Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo I Dalle origini al fascismo.

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Diritto del lavoro Appunti a cura di Franco Liso Capitolo I Dalle origini al fascismo

A - La prima fase la creazione del mercato del lavoro Dall’economia feudale alla rivoluzione industriale

Le trasformazioni del sistema economico: le macchine e la rivoluzione industriale La nascita della fabbrica Carbone coke dal carbon fossile La macchina a vapore di Watt (1769) I filatoi meccanici Hargreaves(1764) Arkwright(1769)

l’artigiano l’apprendista la CORPORAZIONE Mercato locale dei beni La forma di lavoro prevalente nella società feudale l’artigianato Il lavoro a domicilio

I limiti alle possibilità di svolgimento della attività produttiva controllata dalla corporazione

dall’artigianato Nei confronti dell’artigiano il capitalista nella prima fase appare nella veste di mercante che gli compra i beni da lui prodotti (cliente di un lavoratore che svolge la propria attività presso il proprio domicilio...) nella fase successiva appare nella veste di produttore che gli compra le energie lavorative (datore di lavoro, interessato a che il lavoratore presti la sua attività presso la propria manifattura ….) alla manifattura, alla fabbrica

lavoro autonomo lavoro dipendente il capitalista dall’autonomia (o dalla schiavitù ) alla subordinazione. Il contratto di lavoro come schema giuridico che assicura al capitalista la disponibilità di un fattore della produzione

smantellamento della società feudale e creazione del mercato del lavoro La libertà di intrapresa dell’attività economica (“libertà di commercio e d’industria”) e l’abbattimento delle corporazioni L’ideologia dell’eguaglianza degli individui e del laissez faire - i cittadini dispongono liberamente dei propri interessi mediante il contratto - lo Stato cura ordine pubblico, finanze e politica estera; al resto provvede lo spontaneo funzionamento del mercato nel quale devono liberamente competere gli individui - nulla tra lo Stato ed il cittadino Il proletariato La funzione del diritto Il riconoscimento della “liberté du travail, du commerce et de l’industrie”

Vieta ai mastri come agli operai di mettersi d’accordo, di organizzarsi e di “emettere ordinanze o prendere decisioni … sui loro pretesi interessi comuni … Tutti i gruppi composti da artigiani, operai … o istigati da essi saranno considerati assembramenti sediziosi” Art. 1: “Il n’y a plus de corporations dans l’Etat; il n’y a plus que l’interét particulier de chaque individu et l’interét général”. Il divieto penale delle coalizioni: la legge Le Chapelier 1791

La subordinazione al capitalista il contratto di lavoro come forma giuridica della mobilità di uno dei fattori della produzione: la mercificazione del lavoro e il calcolo razionale del capitale l’eguaglianza dei contraenti: il “libero contratto di lavoro” il diritto di proprietà dei mezzi di produzione substrato del potere nei confronti dei lavoratori La locazione delle opere (locatio operarum)

il codice civile del 1865 Titolo IX Del contratto di locazione Art Il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere. Art La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede. Capo III Della locazione delle opere Art Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: 1. Quelle per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2. Quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3. Quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Art Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.

lavoratore datore di lavoro Una eguaglianza giuridica che nasconde una diseguaglianza sociale La “maschera” del libero contratto di lavoro

La questione sociale Lo sfruttamento delle “mezze forze” I movimenti socialisti e la nascita del sindacato 1892 > partito socialista 1906 > CGdL

La disciplina delle coalizioni > dalla repressione penale alla tolleranza Inghilterra 1871 Francia 1864 e 1884 Germania 1869 Italia 1889 (nuovo codice penale, Zanardelli)

la legislazione sociale la tendenza al controllo delle conseguenze negative derivanti dallo squilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro

lavoratore datore di lavoro

lavoratore datore di lavoro

lavoratore datore di lavoro

lavoratore datore di lavoro

lavoratore datore di lavoro

lavoratore la tendenza al riequilibrio

La protezione del contraente debole e la limitazione dei poteri del datore di lavoro, negoziali e di gestione in via diretta (disciplina del rapporto di lavoro) in via mediata (attraverso il riconoscimento del ruolo dell’autonomia collettiva: lo sviluppo del sistema di relazioni industriali). La protezione del lavoratore contro i rischi. Il trasferimento del loro costo in capo alla produzione. Lo sviluppo del welfare. Un lungo cammino verso la demercificazione…. (ma anche, soprattutto se pensiamo agli inizi della legislazione sociale, finalità di garanzia della riproduzione sociale)

