenza nella gestione sociale da parte di terzi anche attraverso: art. 2479 c.c.: decisioni non riservate alla competenza dei soci art. 2476 c.c: diritto di ispezione dei documenti contabili art. 2429 c.c.: diritto di informazione sugli affari sociali Azione di responsabilità sociale: secondo la dottrina non spetta al titolare del diritto parziario trattandosi di un potere processuale strumentale all’esercizio di un diritto risarcitorio spettante alla società