La permuta – art. 1552 cc. E’ il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente a un altro
Il contratto di permuta è un contratto: Consensuale In quanto si perfeziona con il consenso delle parti. Oneroso In quanto presuppone lo scambio tra due beni o diritti. A prestazioni corrispettive In quanto la prestazione di trasferire proprietà trova riscontro nel reciproco trasferimento. Ad effetti reali In quanto il consenso produce l’effetto traslativo. Di solito, ad esecuzione istantanea, nel senso che le prestazioni sono eseguite contestualmente.
Si differenzia dalla vendita perché lo scambio avviene in natura tra beni di analogo valore, senza che sia utilizzato il denaro. Nonostante ciò, alla permuta si applicano le norme stabilite per la vendita, in quanto compatibili (art.1555). • L’oggetto deve essere determinato o determinabile (art. 1346) • La causa è costituita dallo scambio e dall’utilità