Gli Istituti Professionali D. P. R. 15.3.2010 n.87
L’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 stabilisce che gli istituti professionali fanno parte: del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Gli ordinamenti dei percorsi di studio degli istituti professionali sono definiti: dallo Stato con regolamento governativo. Il riordino e il potenziamento degli istituti professionali è disposto: dal decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40.
Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti professionali (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 fa riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la declinazione dei risultati di apprendimento dei percorsi degli istituti professionali è effettuata: dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base di specifiche linee guida.
il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, l’identità degli istituti professionali si caratterizza per: una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi degli istituti professionali sono suddivisi: in due settori e sei indirizzi.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi degli istituti professionali hanno la seguente struttura: due bienni e un quinto anno L'area di istruzione generale degli istituti professionali, secondo le indicazioni del PECUP (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87) ha l'obiettivo di: fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Le aree di indirizzo degli istituti professionali, secondo le indicazioni del PECUP (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87) hanno l'obiettivo di? far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilita nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori, con l’obiettivo prioritario di: sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, i percorsi quinquennali degli istituti professionali si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione: ai settori e agli indirizzi di studi, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A e ai profili di uscita di ciascun indirizzo di cui agli Allegati B e C. Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, qual è negli istituti professionali il compito principale dell’ufficio tecnico? Sostenere la migliore organizzazione e funzionalita dei laboratori i a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonche per la sicurezza delle persone e dell’ambiente.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che l’ufficio tecnico: e in dotazione agli istituti professionali per il settore industria e artigianato, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita dei laboratori. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che negli istituti professionali l’insegnamento di scienze motorie è impartito: secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali. 15 marzo 2010, n.87, all’art.5, comma 3, stabilisce che i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti: possono essere costituiti dagli istituti professionali, nell’esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, attribuisce al comitato tecnico- scientifico degli istituti professionali: funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilita. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce la declinazione dei risultati di apprendimento degli istituti professionali in: competenze, abilita e conoscenze, effettuata anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che l’orario complessivo annuale delle lezioni degli istituti professionali è: di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, dal primo al quinto anno.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi degli istituti professionali nel primo biennio hanno la seguente struttura: 660 ore di insegnamenti e attivita di istruzione generale e 396 ore di attivita e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per ciascun anno, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che il secondo biennio e il quinto anno dei percorsi degli istituti professionali sono articolati, per ciascun anno, in: 495 ore di insegnamenti e attivita di istruzione generale e 561 ore di attivita e insegnamenti obbligatori di indirizzo. 15 marzo 2010, n.87, nell’Allegato A, stabilisce che le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”: coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico- economico.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi degli istituti professionali si sviluppano: attraverso metodologie basate sulla didattica di laboratorio, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi, la gestione di processi in contesti organizzati e alternanza scuola-lavoro. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono utilizzare la seguente quota di autonomia dei curricoli: fino al 20 per cento dell’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia: nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo di cui all’Allegato A). autonomia per: potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita di laboratorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la quota di autonomia dei curricoli può essere utilizzata per: attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. autonomia dei curricoli può essere utilizzata: per introdurre modifiche nelle attivita e insegnamenti sia dell’area di istruzione generale, comune a tutti gli indirizzi, sia dell’area di indirizzo. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che la determinazione della quota di autonomia: tiene conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che per l’utilizzo della quota di autonomia: nessuna disciplina puo essere decurtata per piu del 20% dell’orario complessivo delle lezioni previsto dai quadri orari di cui agli Allegati e C). A 612 Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che l’utilizzo della quota di autonomia è gestito: dagli istituti professionali, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono utilizzare i seguenti spazi di flessibilità: entro il 35 per cento nel secondo biennio e il 40 per cento nell’ultimo anno.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono utilizzare gli spazi di flessibilità: anche nel primo biennio, entro il 25 per cento dell’orario annuale delle lezioni, per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale. 15 marzo 2010, n.87, indica che gli spazi di flessibilità degli istituti professionali possono essere utilizzati: esclusivamente per introdurre modifiche nelle attivita e insegnamenti delle aree di indirizzo. flessibilità per: articolare le aree di indirizzo in opzioni, purche incluse in un apposito elenco nazionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono utilizzare la flessibilità: nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti professionali in opzioni sono definiti: con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, emanate con la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 luglio 2010, n. 65, precisano che le opzioni sono: indicate da un elenco nazionale contenente anche le classi di concorso dei docenti che possono essere utilizzate per gli insegnamenti previsti. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che nel Diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono indicati: l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche in riferimento alle eventuali opzioni scelte.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, emanate con la Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 luglio 2010, n. 65, le scienze integrate, introdotte nel primo biennio degli istituti professionali, vanno intese: come l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune metodologia di insegnamento delle scienze. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che ai componenti del comitato tecnico-scientifico:. non spettano compensi ad alcun titolo.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i percorsi degli istituti professionali sono oggetto di monitoraggio: costante, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri interessati. 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che indirizzi, profili e risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati: periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio, agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonche alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che i risultati del monitoraggio e della valutazione degli istituti professionali sono oggetto di: un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca. Secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, art.2, comma 3, gli istituti professionali: possono svolgere, in regime di sussidiarieta e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Gli istituti professionali possono svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, per la realizzazione di: organici raccordi finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale. Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale si realizzano sulla base di: Linee guida di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca del 18 gennaio 2011, n.4.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 Per poter svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale, gli istituti professionali utilizzano: le quote di autonomia e di flessibilita di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, nei limiti delle risorse disponibili. Il Regolamento che detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali è stato emanato: con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20101, n.87.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 marzo 20101, n.87 prevede che le prove per la valutazione periodica e finale siano definite in modo da accertare: la capacita dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono contrarre contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni: ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto.
Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti professionali possono utilizzare gli spazi di flessibilità:anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni solo se svolgono un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale. Le linee guida concernenti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale sono stati adottati: con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca del 18 gennaio 2011, n.4