UNIVERSITA’ STUDI DI MILANO VIA SANTA SOFIA 9/1 CORSO DFSC MODULO 1 - INQUADRAMENTO SOCIO GIURIDICO DEL TERZO SETTORE MILANO 9 MARZO 2015 Relatori : Prof. Marco Vitale Quiroz Dr.ssa Rita Crocitto Dr. Marano Carmelo: Associazioni ed obblighi di sicurezza Marano Dott. Carmelo STUDIO SICUREZZA AMBIENTALE Biologo iscritto Albo Professionale Perfezionato in diritto sanitario Università Bologna, Consulente Tecnico presso il Tribunale di Milano, Formatore AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza Lavoro), Responsabile Servizio prevenzione e protezione B4 –B5-B9 , Formatore Accordo Stato Regioni 2011 -Associato Assoacustici n.95 www.sicurezzamarano.it carmelo.marano@tin.it
Cosa determina l’obbligo di applicazione della normativa di sicurezza alle Associazioni e Cooperative ? Le caratteristiche della sede di attività ? Edificio civile, capannone , locale per attività musicali ed intrattenimento ? NO La tipologia di lavoro , più o meno pericoloso ? NO Il numero di persone che svolgono la loro attività , 10, 100, 1000 ? NO Il tipo di rapporto di lavoro esistente fra l’ Associazione e la persona che svolge attività per l’Associazione? SI !
T.U. 81/2008 e lavoratori subordinati o assimilati L’applicazione della legislazione relativa alla Sicurezza come da T.U. 81/2008 e dei relativi obblighi come DVR, DUVRI, sorveglianza sanitaria , informazione e formazione , DPI eccetera è funzione della presenza di “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”. (Artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008) .
Lavoratori assimilati ai lavoratori subordinati ai fini della applicabilità della normativa di sicurezza • le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; • i soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto) che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso; • gli associati in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; • i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici; • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; • i soggetti occupati nei lavori socialmente utili.
• lavoratori “interinali”; • lavoratori distaccati; LA LEGISLAZIONE INTRODUCE DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI E/O MODALITÀ APPLICATIVE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI LAVORATORI: ART. 3 DEL D.LGS. 81/2008 occupati in particolari ambiti della pubblica amministrazione (corpi di polizia , vigili del fuoco) lavoratori delle cooperative sociali e volontari della protezione civile; • lavoratori “interinali”; • lavoratori distaccati; • lavoratori a progetto (distinguendo il caso in cui operino o meno presso il committente); • lavoratori occasionali; • lavoratori a domicilio; • lavoratori a distanza; • lavoratori autonomi; • lavoratori dell’impresa familiare; • volontari e volontari del servizio civile; • lavoratori del settore agricolo.
Volontari Ai fini della corretta valutazione della normativa di riferimento di ogni singola Associazione, si sottolinea come la locuzione “organizzazione di un datore di lavoro”comprende anche le Organizzazioni di Volontari che, pur non essendo anche “datore di lavoro” svolgano la propria attività attraverso i volontari in luoghi e/o ambienti comunque organizzati “da un datore di lavoro”. . Esempio: Un’associazione ha tra il personale dei dipendenti ; come tale è presente una organizzazione di un datore di lavoro che fa capo ad un «datore di lavoro» ; gli eventuali «volontari « che fanno capo a questa associazione , per «trascinamento» dovranno essere tutelati dalla normativa di sicurezza , sia pure con modalità differenti rispetto ai dipendenti.
Alcuni Obblighi del T.U. 81/2008 INFORMAZIONE Medico c. PERICOLI Piano sanitario VALUTAZIONE Formazione Mansioni AGGIORNAMENTO SEGNALETICA Idoneità Addestramento Controlli D.V.R. D.P.I.
RISCHI LAVORATIVI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Esempio : L’ Associazione /Cooperativa XXX fra le proprie attività ha anche la somministrazione di alimenti e bevande che prevede l’utilizzo da parte del personale di attrezzature come coltelli , affettatrici , utilizzo di farine con glutine Spetta al Responsabile dell’Associazione/ Cooperativa Obblighi T.U. 81/2008 Valutare il rischio lavorativo rischio « danni da attrezzature « , massimo se l’attrezzatura è carente o difettosa, minimo se l’attrezzatura è conforme e ben manutenuta , Valutazione Rischi Lavorativi Fornire le informazioni , la formazione e l’addestramento a chi sarà incaricato dell’utilizzo delle attrezzature , Informazione ,Formazione Addestramento Fornire i relativi Dispositivi di Protezione Individuali : guanti di sicurezza, scarpe di sicurezza, grembiuli di sicurezza Dispositivi di Protezione individuali Verificare tramite la sorveglianza sanitaria se la persona incaricata dell’attività sia «idonea « fisicamente all’attività che è destinata a svolgere ( non potrò mai utilizzare un soggetto «celiaco « in un centro di lavorazione di farine con glutine se non esponendolo a rischio per la sua salute) Sorveglianza Sanitaria
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; la valutazione viene formalizzata nel DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) Il procedimento di valutazione è dinamico e va aggiornato a secondo delle modifiche di attrezzature, attività, personale che l’Associazione subisce nel corso del tempo.