I primi concordati di tariffa La prima legislazione sociale - donne e fanciulli (1886, 1902, 1907) - i collegi probivirali (1893) (preavviso nel licenziamento, sciopero e sospensione del rapporto) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898) - previdenza volontaria per invalidità e vecchiaia (1898, 1907) - lavoro nelle risaie (1907) - riposo settimanale e festivo (1907) - sussidio di maternità alle operaie (1910) - ispettori del lavoro (1912) - previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia (1919) - assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1919)

fine

La manifattura implica la divisione del lavoro tutto ciò che prima faceva l’artigiano, a mano, lo fanno in più, dividendosi i vari compiti la produzione rimane prevalentemente affidata all’abilità manuale del lavoratore La fabbrica si crea con l’introduzione delle macchine utensili nel processo produttivo il lavoro si separa dai mezzi di produzione le operazioni eseguite dall’operaio passano alla macchina, della quale il lavoratore diviene appendice

L’artigiano: dalla autonomia alla subordinazione, da produttore (venditore di beni) a lavoratore dipendente (venditore della propria attività, del proprio “servizio”) Le parti del contratto, considerate su di un piede di uguaglianza in quanto entrambe titolari di un potere di regolazione dei propri interessi, danno luogo ad una relazione di autorità. Il capitalista, acquista per via del contratto di lavoro una posizione di potere giuridico nei confronti del lavoratore (potere direttivo, potere disciplinare, potere di licenziamento). Al maggior potere detenuto sul piano sociale si accompagna, in questo modo, una posizione di potere giuridico. Lo smantellamento della società feudale e la creazione del mercato del lavoro

Leggendo Barassi (1901, p. 71) “… crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioè, che il creditore delle operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far valere il divieto di cui all’art In tal modo resta libero all’altra parte di continuare o no nel rapporto locativo, poiché esso non può mai limitare il diritto proprio. Rimane dunque nulla qualunque rinuncia fatta dall’operaio di far valere il divieto dell’art. 1628: mentre si riconosce il diritto nell’altra parte di limitare la propria facoltà di opporre questo articolo….. (p. 73) …quando il locatore di opere si vincola per un periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che può essere fatta valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi è che un caso in cui a quest’ultimo tale diritto può essere negato; ed è quando egli vi abbia parzialmente rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioè per tutta la vita del locatore. …(p. 74) L’effetto del divieto è.. che se le parti danno esecuzione al contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo locativo col debito preavviso

La macchina può fare a meno dell’operaio qualificato consente l’utilizzo di donne e bambini la resistenza operaia all’introduzione delle macchine

Solfatara siciliana

1898 Disordini a Milano, barricate a porta Garibaldi. La repressione per opera del generale Bava-Beccaris … 80 morti …

Francia 1910

Congresso fondativo della CGdL

1900

1901

1904

Wedderburn, I diritti del lavoro, p. 95 “In Inghilterra il processo iniziò nel 1825, sebbene i Masters and Servants Acts, che sancivano l’illiceità penale dell’inadempimento del contratto di lavoro, non furono definitivamente abrogati fino al 1875” Il parlamento inglese introdusse dal 1871 al 1906 e modernizzò nel 1974 un esonero dalla responsabilità civile per l’effettuazione dello sciopero…

il codice penale sardo puniva “tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuizione del salario” art. 385 “tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386 il codice Zanardelli puniva solo i fatti di violenza e minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di lavoro (artt )

Tartufari, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento sociale e legislativo, Macerata 1893 Barassi, Sui limiti di una codificazione del contratto di lavoro, in Il Filangieri, XXIV, 1899 Vivante, I difetti sociali del Codice di commercio, in Riforma sociale, 1899 Vivante, La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in Critica sociale, XII, 1902 Lessona, La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro, Riv. Dir. Comm Ascoli, Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di recenti sentenze), Riv. Dir. Comm Ascoli, La riforma della legge sui probiviri, Riv. Dir. Comm. 1903

Renner Sinzheimer Khan-Freund Veneziani e Vardaro, La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavorista delle origini, in Quaderni Fiorentini n. 16, 1987 Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica, in Quaderni Fiorentini n. 17, 1988 Simitis, Diritto privato e disuguaglianza sociale: il caso del rapporto di lavoro, in DLRI, n. 69,2001, 47 ss.

Donne e fanciulli L , n L , n.247 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro L , n Legge sul riposo settimanale e festivo L , n.489 Orario di lavoro R.D , n. 692