Lezione n. 10 Il codice per le comunicazioni elettroniche.

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Lezione n. 10 Il codice per le comunicazioni elettroniche

D.lgs. 259/03 Principi generali Riassetto in materia di telecomunicazioni. a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime; d) il servizio universale; e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

Gli interessi in gioco Regolazione interventi regolatori necessari a garantire a tutti gli operatori la possibilità di accedere al mercato (in genere agisce ex ante) Concorrenza per evitare regimi di monopolio, oligopolio, posizioni dominanti che limitino gli effetti positivi del libero mercato (in genere agisce ex post)

considerando 27 della direttiva comunitaria La regolazione interviene solo quando i mezzi della concorrenza non siano sufficienti!... quindi il criterio dell’ex post e dell’ex ante trova applicazione con difficoltà

Come avviene l’attività di regolazione? viene individuato il mercato rilevante (profilo merceologico e geografico) nel mercato rilevante si individuano i soggetti in posizione dominante (forza tale da comportarsi in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori) si “conforma” il mercato, cioè lo si disciplina in modo da imporre ai soggetti forti obblighi proporzionali alla loro posizione.

Principi generali 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.

concorrenza e regolazione Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati: a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria; d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

concorrenza e regolazione Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo; b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4; c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi; d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del Codice.

tutela dei cittadini Il Ministero e l'Autorità, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini: a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II; b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa; c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata; d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili; f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; g) garantendo il diritto all'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

Autorizzazione generale per la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera E’ assoggettata ad un’autorizzazione generale che consegue alla presentazione di una dichiarazione. L’autorizzazione è subordinata al rispetto di alcune condizioni

Condizioni per l’autorizzazione 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti 4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale 5. rispettare la normativa ambientale (...) 6. rispettare gli obblighi di trasmissione 7. garantire la protezione dei dati personali 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ; 15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato (...)

servizi Wifi D. M Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico Servizi: attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali. La fornitura del servizio è subordinata ad un’autorizzazione generale

L’interconnessione Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità (...)

cos’è l’interconnessione L’interconnessione rappresenta la modalità con cui i nuovi operatori sono messi in grado sia di permettere ad abbonati di Telecom Italia di accedere ai loro servizi tramite la digitazione di un codice di carrier selection sia per assicurare la possibilità di terminare le chiamate originate da loro abbonati su abbonati di Telecom Italia o di altri operator

Il servizio universale Sul territorio nazionale i servizi qui di seguito elencati sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi: –connessione alla rete pubblica, garantito almeno da un operatore, per effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet –elenco telefonico e servizio di consultazione –telefoni pubblici a pagamento –chiamate di emergenza gratuite dai telefoni pubblici –accesso degli utenti disabili L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale. Ripartizione dei costi tra gli operatori del mercato

ROC Registro Operatori Comunicazioni è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

gli iscritti al ROC -i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; -le imprese concessionarie di pubblicità; -le imprese di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi; -le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste; -le agenzie di stampa di carattere nazionale; -i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale; -le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.