Processo di Valutazione dei rischi lavorativi Fasi del processo di Valutazione dei rischi lavorativi : 1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda; 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione già attuate , con immediata eliminazione del rischio normato laddove presente 4) definizione del programma per la riduzione del rischio residuo per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Rischio Normato e Rischio Residuo Si intendono per rischi Normati tutti i rischi per i quali è prevista una specifica normativa da rispettare : rischio normato : Un’ Associazione/Cooperativa che presenta dei locali di pubblico spettacolo, palestre di superficie di superficie maggiore di 200 m2 , locali adibiti ad esposizione e/o vendita di superficie maggiore di m2 400, ………è OBBLIGATA a presentare SCIA ANTINCENDIO a VV.F. per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) ( D.P.R. n. 151 1 agosto 2011) rischio residuo : L’installazione nei locali associativi di un impianto di rilevazione fumi o la realizzazione di un Piano Di Emergenza qualora non previsto dalla SCIA ANTINCENDIO , rappresenta una importante riduzione del rischio incendio ed un miglioramento dei livelli di sicurezza .
QUALI RISCHI VANNO VALUTATI QUALI RISCHI VANNO VALUTATI ? Tutti i rischi in presenza dei relativi Pericoli ! PERICOLI VALUTATI N. PERICOLI si no 1 Aree di transito interne 2 Vie e uscite di emergenza 3 Spazi di lavoro ed annessi 4 Scale 5 Manipolazione manuale 6 Macchine ed attrezzature 7 Immagazzinamento 8 Impianti elettrici 9 Rischio incendio 10 Agenti chimici e biologici 11 Ventilazione 12 Microclima termico 13 Illuminazione 14 Rumore 15 Movimentazione manuale 16 Videoterminali 18 Ergonomia postazioni di lavoro e posture 19 Stress lavoro correlato 20 Pericolo Atex 26 Emergenze e primo soccorso 28 Rischi interferenziali ESEMPIO DI PERICOLO INCENDIO : : Pericolo Incendio : L’associazione /Cooperativa effettua la sua attività in locali dove è presente personale dipendente o assimilato Obbligo : Va effettuata la valutazione Rischio incendio, ( Audit Antincendio) utilizzando i criteri del d.m. 10.3.98 , per la verifica di Uscite e vie di fuga Presidi antincendio: estintori, idranti Segnaletica Formazione addetti antincendio …………………………. La Valutazione del Rischio incendio( Rischio incendio Basso, Medio , Alto ) è da riportare nel D.V.R. ESEMPIO DI PERICOLO MOVIMENTAZIONE MANUALE : Pericolo Movimentazione Manuale : Il personale solleva e sposta carichi di peso inferiore a Kg. 3 o comunque inferiori ai pesi massimi previsti dalla norma EN 1005-2 , con frequenza occasionale, con movimenti in piedi ,con ambedue le mani , senza sforzi bruschi e senza posture incongrue del rachide, in condizioni microclimatiche normali. Obbligo : non sussistono gli estremi per l’applicazione della Norma NIOSH 93- EN 1005-2 e quindi non deve essere effettuata alcuna valutazione del rischio movimentazione manuale pur in presenza del Pericolo movimentazione carichi . Questa conclusione andrà riportata nel D.V.R. e modificata in caso di modifiche della situazione.
