Codice dei contratti pubblici Procedure negoziate 10 ottobre 2006 Alberto Mischi
Procedure la procedura aperta (art.55) Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta (art.55) la procedura ristretta (art.55/2) la procedura ristretta semplificata (art.123) la procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art.56) la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art.57) il dialogo competitivo (art.58)
Procedura negoziata Definizione La procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. (art.3/40 D.Lgs.163/2006)
Fasi delle procedure Le procedure di scelta del contraente si articolano in 1) determinazione a contrarre (art.11/2) 2) indizione della procedura 3) selezione dei partecipanti (art.11/3) 4) controllo a campione sul possesso dei requisiti (almeno 10 gg.) (artt. 6/11 e 48/1) 5) selezione della migliore offerta, valutazione dell’anomalia dell’offerta (artt.86, 87, 88 e 122/9) e aggiudicazione provvisoria (art.11/4)
Fasi delle procedure Le procedure di scelta del contraente si articolano in 6) verifica dell’aggiudicazione provvisoria (entro 30 gg.) (artt.11/5 e 12/1) 7) approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, cioè aggiudicazione definitiva (art.11/5) 8) verifica del possesso dei requisiti in capo al 1° e 2° classificato (almeno 10 gg.) (artt.6/11, 11/8, 41/4, 42/4 e 48/2) 9) efficacia dell’aggiudicazione definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti (art.11/8)
Fasi delle procedure Le procedure di scelta del contraente si articolano in 10) comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (artt.11/10 e 79) 11) svincolo cauzione provvisoria dei non aggiudicatari (entro 30 gg. dall’aggiudicazione) (art.75/9) 12) stipulazione del contratto (entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva efficace e comunque non prima di 30 gg. dalla comunicazione ai controinteressati) (artt.11/9 e 11/10)
Fasi delle procedure Le procedure di scelta del contraente si articolano in 13) eventuale approvazione del contratto (entro 30 gg. dal ricevimento del contratto da parte dell’organo di controllo) (art.11/11 e 12/3) 14) esecuzione del contratto dopo che è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal regolamento (art.11/12)
Entrata in vigore articoli 3, comma 7 articolo 53, commi 2 e 3 Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7 articolo 53, commi 2 e 3 articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1/2/2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare offerta sia inviato successivamente al 1/2/2007. (art.253/1-ter D.Lgs. 163/2006)
Entrata in vigore (art.1-octies/2 L. 228/2006) Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1/7/2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13/7/2006), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinati dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’art. 256, comma 1, D. Lgs.163/2006, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13/7/2006) e il 31/1/2007. (art.1-octies/2 L. 228/2006)
Appalti di lavori sotto soglia Procedura negoziata Appalti di lavori sotto soglia La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. (art.122/7 D.Lgs.163/2006)
Implicitamente abrogata ? Trattativa privata L’affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente per i lavori di importo non superiore a 100.000 euro da 100.000 a 300.000 euro nei casi dell’art.41 R.D.827/1924 (L.109/1994 art.24/1) Trasfusa nell'art.122/7 Implicitamente abrogata ?
Implicitamente abrogata ? Trattativa privata L’affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente per i lavori di importo superiore a 300.000 euro nel caso di ripristino di opere esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal RUP, rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento (L.109/1994 art.24/1) L’affidamento avviene mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto (L.109/1994 art.24/5) Implicitamente abrogata ?
Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. (art.56/1/A D.Lgs.163/2006) Rinviata al 1/2/2007 per gli appalti di lavori (art.253/1-ter)
Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi o forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi (art.56/1/B D.Lgs. 163/2006) Rinviata al 1/2/2007 per gli appalti di lavori
Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, limitatamente ai servizi, nel caso di servizi finanziari, assicurative e bancari e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o ristretta (art.56/1/C D.Lgs.163/2006) Rinviata al 1/2/2007 per gli appalti di lavori
Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara, nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo (art.56/1/D D.Lgs.163/2006) Rinviata al 1/2/2007 per gli appalti di lavori
Procedura negoziata con bando Le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari e per individuare l’offerta migliore con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (art.56/2 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata con bando La stazione appaltante nel corso della negoziazione garantisce parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto agli altri. (art.56/3 D.Lgs.163/2006) può prevedere nel bando che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati. (art.56/4 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo < 1.000.000 €. (art.57/2/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (art.57/2/B D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alla stazione appaltante (art.57/2/C D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di lavori La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purchè aggiudicati all’operatore economico che esegue tale opera alle seguenti condizioni i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento il valore complessivo dei lavori complementari è 50% del contratto iniziale (art.57/5/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di lavori La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario. (art.57/5/B D.Lgs.163/2006)
Appalti di lavori relativi ai beni del patrimonio culturale Procedura negoziata Appalti di lavori relativi ai beni del patrimonio culturale La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56, 57 e 122/7, anche per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 € nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. (art.204/1 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto. (art.57/3/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni. (art.57/3/B D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime. (art.57/3/C D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di forniture La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di una amministrazione straordinaria di grandi imprese. (art.57/3/D D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di servizi La procedura negoziata, senza bando, è ammessa qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. (art.57/4 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di servizi La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio purchè aggiudicati all’operatore economico che esegue tale opera alle seguenti condizioni i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento il valore complessivo dei servizi complementari è 50% del contratto iniziale. (art.57/5/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Appalti di servizi La procedura negoziata, senza bando, è ammessa per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario. (art.57/5/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando Ove possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzative desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. (art.57/6 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando La stazione appaltante invita contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione e sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando. (art.57/6 D.Lgs.163/2006)
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