Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue i “termini” Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA “L’interruzione dei termini” La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere: 1)dalla data di presentazione delle osservazioni … 2)o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA L’onere ulteriore per il responsabile del procedimento Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale * Spiegazione: ricadute sul provvedimento finale
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Le “esclusioni” espresse Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: 1)alle procedure concorsuali 2)ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Alcuni spunti … in positivo - Questa disposizione esalta il momento partecipativo e il principio del contraddittorio. - In questo caso i principi di efficienza, efficacia, economicità, speditezza dell’agire amministrativo lasciano il passo al principio della partecipazione.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Oltre ciò, la disposizione persegue indubbiamente anche un obiettivo deflattivo del contenzioso, se si pensa che fino ad oggi l’interessato, informato dei fattori ostativi all’accoglimento della domanda solo con il provvedimento finale, non poteva fare altro che imboccare la strada della tutela amministrativa o giurisdizionale.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA L’attuazione giurisprudenziale A parte alcune pronunce giurisprudenziali che applicano pianamente (e meccanicamente) il disposto del nuovo art. 10-bis della legge n. 241/1990 Tar Piemonte Torino, Sez. I, 3 ottobre 2005, n. 2837
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Tar Piemonte, Torino, sez. I, 3 ottobre 2005, n in cui è stata annullata una determinazione dirigenziale per la violazione della disposizione citata “che prescrive l’obbligo di tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda” (si trattava: richiesta di modifica di destinazione d’uso di alcuni locali)
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … la lettura “sostanzialista” Occorre segnalare la sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. II, 5 dicembre 2005 n diversamente da quella appena menzionata, è stato mitigato il contenuto precettivo del “nuovo” art. 10-bis, nel senso che il mancato preavviso al rigetto dell’istanza non conduce automaticamente all’illegittimità del provvedimento adottato
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 10-bis vada interpretato allo stesso modo con cui la giurisprudenza ha applicato l’art. 7, cioè nel senso che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex se l’illegittimità del provvedimento terminale dovendosi verificare, al contrario, se la partecipazione avrebbe potuto rivestire utilità sostanziale per l’interessato.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA … un caso recente Tar Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2008, n In relazione al preavviso di rigetto, parte della giurisprudenza ha tenuto a precisare come trattasi di una formalità procedimentale analoga (sia pur di contenuto diverso) a quella della comunicazione di avvio di cui all'art. 7, alla cui ratio si ispira fermo restando che tale preavviso non può mai trasformarsi in provvedimento definitivo )
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … un caso recente Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 30 maggio 2008, n Si è poi rafforzato l'indirizzo secondo cui (al pari della comunicazione di avvio) il preavviso di rigetto diviene una formalità eludibile nel caso in cui l'amministrazione dimostri che il contenuto dell'atto finale non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … L’obbligo di cui all’art. 10-bis NON SI APPLICA Alla DIA AI PROC. D’ ACCESSO
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Preavviso di rigetto e provvedimento finale T.A.R. LAZIO Sentenza 27 novembre 2009 n è necessario che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dal preavviso di rigetto è precluso all’Amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, frustrando così irrimediabilmente la funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna all’atto di preavviso si trattava della richiesta per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Comunicazione di avvio e Preavviso di rigetto (equivalenza rispetto alle possibili sanatorie) Ma in fondo la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto sono due comunicazioni al privato molto simili. Servono entrambe a consentirgli il diritto di difesa. E ’ legittima l ’ ordinanza di demolizione di un immobile abusivo che non sia stata preceduta dall ’ avviso di inizio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 all ’ interessato, nel caso in cui risulti che quest ’ ultimo non avrebbe potuto fornire alcun elemento idoneo ad indurre l ’ amministrazione procedente ad una decisione differente rispetto a quella adottata. La stessa regola poteva valere tale e quale in caso di omissione dell ’ obbligo di preavvisio di rigetto ( T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2009 n. 7715)
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 3. – Motivazione del provvedimento. 1.Ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. 2.… La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. … La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. * Spiegazione: rapporto fra motivazione e provvedimento finale; correlazione fra motivazione e discrezionalità; richiamo dell’art. 21-octies comma 2 ** Richiamo (e rinvio) alle formule da utilizzare per introdurre la motivazione del provvedimento