Sulla “centralità” del Parlamento IL PARLAMENTO Sulla “centralità” del Parlamento
Qualche premessa Sul “bicameralismo perfetto” Artt. 55-57 Cost. Art.94 ed art. 70 Cost. qualche differenza “strutturale” Gli elementi comuni: Durata (legislatura) Un “altro” organo costituzionale: il Parlamento in seduta comune Funzioni tassativamente indicate: Elezione del PdR Elezione cinque giudici Corte costituzionale Elezione di 1/3 dei componenti del CSM Messa in stato d’accusa del PdR Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri aggregati alla Corte costituzionale
Gli organi delle Camere commissioni Permanenti o temporanee Criterio di composizione Monocamerali o bicamerali Funzioni: consultiva, di controllo, di indirizzo, funzione legislativa Fra le commissioni bicamerali : Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi (l. n. 103 del 1975) Comitato per i servizi di sicurezza (l. n. 801 del 1977)
Segue: gli organi delle Camere Giunte Criterio di composizioni Compiti specifici : Di garanzia della corretta osservanza del regolamento e dell’elaborazione di proposta di modifica dello stesso regolamento verifica assenza cause di ineleggibilità ed incompatibilità
I gruppi parlamentari artt. 72 ed 82 Cost. la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari Il collegamento con i partiti politici
I Presidenti di Assemblea in margine ad un ruolo “arbitrale” dei Presidenti delle Camere Elezioni (alla Camera due/terzi o maggioranza assoluta; al Senato maggioranza assoluta)
I regolamenti parlamentari art. 64 Cost. La definizione delle regole del funzionamento del Parlamento I regolamenti parlamentari come fonti del diritto : in specie come atti “a competenza riservata” (art. 72 Cost.) rinvio I regolamenti e la forma di governo Dai regolamenti del 1971 (principio di unanimità) ai regolamenti del 1988 (voto palese e principio di maggioranza) alle novelle del 1990 (il Governo è padrone dell’ordine del giorno)
Le prerogative parlamentari 1) definizione Garanzie di indipendenza della funzione parlamentare Istituti volti ad assicurare il libero ed ordinato svolgimento delle funzioni del Parlamento In specie : Istituti volti a garantire la libera espressione delle opinioni dei parlamentari – funzionale al corretto esercizio della funzione parlamentare – e ad evitare azioni pretestuose della magistratura (finalizzate ad impedire o condizionare l’operato del Parlamento)
L’art.68 della Costituzione I due istituti: a) l’insindacabilità (art.68, primo comma,Cost.) b) l’immunità penale (art. 68, secondo e terzo comma, Cost.)
L’insindacabilità Il parlamentare: non può essere chiamato a rispondere (1) delle opinioni espresse e dei voti dati (2) nell’esercizio delle sue funzioni (3)
segue 1) esclusione della responsabilità penale, civile, disciplinare 2) comportamenti espressi dal parlamentare opinioni e voti dati 3) sussistenza del “nesso funzionale” fra opinioni espresse e voti dati ed esercizio della funzione parlamentare
segue Qualche problema: - quando sussiste il “nesso funzionale”? Solo per i voti dati all’interno dell’assemblea e per le opinioni espresse nel dibattito in assemblea? Estensione: anche fuori del Parlamento Problema: Tutta l’attività politica del parlamentare è “coperta” dall’insindacabilità (interviste,affermazioni rese nei comizi? Il caso degli “Sgarbi quotidiani”)
segue Delimitazione operata dalla Corte costituzionale: Sono coperte da insindacabilità le sole dichiarazioni corrispondenti ad affermazioni rese, in precedenza, in atti parlamentari “tipici”
segue secondo la legge n. 140 del 2004 (art.1) L’insindacabilità opera per “la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni , per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento” La sent. n. 120 del 2004
segue Chi decide? Delibera della Camera di appartenenza del parlamentare Eventuale ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (per verificare se la Camera abbia illegittimamente esercitato la propria prerogativa “abusando” di essa)
L’immunità penale L’art. 68, comma secondo, Cost. La “scomparsa” dell’autorizzazione a procedere (con la legge cost. n. 3 del 1993) Cosa resta dell’immunità penale? autorizzazione ad adottare misure limitative della libertà personale, domiciliare, di comunicazione o di corrispondenza La questione delle “intercettazioni” Le eccezioni (art. 68, comma terzo, Cost.)
Qualche questione Come comportarsi per le “intercettazioni indirette”? Quali le condizioni che giustificano il diniego dell’autorizzazione?
Gli interna corporis Autonomia normativa Autonomia contabile autodichia Insindacabilità degli “atti interni” (una limitata insindacabilità degli atti interni?) Il caso dei cd pianisti : la sent. n. 379 del 1996 e la “separatezza” del diritto parlamentare
La funzione parlamentare di “controllo” È funzione volta a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento È esercitata attraverso una serie di istituti specificamente disciplinati : a) l’interrogazione b) l’interpellanza c) la mozione d) la risoluzione e) le inchieste
L’interrogazione È una domanda che il parlamentare rivolge al Governo volta a verificare la veridicità o meno di un fatto Il Governo può dichiarare di non poter rispondere (spiegandone i motivi); chiedere di differire la risposta; fornire – su richiesta – risposta scritta Le “interrogazioni a risposta immediata”: hanno ad oggetto una sola domanda, relativa ad argomenti di attualità; Si svolgono – nel contraddittorio fra parlamentare e Governo - secondo tempi scanditi dai regolamenti parlamentari (question time)
L’interpellanza è domanda rivolta al governo per conoscerne l’intenzione politica in riferimento ad un fatto o ad una situazione determinata può essere qualificata “urgente” sulla base delle indicazioni dei regolamenti parlamentari
La mozione È un atto di indirizzo, volto a provocare una discussione ed una deliberazione della Camera su questioni che incidono sull’attività del governo Può essere presentata da un presidente di un gruppo parlamentare o da 10 deputati o 8 senatori
La risoluzione può essere proposta anche in commissione È volta a manifestare un orientamento o definire un indirizzo
Le inchieste parlamentari Art. 82 della Costituzione A ciascuna Camera è attribuita la facoltà di istituire commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria
segue la questione del “parallelismo” con le indagini giudiziarie la questione del cd “segreto funzionale” la questione della composizione della commissione Il problema dell’attribuzione del potere alla maggioranza