Servizi pubblici SPL prof. Elisa Scotti

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Transcript della presentazione:

Servizi pubblici SPL prof. Elisa Scotti Università di Macerata aprile 2014

nozione Attività di prestazione rivolta a soddisfare bisogni essenziali della collettività locale

La governance

schema Complessità degli interessi Complessità dei sistemi di governance Articolazione verticale a) normativa b) amministrativa Articolazione tipologica a) autorità politica b) autorità tecnica c) autorità della concorrenza c) autorità dei contratti Equilibrio degli interessi: forme organizzative (rinvio); universalità e finanziamento dei spl Distinzione tra servizi economici e non economici

1. Complessità degli interessi

nozione Attività di prestazione rivolta a soddisfare bisogni essenziali della collettività locale

I SPL coinvolgono interessi di diverso tipo e di diverso livello Fini sociali – concorrenza – contenimento spesa pubblica – efficienza - esigenza di uniformità e esigenza di differenziazione – trasparenza - democrazia partecipativa

SPL=> connotazione locale tendenzialmente di livello comunale SPL=> produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali Eppure: impatto nazionale, europeo e globale I SPL coinvolgono interessi di diverso tipo e di diverso livello Fini sociali – concorrenza – contenimento spesa pubblica – esigenza di uniformità e esigenza di differenziazione – democrazia partecipativa

Due poli: 1. servizio pubblico come strumento di soddisfazione di bisogni essenziali 2. servizio pubblico come mercato Qual è il polo prevalente?

Grandi trasformazioni dei servizi pubblici: impatto della concorrenza. Ciononostante: Fine sociale => nucleo caratterizzante => soddisfazione di bisogni essenziali => art. 3 comma 2 della costituzione Il sp non è riducibile semplicemente ad un mercato: il mercato è strumento dei spl e non viceversa.

Polivalenza dei spl => pluralità (quantitativa e qualitativa) dei sistemi di norme che li disciplinano Pluralità dei soggetti che pongono tali norme Pluralità dei soggetti (amministrazioni) che applicano tali norme intervenendo con propri poteri sui spl

I diversi sistemi normativi Norme sui spl generali e di settore Disciplina generale dell’azione amministrativa Disciplina della concorrenza Disciplina dei contratti pubblici Disciplina dell’ambiente Norme civilistiche

2. Complessità della governance

Complessità dei sistemi regolativi dei servizi pubblici Verticale Tipologica

Complessità verticale Duplice profilo a) competenze normative b) competenze amministrative Articolazione multilivello Globale Europea Nazionale Regionale Locale

Livello globale Globale

UE

Livello europeo cosa impone il diritto europeo ai servizi pubblici e in particolare locali? Quali sono le basi giuridiche dell’intervento comunitario?

di per sé la materia dei servizi pubblici non rientra tra le competenze (né esclusive né concorrenti) attribuite all’Unione, salvo le competenze concorrenti in materia di ambiente, energia e trasporti.

Competenza UE: definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno (art. 3 TFUE). SP come eccezione alla concorrenza § 2 dell’art. 106 TFUE: “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.

14 del TFUE (ex art. 16 TCE introdotto nel 1997 dal Trattato di Amsterdam): “in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”. La norma sembra attribuire all’Unione una competenza diretta anche se non esclusiva in materia di servizi di interesse generale.

