A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina Università degli studi Milano Bicocca Anno accademico 2013-2014 Insegnamento: diritto privato Docente: Sara D’Urso Comodato art.li 1803-1812 c.c. A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
Nozione: «Il comodato è il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta».
Comodante consegna della cosa Comodatario
Natura giuridica: Reale Essenzialmente gratuito Unilaterale Ad effetti obbligatori Di durata
Elemento essenziale: volontà del comodante di attribuire un vantaggio al comodatario a titolo gratuito Causa: consegna per il godimento della cosa Oggetto: bene mobile o immobile, inconsumabile e infungibile Forma: libera
Comodato modale Il modo che viene posto a carico del comodatario non contraddice il carattere gratuito del contratto: non deve avere natura patrimoniale
Comodato-Precario Il comodante può riservarsi la possibilità di chiedere la restituzione in qualunque momento. La scadenza dipende dalla sola volontà del comodante. Non può subordinarsi ad un evento futuro ed incerto anche nel suo verificarsi.
Obblighi delle parti art.1804 Comodante Consegnare un bene mobile o immobile; Comodatario Custodire e conservare la cosa Utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia Utilizzare la cosa secondo l’uso determinato o destinazione Non può concedere l’uso a terzi Restituzione al termine previsto o a richiesta
Il trasferimento della proprietà del bene dato in comodato legittima il nuovo proprietario a chiedere la restituzione della cosa, anche se non è scaduto il termine. (1809) In caso di morte del comodatario, si può esigere dai suoi eredi la restituzione del bene. (1811) I danni derivanti dai vizi della cosa devono essere risarciti dal comodante, se ne era a conoscenza. (1812)
Azioni per il rilascio Se il comodatario non restituisce il bene, il comodante può avvalersi di: Azione di rivendica Azione contrattuale di natura obbligatoria
Sentenza Cassazione civile, Sez. III, 3 Aprile 2008, n. 8548 – Pres. Vittoria – Rel. Segreto – P. M. Velardi – M. P. c. M. N.
Massima I. L’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 c.c., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultra novennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni. II. La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l’an ed incerto il «quando», con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante.
Gli aventi causa di uno dei due fratelli I soggetti Gli aventi causa di uno dei due fratelli Contro Tizia
Il fatto Gli aventi causa di uno dei due fratelli, proprietari dell’immobile, hanno citato in giudizio Tizia pretendendo che questa lasciasse l’immobile, dato che la scrittura privata poneva in essere una donazione di diritto di abitazione “vita natural durante” e non era stata fatta per atto pubblico o in presenza di testimoni. Il Tribunale condanna Tizia a lasciare l’appartamento. Tizia ricorre alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo di qualificare la scrittura privata in termini di contratto di comodato con termine morte del comodatario
La Cassazione accoglie la richiesta di Tizia. I motivi: l’oggetto del comodato può essere un bene mobile o immobile e può essere a termine o senza termine; poiché vi è un termine, gli eredi sono obbligati a rispettarlo conservando tuttavia il diritto di recedere; il requisito formale non è previsto (art. 1350 c.c.) seppur il comodato sia ultra novennale.
Quadro normativo Art. 1350 atti che devono farsi per iscritto Art. 1803 nozione di comodato Art. 1809 restituzione Art. 1810 comodato senza determinazione di durata