D.V.R. Procedure Standardizzate Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. La procedura è applicabile alle aziende fino a 10 dipendenti e, in casi particolari, fino a 50. Sono escluse : tutte quelle aziende comprese nell’elenco di lett. a, b, c dell’art. 31, comma 6 del T.U. 81/08 - quelle fino a 50 dipendenti, in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, rischi ATEX e agenti cancerogeni e mutageni. Le procedure standardizzate, offrono ai datori di lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento per la valutazione dei rischi che garantisce i seguenti vantaggi: operare in maniera semplice e guidata essere certi di aver considerato tutti i rischi utilizzare un metodo oggettivo di valutazione mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica prevista dall'art.29
DA CHI DEVE ESSERE FIRMATO IL DVR ? Il documento di valutazione dei rischi , sia nella forma standard che P.S. , redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa ( tramite atto redatto da notaio o pubblico ufficiale abilitato ndr ) o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte : - del datore di lavoro ( cioè sempre dal Presidente del Circolo/Cooperativa/Associazione che come Datore di lavoro ha l’obbligo di redigere o fare redigere il DVR essendo responsabile decisionale e di spesa salvo precise deleghe scritte , ndr ) , nonché, ai soli fini della prova della data, -dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ; se viene nominata persona diversa dal Presidente del Circolo il Responsabile spp nominato per essere effettivamente responsabile penalmente e civilmente deve avere ricevuto delega SCRITTA , con relativo potere decisionale e di spesa ndr) -del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - del medico competente, ove nominato ( nei casi previsti , ndr) FONTE NORMATIVA : T.U. 81/2008 ,SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI,Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Sanzioni relative al D.V.R. -per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000 per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000 Nota: Le sanzioni sono state recentemente aumentate del 30%
QUANDO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA ? FATTORI DI OBBLIGO SORVEGLIANZA SANITARIA LIVELLI DI OBBLIGO (**)Addetti a utilizzo di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, -------------------- (**)Lavoratori minorenni ----------------------- (*)Esposizione a livelli di rumore e/o vibrazioni Rumore :superiori a 80 dB(A) come LAeq Vibrazioni :superiori a 2,5 (m*s-2) (*)Esposizione a sostanze e preparati pericolosi, Valutazione a livelli non moderati( es. metodo Movarisk ) (*)Esposizione a determinati agenti biologici e/o cancerogeni e/o mutageni, Valutazione rischio chimico ( es. metodo Movarisk) o valutazione rischio biologico (*)Esposizione a ROA ( radiazioni ottiche artificiali ) , radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici Valutazioni con livelli superiori ai livelli di soglia (*)Esposizione a movimentazione manuale dei carichi . Valutazione Niosh 93 con indice RW superiore a 0,75 (*)Esposizione a livelli elevati di rischio stress l.c. Livelli elevati di stress superiore a valore minimo metodo Linee Guida Regione Lombardia (**) In questi due casi l’obbligo della sorveglianza sanitaria parte per chi utilizza il VDT , dove sono il monte ore settimanale superiore a 20 ore/sett. a determinare o meno l’obbligo della sorveglianza snaitaria e l’utilizzo di personale minorenne indipendentemente dal rischio ai quali sono esposti. (*) Casi in cui è necessaria una specifica analisi e valutazione della attività (ad esempio, è necessario valutare il livello di rumore e/o vibrazioni, le quantità di agenti chimici pericolosi utilizzati, il tipo di carichi movimentati manualmente, ecc.)
Obbligo di Informazione, Formazione ed Addestramento Art Obbligo di Informazione, Formazione ed Addestramento Art. 37 , comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; Esempio: il manuale che ricevo durante il corso di scuola guida contiene le informazioni necessarie di base Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; Esempio : le lezioni teoriche che seguo al corso di scuola guida mi permettono di potermi mettere al volante con una sufficiente conoscenza dei comportamenti da tenere alla guida Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; Esempio: solo le lezioni pratiche di guida mi possono mettere in grado di eseguire in pratica quei comportamenti ed acquisire quelle coordinazioni che sono indispensabili per una guida sicura
Gli accordi definiscono Come effettuare la Formazione ’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 definiscono le modalità della formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP Gli accordi del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012. Sono entrati in vigore il 26 gennaio 2012. Gli accordi definiscono -la durata, ( 8, 12, 16 ore ) -i contenuti ( argomenti di Formazione Generale e di Formazione Specifica ) - le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto definito dal rispettico Codice Ateco
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER IL CORRETTO UTILIZZO Il datore di lavoro, effettuata la Valutazione dei rischi formalizzata nel D.V.R. , fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, DEFINIZIONE DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 QUANDO E’ NECESSARIO Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI QUALI DPI SCEGLIERE : Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: entità del rischio; frequenza dell'esposizione al pericolo; caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; prestazioni del DPI QUALI SONO I DPI Tipologie DPI 2.1 Protezione delle vie respiratorie 2.2 Protezione degli arti superiori 2.3 Protezione degli occhi 2.4 Protezione dell'udito 2.5 Protezione del capo 2.6 Protezione degli arti inferiori 2.7 Protezione da cadute dall'alto 2.8 Protezione del corpo e della pelle 2.9 Visibilità .