Limiti dell’intervento europeo – Protocollo sui SIEG principi di sussidiarietà e di proporzionalità Protocollo al TUE sui Servizi d’interesse generale riconosce sia “il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti” sia “la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse”. lascia “impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico”.

art. 36 della Carta dei diritti fondamentali l’Unione, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale come previsto dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 107 AIUTI CONCESSI DAGLI STATI 1.   Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Finanziamenti SIEG Sentenza Altmark 24-7-2003, C-280/2000, Altmark Comunicazione esplicativa della Commissione sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai SIEG dell’11.1.2012 Decisione della Commissione del 20.12.2011 (per i trasporti Reg. n.1370/2007) Regolamento del 25.4.2012 sugli aiuti de minimis

Aiuti de minimis non costituiscono aiuti Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale le compensazioni dei SIEG di importo non superiore a 500000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari non sono soggette a controllo alla luce delle norme sugli aiuti di Stato;

Finanziamenti – sentenza Altmark Non si applica il regime degli aiuti di stato quando ricorrono 4 condizioni: 1. Atto di incarico di adempiere ad obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro. 2. Parametri del calcolo della compensazione definiti previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

Segue (altmark) 3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. 4. Infine, se l’affidamento non è avvenuto attraverso una gara => costo standard

Qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscano un aiuto di Stato, la Commissione può dichiarare tali compensazioni compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 106 del TFUE e, per quanto riguarda i trasporti terrestri, dell'articolo 93 del TFUE. La

La commissione ha predefinito le condizioni di ammissibilità delle compensazioni/aiuti decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 trasporti terrestri, il regolamento (CE) n. 1370/2007

Ambito di applicabilità della decisione compensazioni inferiori ai 15 ml annui; a prescindere dall'importo: agli ospedali che forniscono cure mediche, compresi eventuali servizi di emergenza; esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili Atto di incarico non superiore a 10 anni (salvo necessità di ammortamenti)

Condizioni perché l’aiuto sia ritenuto compatibile ai sensi della decisione Non sono previsti requisiti di efficienza. L'importo della compensazione non deve necessariamente essere definito in gara o sulla base di costi standard. L'autorità pubblica deve solo dimostrare che la compensazione corrisponde ai costi netti stimati sulla base di parametri definiti con precisione nell'incarico conferito e non che non vi siano sovra compensazioni

Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), GU C 8 dell'11.1.2012 Le altre compensazioni degli obblighi di servizio pubblico devono essere notificate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità sulla base della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

Condizioni di compatibilità - Autentico SIEG - Atto di incarico - Durata del periodo di incarico (giustificata su criteri oggettivi) - Rispetto della direttiva sulla trasparenza - Rispetto delle norme dell'UE sugli appalti - Assenza di discriminazione Test di sovracompensazione - Maggiore trasparenza - Eventuali requisiti supplementari per misure di aiuto particolarmente distorsive

Rapporto SIEG con la direttiva servizi 2006/123/CE Fine della direttiva: agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri, anche ampliando l’offerta e migliorando la qualità dei servizi.

Non si applica ai servizi di interesse generale privi di natura economica ad alcuni servizi come i servizi sanitari, i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia, il sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno ad alcuni SIEG regolati da direttive specifiche come i servizi di comunicazioni, trasporti e audiovisivi.

I SIEG (es. elettricità e gas) in quanto prestati di norma dietro corrispettivo economico rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione della direttiva servizi. Nel caso, però, in cui vi siano disposizioni specifiche dettate da direttive già esistenti, queste ultime prevarranno

la valutazione se un dato servizio costituisca un SIEG, va effettuata caso per caso. Elemento essenziale: adempimento di una specifica missione d’interesse pubblico affidata dallo Stato le disposizioni relative alla valutazione dei regimi di autorizzazione si applicano alla legislazione dei SIEG solo se la loro applicazione non ostacoli lo svolgimento della missione (art. 15.4).

Articolo 345 Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

I servizi di interesse non economico Termini della distinzione SIEG – Servizi sociali – SIEG non economici Metodo della distinzione: astratto - concreto Conseguenze di regime I servizi non economici non sono soggetti alle norme del Trattato, come ad esempio, la tutela della concorrenza ed il divieto di aiuti.

