La nozione di s.r.l. La s.r.l. è una società di capitali

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La nozione di s.r.l. La s.r.l. è una società di capitali Caratteristiche: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentata da azioni (art. 2468, 1° co, c.c.) le quote non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, 1° co, c.c.) è dotata di una struttura organizzativa più snella rispetto alle s.p.a.

La costituzione della s.r.l. Rispetto alla costituzione delle s.p.a. è possibile indicare le seguenti differenze: la stipulazione dell’atto costitutivo non avviene mai per pubblica sottoscrizione il capitale sociale minimo è di 10. 000 euro la denominazione deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata la s.r.l. può avere durata indeterminata, con possibilità di recesso, previo preavviso, da parte del socio Nel 1993 viene riconosciuta dal legislatore la possibilità di costituire s.r.l. unipersonali (soluzione estesa nel 2003 alle s.p.a.), senza rinunciare al beneficio della responsabilità limitata

I conferimenti Dal 2003 “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464, 2° co, c.c.) E’ espressamente consentito il conferimento di prestazioni d’opera o di servizi (vietato nella s.p.a.), purché l’intero valore assegnato al conferimento sia garantito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa (è possibile anche il versamento del corrispondente importo in denaro) Per i conferimenti in natura: è sufficiente che la stima venga eseguita da un esperto o da una società di revisione non è prevista la revisione di stima La riforma ha previsto la postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci rispetto agli altri creditori sociali (art. 2467 c.c.) quando: il finanziamento è stato concesso, ma risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto si è in presenza di una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

I titoli di debito Dal 2003 è possibile anche per le s.r.l. emettere titoli di debito Sono sottoposti alla disciplina del CICR e non alla disciplina delle obbligazioni delle s.p.a. L’emissione di titoli di debito è consentita solo se prevista nell’atto costitutivo (differenza con obbligazioni) L’atto costitutivo indica: a chi spetta la loro emissione i limiti, le modalità e le maggioranze richieste per l’emissione l’emissione come titoli di massa o individuali I titoli sono emessi a fronte di un apporto a titolo di prestito e da ciò ne deriva: il rimborso non può essere condizionato all’andamento economico della società solo l’ammontare degli interessi può dipendere dall’andamento economico della s.r.l. Non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori (possono essere sottoscritti solo da investitori professionali)

Le quote Il criterio di divisione del capitale sociale è un criterio personale (e non astratto-matematico come per le azioni). Conseguenze: il capitale è diviso in parti in base al numero dei soci ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione le quote possono essere di diverso ammontare se diverso è l’ammontare del capitale inizialmente sottoscritto la quota è divisibile Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito, né possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento L’atto costitutivo può attribuire ai singoli soci particolari diritti inerenti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili

Il trasferimento delle quote sociali Le quote sono liberamente trasferibili, ma l’atto costitutivo può. porre limitazioni escludere completamente il trasferimento subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, soci o terzi (con diritto di recesso del socio o degli eredi) Il trasferimento delle quote ha efficacia: tra le parti per effetto del semplice consenso per la società con l’iscrizione nel libro dei soci La quota può costituire oggetto di: pegno usufrutto sequestro E’ vietato alla s.r.l. l’acquisto di proprie quote

Il recesso del socio (art. 2473 c.c) Il recesso è inderogabilmente riconosciuto per legge: se la società è a tempo indeterminato, in ogni momento con obbligo di preavviso da parte del socio se la società è a tempo determinato per i soci che non hanno consentito (assenti, contrari o astenuti): al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società alla sua fusione o scissione alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede sociale all’estero all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari dei soci all’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione L’atto costitutivo può prevedere ulteriori cause di recesso

Le decisioni dei soci Le materie rimesse alla decisione dei soci sono: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del revisore modifiche dell’atto costitutivo operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci L’atto costitutivo può riservare alla decisione dei soci altre materie Gli amministratori e tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale possono sottoporre alla decisione dei soci altri argomenti Le decisioni possono essere adottate: con delibera assembleare mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto L’assemblea deve deliberare: le modifiche dell’atto costitutivo riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite

Invalidità delle decisioni dei soci Anche nelle s.r.l. l’invalidità delle decisioni dei soci risponde a tre diversi regimi: annullabilità nullità che si prescrive in tre anni nullità imprescrittibile

Annullabilità delle decisioni L’annullamento di una decisione può intervenire in caso di difformità: alla legge all’atto costitutivo Può essere fatta valere: da qualunque socio che non ha acconsentito alla decisione anche individualmente (non è necessario il rispetto di alcuna percentuale minima come nelle s.p.a.) da ciascun amministratore dal collegio sindacale L’azione deve essere esercitata entro 90 gg. L’annullamento non può avvenire se interviene la convalida (sostituzione con decisione conforme) con effetti retroattivi e salvezza dei diritti dei terzi di buona fede

Nullità delle decisioni La nullità può essere fatta valere da chiunque (legittimazione assoluta) Possono essere impugnate entro tre anni le decisioni : aventi oggetto impossibile o illecito o prese in assenza di assoluta informazione (l’azione si prescrive in tre anni) Possono essere impugnate senza limiti temporali: le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite

L’amministrazione nelle s.r.l. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, l’amministrazione della s.r.l. è affidata ad uno o più soci (art. 2475 c.c) La nomina avviene con decisione dei soci Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato (è possibile la revoca) Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il c.d.a. Alcune decisioni possono essere adottate senza il rispetto del metodo collegiale: o perché l’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino congiuntamente o disgiuntamente (come nelle società di persone) o perché l’atto costitutivo ha previsto che le relative decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto Devono essere adottate con metodo collegiale: redazione progetto di bilancio redazione progetto di fusione e scissione aumento di capitale per deleghe I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto d’interessi possono essere annullati se il conflitto era conoscibile o conosciuto dal terzo Possono essere impugnate (non ci sono altre cause di invalidità) le decisioni adottate con il voto determinate di un amministratore in conflitto d’interessi, in presenza di un danno patrimoniale alla società

La responsabilità degli amministratori Viene prevista la responsabilità degli amministratori verso: la società i singoli soci o i terzi non si parla di responsabilità verso i creditori sociali Responsabili in solido con gli amministratori sono “i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi” (art. 2476, 7° co, c.c.) L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio Non è previsto un controllo giudiziario sulla gestione come per le s.p.a. ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Il collegio sindacale L’atto costitutivo può prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore La nomina del collegio sindacale è obbligatoria (quindi si esclude l’applicazione del sistema monistico o dualistico alle s.r.l.): se il capitale non è inferiore a 120.000 euro o se non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art 2477 c.c.) Se l’atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile viene esercitato direttamente dal collegio sindacale

Il bilancio Il bilancio viene: predisposto dall’organo amministrativo con delibera collegiale approvato dai soci anche senza il rispetto del metodo collegiale depositato entro 30 gg. presso il registro delle imprese La decisione dei soci sul bilancio attiene anche alla distribuzione degli utili

Modifiche dell’atto costitutivo Sono di competenza inderogabile dell’assemblea Sono efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (analogamente alle modifiche nelle s.p.a.) Aumento di capitale a pagamento: è disciplinato dall’atto costitutivo per quanto concerne: limiti modalità di esercizio il diritto d’opzione può essere escluso dall’atto costitutivo (mai ammessa se si tratta di aumento conseguente a riduzione obbligatoria del capitale per perdite) le modalità e i termini per l’esercizio del diritto d’opzione sono determinati dalla delibera di aumento di capitale Aumento gratuito del capitale: a seguito di tale operazione la quota di partecipazione di ciascun socio deve rimanere invariata Riduzione del capitale: si applica in toto la disciplina prevista nelle s.p.a. è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci