ASPETTI SANITARI E VIGILANZA NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CANTIERI Dirigente Medico U.O. SPRESAL ASL RM H1 Dott. Stefano Battistini.

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ASPETTI SANITARI E VIGILANZA NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CANTIERI Dirigente Medico U.O. SPRESAL ASL RM H1 Dott. Stefano Battistini

CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO NEL SETTORE COSTRUZIONI NELL’ANNO 2004 DIVISI PER TIPO DI LAVORAZIONE

CASI DI MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE RICONOSCIUTI DALL’INAIL NEL SETTORE COSTRUZIONI NEL PERIODO 2001-2004

CASI DI M. PROFESSIONALI NON TABELLATE RICONOSCIUTE DALL’INAIL NEL SETTORE COSTRUZIONI NEL PERIODO 2001-2004 In aumento

SORVEGLIANZA SANITARIA E’ obbligatoria quando il lavoratore è esposto a particolari rischi, o addetto a determinate mansioni, per cui la legge prevede espressamente tale obbligo. Situazioni più comuni: Fattori di rischio e lavorazioni indicate nella tabella annessa al DPR 303/56 (voci non abolite) Attività che espongono a polveri silicee(DPR 1124/65) Attività che espongono ad amianto (D.Lgs. 277/91); Attività che espongono a rumore (D.Lgs. 195/06); Attività che espongono a rischi biologici, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, movimentazione manuale di carichi o lavori al videoterminale (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.); Attività che espongono a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.); Attività che espongono a vibrazioni (D.Lgs.187/05).

IL DATORE DI LAVORO Anche in caso di rischi per i quali non ricorre uno stretto obbligo di sorveglianza sanitaria, ove esistano condizioni di rischio residuo evidenti, attestate nel documento di valutazione dei rischi, e confortate dal giudizio del medico competente nello stesso documento, può attivare la sorveglianza sanitaria quale misura generale di prevenzione prevista dall’art.3 del D.Lgs. 626/94

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA -Prevista, e mirata ai rischi specifici, per i lavoratori esposti a qualcuno dei numerosi rischi, presenti in edilizia (rumore, fumi, polveri, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, ecc.), per i quali è obbligatoria. Finalità: a) individuare eventuali patologie proprie dell’operatore che possano aggravarsi con l’esposizione ai rischi lavorativi; b) individuare eventuali manifestazioni precoci di patologie dovute all’esposizione ai fattori di rischio.

SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA E’ effettuata dal MEDICO COMPETENTE (art. 16 e 17 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), a cura e spese del Datore di Lavoro; Si articola in: a) Visita medica preventiva; b) Visite mediche periodiche. Le suddette visite sono integrate da esami ed accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico Competente) e sono sempre concluse da un Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.

IL MEDICO COMPETENTE E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che: deve conoscere l’ambiente di lavoro; deve effettuare le visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori a rischio; deve tenere ed aggiornare la documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione, all’informazione e alla formazione dei lavoratori, all’organizzazione del pronto soccorso.

IL MEDICO COMPETENTE deve informare il lavoratore sugli accertamenti a cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve fornire copia degli accertamenti effettuati; deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’.

GIUDIZIO DI IDONEITA’ Conclude sempre una visita medica lavorativa, preventiva o periodica. Il lavoratore può essere giudicato: IDONEO IDONEO CON PRESCRIZIONI TEMPORANEAMENTE NON IDONEO NON IDONEO In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale si può presentare ricorso, entro 30 gg., allo SPRESAL territorialmente competente sul luogo di lavoro (art. 17 D.Lgs. 626/94), che deciderà in merito alla conferma, alla revoca o alla modifica del giudizio del Medico Competente.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL può inoltre con proprio provvedimento (disposizione) imporre la sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che siano soggette all’assicurazione contro le malattie professionali, quando tali lavorazioni siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai CC.NN.LL vigenti nell’unità produttiva e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori e dell’Azienda.

RISCHI PER LA SALUTE IN EDILIZIA DI TIPO FISICO: - Rumore - Vibrazioni DI TIPO CHIMICO: - Polveri - Fumi - Sostanze cancerogene - Sostanze nocive per contatto DI TIPO BIOLOGICO: - Batteri e Virus - Insetti LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: - Movimentazione manuale dei carichi - Posture - Ritmi; Stress.

RISCHIO RUMORE Il Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole. Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla durata dell’esposizione. A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa. In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc.

RISCHIO RUMORE D.Lgs. 195 del 10/04/2006, pubblicato nella G.U. N. 124 del 30/05/2006: pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della p. acustica istantanea ponderata in frequenza “C”; livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h): valore medio dei livelli di esposizione al rumore di una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 livello di esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h): valore medio dei livelli di espos. giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8h, definito dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2

RISCHIO RUMORE D. Lgs. 195/06 Valori limite di esposizione: LEX, 8h= 87 dBA e ppeak=140 dBC Valori superiori di azione: LEX, 8h= 85 dBA e ppeak=137 dBC Valori inferiori di azione: LEX, 8h= 80 dBA e ppeak=135dBC

RISCHIO RUMORE La riduzione dell’esposizione al rumore può essere attuata mediante differenti strategie di intervento; devono essere privilegiati gli interventi alla fonte. I provvedimenti attuabili sono: scelta di macchine e attrezzature meno rumorose; insonorizzazione delle seghe circolari, dei gruppi elettrogeni, dei compressori, ecc. riduzione dei tempi di esposizione al rumore; inform. e form. sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro ecc.

RISCHIO VIBRAZIONI Le vibrazioni in edilizia sono causate sia da strumenti vibranti manuali che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza elevata, interessano il segmento mano-braccio-spalla; le seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo intero. La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo, postura e contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Le manifestazioni principali sono rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario, artropatie, malattia di Dupuytren. I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI Rischio : VIBRAZIONI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D. Lgs. 187/2005 VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: Di norma annuale, quando l’esposizione supera il valore d’azione giornaliero: A(8)>2,5m/s2 mano-braccio; A(8)>0,5m/s2 corpo intero ACCERTAMENTI INTEGRATIVI EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO V. Al sistema mano-braccio (Uso di strumenti vibranti): Cold-Test con fotopletismografia digitale Rx arti superiori V. Al corpo intero (Conduzione di mezzi meccanici quali gru, escavatrici, ecc.): Es. clinico-funzionale del rachide Rx rachide, TAC, RMN

RISCHIO POLVERI E FUMI Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste di varia composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione, manipolazione di materiali polverulenti o friabili. Lavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica. Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni. Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi). Le misure di prevenzione consistono nell’utilizzo di sistemi di aspirazione (saldatura), di utensili a bassa velocità, nella bagnatura dei materiali, e nell’adozione di dispositivi di protezione individuale.

Rischio : POLVERI SENZA SILICE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: non previste VISITE MEDICHE CONSIGLIATE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: annuale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI CONSIGLIATI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Spirometria Biennale EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx Torace

Rischio : POLVERI CONTENENTI SILICE Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 1124/65 VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: annuale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Spirometria Rx Torace Annuale Annuale * EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO TAC - RMN NOTE: * La Periodicità annuale è prevista dalla normativa del 1965. Nelle attuali realtà lavorative sarebbe sufficiente un controllo quinquennale.

Rischio : SALDATURA (Fumi di saldatura + Radiazioni ultraviolette e infrarosse) Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.P.R. 303/56 (voci 19 F, 25 D e 46 B) VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: trimestrale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI CONSIGLIATI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Spirometria Visita oculistica Biennale Triennale EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx Torace

RISCHIO AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI Il lavoro in edilizia comporta l’utilizzo di svariate sostanze chimiche. Tra queste, oltre all’amianto, i possibili agenti cancerogeni sono rappresentati dal catrame, dal bitume e da alcuni tipi di oli minerali utilizzati come disarmanti. Il bitume e catrame sono presenti nei materiali usati per la pavimentazione delle strade, e per l’impermeabilizzazione di coperture e fondamenta. L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di fumi con idrocarburi policiclici aromatici, che si liberano durante l’utilizzo a caldo. La cancerogenicità del bitume da solo è in realtà molto dubbia (nessuno studio epidemiologico condotto su lavoratori esposti a solo bitume ha dimostrato effetti cancerogeni). Gli olii disarmanti hanno la funzione di facilitare la separazione fra il cassero ed il calcestruzzo. Sono miscele di olii che possono contenere residui di zinco e manganese, idrocarburi policiclici aromatici e a volte policlorobifenili.

Azione cancerogena sia per inalazione (quando vengono applicati a spruzzo), sia per contatto (quando vengono applicati con pennelli). Misure di prevenzione: sostituzione, ove possibile, con prodotti non nocivi; divieto di applicazione a spruzzo; uso di dispositivi di prevenzione individuale (respiratori, guanti, indumenti a perdere, ecc.).

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI Rischio : Agenti chimici pericolosi Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.Lgs. 626/94 Titolo VII-bis VISITE MEDICHE All’assunzione Periodicamente Alla cessazione del rapporto di lavoro PERIODICITA’: di norma annuale, ma variabile in base a val. Rischi e risultati Sorv. San. e decisa dal MC con adeguata motivazione ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Es. Ematochimici Altri acc. mirati al rischio specifico Come prima visita +Monitoraggio biologico mirato Di norma annuale. Alla cessazione c. Sanitarie trasmesse all’ ISPESL EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx torace Spirometria Vis. dermatologica NOTE: La Sorv. San. non è obbligatoria se la valutazione dimostra solo un rischio moderato. Negli altri casi lo è per esposizione ad agenti chimici pericolosi classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI Rischio : AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.Lgs. 626/94 Titolo VII VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: non definita dalla Legge ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Iscrizione in registro di esposizione Istituzione c. Sanitaria e di rischio Mirati al rischio specifico Non definita EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx torace, spirometria Altri mirati al rischio specifico NOTE: La Sorv. San. è obbligatoria per i lavoratori esposti in cui la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute. Alla cessazione del rapporto di lavoro il DDL invia la c. sanitaria e di rischio all’ISPESL. Alla cessazione dell’attività dell’azienda il DDL invia il registro di esposizione e le c. Sanitarie all’ISPESL e 1 copia del registro all’organo di vigilanza competente

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI Rischio : AMIANTO Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: D.Lgs. 277/91, D.P.R. 1124/65 e s.m.i., DM 21.1.87 VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: annuale ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Rx torace Spirometria con trasfert CO Esame citologico escreato Annuale EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Lavaggio bronchiale con es. citologico escreato NOTE: A norma del DM 21.1.87 nelle visite periodiche l’es. rx torace è sostituito da almeno tre indicatori scelti tra 1) corpuscoli dell’asbesto nell’espettorato, 2) siderociti nell’espettorato, 3) rantolini crepitanti basilari molto fini 4) insufficienza ventilatoria restrittiva, 5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas

SOSTANZE NOCIVE PER CONTATTO La seconda causa più frequente di malattia professionale nei lavoratori edili sono le dermatiti da contatto. Il meccanismo può essere di tipo irritativo oppure allergico (in questo caso oltre al potere sensibilizzante della sostanza risulta determinante anche la predisposizione individuale del lavoratore). La Dermatite irritativa è in genere causata da agenti chimici e il danno sulla cute avviene con meccanismo diretto e nella sede di contatto. Le sostanze acide ed alcaline sono quelle più spesso implicate in questa malattia professionale. La Dermatite allergica da contatto (DAC) può essere causata da metalli, quali cromo, cobalto, nichel (molto comuni in edilizia, in quanto questi metalli sono presenti sotto forma di sali nel cemento), oppure da materie plastiche (es.: resine epossidiche). Altre sostanze quali gli oli minerali esercitano l’azione dannosa con altri meccanismi (hanno potere cheratogeno) e possono indurre la formazione di acne e comedoni.

La prevenzione per queste patologie cutanee si basa principalmente sull’uso costante di guanti adatti o di creme barriera per evitare il contatto con gli agenti in causa. E’ importante evitare di tenere a lungo a contatto con la pelle stracci o indumenti sporchi e lavarsi accuratamente le mani utilizzando acqua e sapone oppure le apposite paste lavamani (mai solventi).

RISCHI BIOLOGICI - Il rischio biologico nei cantieri edili è rappresentato soprattutto dalla presenza nel terriccio o sul materiale sporco della Spora Tetanica che, penetrando nell’organismo, può provocare il tetano, una grave malattia anche mortale. La semplice vaccinazione con i dovuti richiami (ogni 10 anni) è sufficiente per evitare il rischio. In base alla legge 292/63 per i lavoratori edili tale vaccinazione è obbligatoria. - Le condizioni climatiche del lavoro all’aperto possono concorrere all’insorgenza di malattie infettive sia nei mesi invernali, per il freddo e l’umidità, sia nei mesi estivi per l’esposizione a calore eccessivo. La prevenzione si attua soprattutto facendo uso di un vestiario idoneo e con una buona organizzazione del lavoro alternando, quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli (troppo freddo o troppo caldo), i lavori faticosi con periodi di riposo.

Movimentazione manuale dei carichi Definizione Azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi che “in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso-lombari”. “tra l’altro” : nella movimentazione manuale di carichi vi sono altri tipi di rischio quali quelli di infortunio o per altri segmenti dell’apparato locomotore diversi dal rachide dorso-lombare (es. cumulative trauma disorders del tratto cervicale e degli arti superiori) o ancora per altri apparati (es. cardiovascolare).

Alcune cifre Negli Stati Uniti il low-back pain determina una media di 28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori; le patologie del rachide sono la principale causa di limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni e gli indennizzi per patologie professionali della colonna assorbono il 33% dei costi totali di indennizzo. In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, le affezioni croniche di gran lunga più diffuse.

Attività a rischio Specifici rischi lavorativi in diversi contesti in cui vi è un largo ricorso alla forza manuale: addetti all'edilizia, operatori mortuari, addetti all'industria ceramica, cavatori, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni di facchinaggio.

Anatomia del rachide

Funzionalità dei dischi intervertebrali Aumento pressione Fuoriuscita sostanze nutritive Diminuzione pressione Ingresso sostanze nutritive

Disturbi alla colonna Incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare

Fattori di rischio Carico Pesante Ambiente Spazio ristretto Attività Ingombrante Difficile da afferrare Contenuto: Pericoloso o in equilibrio instabile Obbliga movimentazione a distanza, torsione o inclinazione dorso Ambiente Spazio ristretto Pavimento: scivoloso, irregolare, instabile Soffitto basso Illuminazione Attività Frequente e ripetuta Distanze troppo grandi Ritmo non modulabile Lavoratore Inidoneità fisica Mancata informazione e formazione

626/94: Strategia d’azione Individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio Meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio Ausiliazione degli stessi processi, laddove ciò non sia possibile, e/o l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio Uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento Sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale Informazione e la formazione degli stessi lavoratori

Rischio : MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Riferimenti normativi per la sorveglianza sanitaria: Titolo V - D.Lgs. 626/94 VISITE MEDICHE All’assunzione Alla destinazione alla mansione A richiesta del lavoratore PERIODICITA’: 1-3 anni (da definire in base all’entità del rischio e alle condizioni fisiche di ciascun soggetto) ACCERTAMENTI INTEGRATIVI PRIMA VISITA VISITE SUCCESSIVE ACCERTAMENTI PERIODICITA’ Esame clinico-funzionale del rachide da definire in base all’entità del rischio e alle condizioni fisiche di ciascun soggetto EVENTUALI A GIUDIZIO DEL MEDICO Rx rachide Visita ortopedica TAC o RMN (in caso di sospetta ernia discale)

Possibili soluzioni