Commissione: 2 comunicazioni "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea"COM(2006) 177 final, 26 aprile 2006 "I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo". COM(2007) 725 final, 20 novembre 2007

due gruppi principali di SSIG: 1 due gruppi principali di SSIG: 1. i regimi obbligatori previsti dalla legge e i regimi complementari di protezione sociale, con vari tipi di organizzazioni (mutue o regimi professionali), che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza, quali quelli connessi alla salute, alla vecchiaia, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, al pensionamento e alla disabilità;

2. gli altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino 2. gli altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino. Ruolo preventivo e di coesione sociale, per l'inclusione sociale nella società e per garantire i diritti fondamentali. Assistenza ai cittadini in difficoltà personali o in momenti di crisi (ad es. indebitamento, disoccupazione, tossicodipendenza, disgregazione del nucleo familiare). Vi rientrano anche gli alloggi popolari.

SSIG e SIEG Le due comunicazioni chiariscono che i SSIG possono avere un carattere economico o non economico a seconda dell'attività svolta. In effetti, il fatto che un'attività si configuri come "sociale" non è di per sé sufficiente per essere esclusa dalla qualificazione di "attività economica" ai sensi della giurisprudenza della Corte.

applicazione regole europee in generale ai SIEG Struttura di mercato: limiti di ammissibilità dei monopoli (caso: Corbeau) principi derivati: separazione della rete dai servizi; separazione tra servizi universali e servizi a valore aggiunto. Modello organizzativo: condizioni di ammissibilità di gestioni pubbliche (Comuni cazione commissione sul PPPI 2008/C 91/02) Scelta del gestore: società miste (Comunicazione sul PPPI), appalti in house e disciplina delle concessioni) Finanziamenti: disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (caso Altmark e nuovo pacchetto su SIEG e aiuti) Poteri pubblicistici: regolazione e l’indipendenza dei regolatori dai regolati

Interventi europei sui SPL I fase – fino alla fine anni 90 si è escluso che i spl fossero “mercati rilevanti” CGCE 9 settembre 1999, C-108/98 sull'organizzazione da parte del Comune di Ischia del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani “La deroga alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, prevista all'art. 55 del Trattato (divenuto art. 45 CE), eventualmente in combinato disposto con l'art. 66 del Trattato (divenuto art. 55 CE), non si applica in una situazione nella quale gli elementi sono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro e che, pertanto, non presenta alcun nesso con una delle situazioni considerate dal diritto comunitario nel settore della libera circolazione delle persone e dei servizi”.

Fase attuale l’Unione riconosce l’appartenenza dei spl al mercato interno europeo e, pur riconoscendo le specificità del servizio pubblico locale, tutela tale mercato e promuove in esso l’instaurazione, ove compatibile con le missioni d’interesse generale, di un regime di concorrenza. COME INTERVIENE L’UE? No disciplina generale europea dei servizi pubblici locali. Intervento riguardo a specifici casi: Commissione: procedura d’infrazione riguardante prima la disciplina di cui alla l. n. 142/90 e poi quella di cui all’ art. 35 l. n. 448/2001; comunicazioni sul finanziamento dei sp Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale: note pronunce relative all’in house providing GLI INTERVENTI SI SONO AD OGGI APPUNTATI SULLA DISCIPLINA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DEI SPL Non hanno toccato l’istituzione e la definizione del SPL

Livello nazionale

TREND Privatizzazioni Liberalizzazioni Autorità di regolazione Applicazione regole di concorrenza «nel mercato» e «per il mercato» Limiti all’istituzione dei servizi pubblici?

Competenze amministrative

Emergere del concetto di regolazione Perché è recente? Da cosa deriva l’idea della regolazione?

Regolazione - gestione Dallo “Stato Gestore” allo “Stato regolatore”

Dalla regolazione alle regolazioni dei servizi pubblici

I sistemi regolativi dei servizi pubblici Politico Amministrativo tradizionale Amministrativo tecnico Amministrativo neutrale

La delimitazione degli ambiti delle diverse regolazioni Non casuale. Diverse rilevanze del servizio pubblico: a) mercato b) attività che soddisfa interessi generali Diversi gruppi di regolazioni

Spl come mercato Regole di concorrenza Regole pro-concorrenziali Regole tecniche volte garantire la concorrenza Tutela del consumatore-utente

SPL come attività d’interesse generale Regolazioni politiche Regolazioni amministrative di tipo tradizionale Regolazioni tecniche Regolazioni della concorrenza Tutela del consumatore - utente Principi attività amministrativa 241/90 – diritto di accesso

Diverse autorità Enti pubblici politici Enti pubblici amministrativi Autorità indipendenti Autorità di regolazione tecnica Autorità di tutela dei consumatori

Qual è il profilo regolativo prevalente? Nostra costituzione 41 e 43 Art 106 del trattato Il profilo di interesse generale Sempre combinato, sempre intersecato con i profili che appaiono opposti

Livello politico Decisione di fondo di tipo politico: istituire il servizio pubblico e definirne le caratteristiche essenziali: cioè il livello delle prestazioni essenziali da garantire ai cittadini. Chi è il livello politico: globale europeo nazionale 117 cost. regionale locale

esempi Globale: acqua Europeo: telecomunicazioni Nazionale: poste Regionale: trasporto ferroviario Locale: trasporto pubblico locale

Esistono dei limiti all’istituzione dei servizi pubblici? Fallimento del mercato?

Livello politico Regole pubblicistiche volte a garantire l’interesse generale e che ne definiscono il punto di compatibilità con le regole di concorrenza. Attualmente le regole statali e quindi per definizione volte a garantire la concorrenza. In realtà esse definiscono il punto di compatibilità tra interessi generali e concorrenza. Definiscono, cioè, il quantum di concorrenza che il spl può tollerare.

Esempi: Distinzione servizi di rilevanza economica e di rilevanza non economica Distinzione tra reti e servizi Distinzione tra servizi liberalizzabili e non Affermazione della gara per l’affidamento dei servizi Scissione servizi e affidamento dei lavori Limiti all’attività extraterritoriale dei gestori di servizio affidatari diretti

Garanzia del servizio in contesti privatizzati e aperti alla concorrenza E’ questo l’aspetto essenziale della regolazione pubblicistica Obblighi di servizio pubblico Servizio universale

Tutta la regolazione proveniente da enti politici è intesa a tutelare l’interesse generale nei limiti della tutela della concorrenza Scelta delle modalità di scelta del gestore Imposizione di condizioni atte a garantire il servizio ad es. nei contratti di servizio con i gestori privati o nelle convenzioni con le società in house Regolazione e controllo del contratto di servizio: es. la revoca o la decadenza Garanzia utenza

Tutela della concorrenza Applicazione del TFUE, art. 106 ss. Applicazione della l. n. 287/90

Autorità antitrust AGCM Commissione europea

Interventi sui gestori Reprimono gli illeciti antitrust

Interventi sugli assetti normativi Commissione europea: procedure di infrazione Antitrust: attività di segnalazione

Vecchia giurisprudenza comunitaria: non rilevano come mercati => la disciplina compete agli stati. Il servizio pubblico ha potuto prosperare all’oscuro dei principi di concorrenza e di efficienza, sottoposto a poche regole e per il resto rimesso integralmente all’AUTONOMIA DEL COMUNE

Cesura: rivoluzione nel modo di concepire le attività pubbliche Ove possibile le attività pubbliche vengono riguardate come mercati, assimilati più alle attività economiche che alla funzione pubblica, e si aprono alla concorrenza. Laddove l’attività pubblica non sia un mercato viene comunque sottoposta al rispetto delle regole di concorrenza.

Ragioni della evoluzione In generale: il contesto europeo e la globalizzazione L’approvazione della legge antitrust Emersione sul piano giuridico della tutela della concorrenza: applicazione delle regole di concorrenza

SP Nazionali anni 80-90 Privatizzazioni Liberalizzazioni Regolazioni Dallo Stato gestore allo Stato regolatore: cambia il modello di regolazione

Fase attuale Transitorietà istituzionale Transitorietà di mercato Transitorietà normativa

Mutamenti in corso Oggi anche i SPL: rilevano come mercati e a tutti i livelli v’è l’interesse ad aprirli. Sono cominciate le procedure di infrazione: ad es. l’azienda speciale è sparita: trasformata in società mista. Intorno alla fine degli anni 90 il processo di cambiamento si è avviato d.d.l. Vigneri.

E in più: cosa sta avvenendo nelle attività degli enti locali? Ma: cosa vuol dire aprire i mercati dei spl? Innanzitutto cosa è un spl? E in più: cosa sta avvenendo nelle attività degli enti locali?

Tipi di attività pubbliche e concorrenza Comuni attività imprenditoriali => piena applicazione delle regole di concorrenza Servizi d’interesse generale di rilevanza economica => deroghe alla concorrenza Servizi privi di rilevanza economica => non considerati in sé come mercati da liberalizzare ma tenuti al rispetto delle regole di concorrenza Attività relative all’organizzazione pubblica e all’esercizio di funzioni pubbliche => estraneità alle regole del mercato ma esigenza di non turbare il mercato => art.114 cost “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione”.

Attività relative all’organizzazione pubblica e all’esercizio di funzioni pubbliche Articolo 2, commi 33 e 34 finanziaria 2008  Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.      I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi

Comuni attività imprenditoriali a) attività di produzione di beni e servizi non strettamente strumentali alle finalità istituzionali   Finanziaria 2008 Art. 3, co. 27-32 . Limiti alla Partecipazione Pubblica  Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente [o indirettamente] partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.  

Attività (imprenditoriali e non) strumentali alle funzioni dell’ente B) Società pubbliche o miste che svolgono attività imprenditoriali strumentali D. l. n.223/06 Art. 13 (Partecipazioni delle amministrazioni pubbliche) 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare [esclusivamente] con gli enti costituenti o partecipanti o [ed] affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Servizi pubblici locali D.l. n.112/2008 art.23-bis applicazione principi comunitari: liberalizzazione – concorrenza

Prima della concorrenza Ma cosa vuol dire aprire i mercati dei spl? Innanzitutto cosa è un spl? Bene che la comunità decide di garantire. Come pubblico. Cioè come di necessaria attuazione. Cioè come bene collettivo. Cioè di tutti. Non dunque pubblico in senso di appartenenza di dominio ma di servizio. Il servizio pubblico risponde a beni fondamentali

concorrenza e servizi pubblici locali contesto europeo Servizi pubblici nazionali: liberalizzazione con superamento di diritti speciali o esclusivi – applicazione regole concorrenza – regolazione indipendente dai gestori Servizi pubblici locali: dalla fine anni 90 al vaglio comunitario – cosa impone il diritto europeo ai servizi locali? contesto nazionale anche se con una direttrice non sempre chiara e coerente: privatizzazione della gestione

Quali sono le basi giuridiche dell’intervento comunitario? cosa impone il diritto europeo ai servizi pubblici e in particolare locali? Quali sono le basi giuridiche dell’intervento comunitario?

Normativa comunitaria – TRATTATO CE . Articolo 14 Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti. Articolo 106 1.   Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. 2.   Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. 3.   La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Normativa comunitaria – TRATTATO CE . Articolo 107 AIUTI CONCESSI DAGLI STATI 1.   Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Articolo 295 Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

applicazione regole europee Istituzione del spl Struttura di mercato: limiti di ammissibilità dei monopoli (caso: Corbeau) principi derivati: separazione della rete dai servizi; separazione tra servizi universali e servizi a valore aggiunto. Modello organizzativo: condizioni di ammissibilità di gestioni pubbliche (Comunicazione commissione sul PPPI 2008/C 91/02) In house providing Scelta del gestore: società miste (Comunicazione sul PPPI), appalti in house (caso Halle) e principi generali del trattato in tema di concorrenza (caso Teleaustria) Finanziamenti: disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (caso: Altmark) Poteri pubblicistici: regolazione e l’indipendenza dei regolatori dai regolati

ISTITUZIONE Questo vuol dire che un soggetto politico assume la scelta di cosa garantire…. Soggetto politico però non soggetto qualsiasi. Concetti differenziazione adeguatezza sussidiarietà. Ogni livello interviene sulla base della sua adeguatezza. E della sua rappresentatività. Solo enti pubblici territoriali. Non autorità indipendenti. Caso servizi pubblici nazionali: in alcuni casi la stessa scelta attratta a livello comunitario.

Segue.. Istituzione spl Caso servizi pubblici locali: no a livello comunitario. Anche se urban .. città ideale …. No a livello nazionale con legge generale … leggi di settore

Segue Istituzione SPL Sì con legge dello stato => singoli settori Acqua, Energia. A livello locale => solo sulla base di una legge Perché? 41 cost. riserva di legge. Riflessi della sola istituzione del servizio locale sulla concorrenza Servizi in esclusiva e non.

Organizzazione Ma l’impatto maggiore deriva dalle forme di Organizzazione. Ritorniamo alla nozione. Cos’è l’organizzazione? 113; L’organizzazione non è un profilo neutro rispetto all’interesse generale. Esempio. Acqua.

Segue Organizzazione Ma l’organizzazione non è neppure indifferente alla concorrenza. Doppio titolo di regolazione. Molti soggetti regolano.

Segue organizzazione Regolazione: per i profili di interesse generale, per la concorrenza, per gli aspetti tecnici. Scindiamo i titoli e vediamo chi è legittimato ad intervenire.

organizzazione 1. Per i profili di interesse generale => soggetto politico. Comunità europea, Stato, Regione, Ente locale. 2. Per il bilanciamento tra tutela della concorrenza e inter generale => comunque un soggetto politico 3. Per la pura tutela della concorrenza => (un soggetto politico o) un soggetto neutrale 4. Per aspetti tecnici => un soggetto tecnico, in teoria e dove si può scindere.

Interesse generale e concorrenza Difficile scindere, sempre combinati Costituzione: 41 e 43 Trattato: art. 106 Quindi l’unione europea; lo Stato ex 117; residualmente le regioni e l’autonomia organizzativa degli enti locali

Tutela della concorrenza Comunità europea commissione regolamenti Antitrust: applica e segnalazioni; parere sull’in house Esame di qualche segnalazione.

Regolazione tecnica Autorità di regolazione.

Ruolo dell’ente locale AUTONOMIA DEL COMUNE In queste maglie si muove l’autonomia dell’ente locale. Scelta delle forme di gestione. Tra quanto indicato a livello statale e dalla normativa regionale. Maglie sempre più strette per la tutela della concorrenza. Che però non può elidere l’autonomia. Qui rileva la distinzione tra SPL economici e non economici. Qui rileva la tutela degli interessi generali definita attraverso gli obblighi di servizio pubblico o di servizio universale definiti nei contratti di servizio LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, L’OPZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE E LA SUA CONFORMAZIONE, LA SCELTA DELLE MODALITA’ DI SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO O DELL’AFFIDATARIO PRIVATO E IL CONTRATTO DI SERVIZIO COSTITUISCONO GLI AMBITI PRINCIPALI DELL’AUTONOMIA DEL COMUNE CHE RIMANE L’AUTORITA’ REGOLATIVA, DI CONTROLLO E DI GARANZIA DEI PROFILI STRETTAMENTE PUBBLICISTICI DEL SPL E CIOE’, IN PRIMIS, DEGLI INTERESSI DELL’UTENZA