INTEGRAZIONE E DISABILITA’ 1859 Regio Decreto Legislativo 13 novembre 1859 n. 3725 del Regno di Sardegna (Legge Casati) . opera di alfabetizzazione della popolazione.
il periodo che chiameremo dell’esclusione: . L’art. 5 del RD 4 maggio 1925, n. 653 : “ il preside deve allontanare dall’istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti. I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica fiscale”.
Nello stesso decreto, all’art. 102, uno spiraglio di comprensione: : “ i mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice, ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l’obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti”.
Il 1928 prima apertura verso l’integrazione. RD 5 febbraio 1928 n Il 1928 prima apertura verso l’integrazione. RD 5 febbraio 1928 n. 577 Art.230 una delle facoltà mediche del Regno propone al Ministero dell’istruzione le norme per l’assistenza ai fanciulli anormali e l’organizzazione delle classi differenziali.
Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elem Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elem. 26 aprile 1928, n. 1297 Art. 406 L’obbligo dell’istruzione elementare per i ciechi presso le pubbliche scuole elementari specializzate Dalla quarta classe in poi gli alunni debbono frequentare le pubbliche scuole elementari comuni
Art. 415 Il maestro può, su parere conforme dell’ufficiale sanitario, proporre l’allontanamento definitivo dell’alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà l’assegnazione dello scolaro alle classi differenziali, o secondo i casi, d’accordo con la famiglia, inizierà pratiche opportune per il ricovero in istituti
I TRATTAMENTI DIFFERENZIATI E “SPECIALI” Nella CM 11771/12 dell’11 marzo 1953, si distingue tra scuole speciali e classi differenziali. scuole speciali sono istituti scolastici Le classi differenziali funzionano presso le comuni scuole
La legge 18 marzo 1968, n.444 istituisce la scuola materna statale, non fa eccezione: “per i bambini dai 3 ai 6 anni affetti da disturbi dell’intelligenza o dal comportamento, da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali”
La svolta degli anni settanta: la scuola che accoglie. La legge 30 marzo 1971, n. 118, inaugura la stagione della scuola accogliente
Nel 1975 Senatrice Falcucci, un testo per molti versi ancora attuale. Al suo interno sono enunciati i principi basilari di quella che oggi definiamo la scuola inclusiva: la collegialità, la gestione integrata dei servizi, il protagonismo dell’allievo e della sua famiglia, la formazione degli insegnanti. Si prende atto che non basta accogliere l’alunno con disabilità, ma bisogna integrarlo, farlo diventare soggetto protagonista insieme alla sua famiglia.
Le condizioni per l’integrazione: arriva la legge 517. La C.M. 8 agosto 1975, n. 227 (flessibilità) legge 4 agosto 1977, n.517 l’abolizione degli esami di riparazione nella scuola elementare e media, oltre che per l’introduzione della scheda di valutazione. compare la figura dell’insegnante specializzato
Con la circolare 28 luglio 1979, n. 199 il Ministero precisa il rischio di un’interpretazione riduttiva della figura “insegnante di sostegno”. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio- psicopedagogico
Le intese e le collaborazioni inter- istituzionali per tutti gli alunni portatori di handicap, l’adozione di stipulazione di “accordi” o “intese” per definire meglio il quadro dei reciproci rapporti e dei rispettivi impegni”. Con la C.M. 3 settembre 1985, n. 250 si rafforzano i concetti di collegialità Nel febbraio del 1985 vengono varati i Programmi della scuola elementare che rappresentano una svolta importante per la scuola in generale.
Nel 1987 la sentenza n. 215 ricorso di due genitori avverso al rifiuto dell’iscrizione della loro figlia disabile in una scuola superiore. La corte ritiene illegittimo il passaggio dell’art. 28, terzo comma, in cui si prevede che “sarà facilitata”, anziché disporre che “è assicurata”, la frequenza alle scuole medie superiori.
Un punto di riferimento: la legge quadro del 1992 Fra le novità c’è la costituzione dei Gruppi di lavoro a livello provinciale, il GLIP, e a livello di istituto, il GLH. In questi gruppi, devono sedere insieme tutti gli attori che ruotano intorno all’alunno con disabilità per discutere delle scelte relative all’integrazione. Inoltre si prevede la sottoscrizione di Accordi di Programma tra gli Enti. La legge 104/1992 è soprattutto la legge che consegna lo status di cittadino alla persona con disabilità
. Il DPR 24 febbraio 1994 stabilisce quali sono le condizioni per andare oltre la certificazione: la Diagnosi Funzionale, compito assegnato all’Unità multidisciplinare; Il Profilo Dinamico Funzionale compito dell’Unità multidisciplinare, ma anche dei docenti curriculari e specializzati, con la collaborazione della famiglia; il Piano Educativo Individualizzato, compito degli stessi attori di cui sopra. Vengono individuati gli ambiti su cui si basa tutta la progettualità: affettivo- relazionale, neuropsicologico, sensoriale, linguistico- comunicazionale, motorio- prassico, cognitivo. Si sottolinea, affinchè l’alunno possa sviluppare al massimo le sue potenzialità, l’importanza di partire da quello che sa fare e non dalle sue disabilità.
Il docente di sostegno: nomade o perno del lavoro collegiale? E’ alla classe che viene affidato l’insegnante specializzato per le attività di sostegno. Il docente di sostegno è a tutti gli effetti uno dei componenti dell’èquipe pedagogica e può giocare un ruolo importante come coordinatore degli interventi speciali in carico a tutti gli insegnanti
Da numeri a persone . Il dato imponente non deve far dimenticare la vicenda umana che riguarda ogni singolo soggetto in situazione di handicap. Per lui si pensa in termini di progetto di vita, che però non è un abito che deve interessare solo la persona con disabilità.
Gli ultimi orientamenti: verso servizi integrati Il 20 marzo 2008 è stata stilata l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Provincie, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità.