FATTORIE DIDATTICHE Aspetti normativi

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FATTORIE DIDATTICHE Aspetti normativi Avv. Paola Grossi Giugno 2005

Realizzare sistemi adeguati di comunicazione con il consumatore per 1) rilegittimare l’attività agricola 2) illustrare il Patto con il consumatore

La diversificazione delle attività agricole che si realizza con lo svolgimento dell’attività didattica costituisce uno degli aspetti della multifunzionalità delle imprese agricole, valorizzato dalla normativa comunitaria e dalla legge di orientamento con la modifica dell’art.2135 c.c..

Sono considerate attività direttamente agricole, o principali, la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali. Sono parimenti qualificate agricole le attività connesse, di cui il successivo comma 3 fornisce l’elencazione di quelle tipiche.

Elemento di novità è costituito dal concetto secondo cui le attività agricole “principali” devono essere dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

La didattica è espressione della multifunzionalità dell’agricoltura, riconosciuta e valorizzata dalla legge di orientamento. Questo tipo di attività rientra, ai sensi dell’art.2135 c.c. comma 3, modificato dal d.lgs. 228/2001, nelle attività agricola per connessione come fornitura di servizi.

Perché possa considerarsi attività agricola per connessione deve essere svolta con determinate modalità Connessione soggettiva Deve essere effettuata da un imprenditore agricolo, iscritto al registro delle imprese, che svolge comunque un’attività agricola principale (coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura) ai sensi dell’art.2135 c.c. commi 1 e 2.

2. Connessione oggettiva individuata a) per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti trasformati provengano prevalentemente dalla attività agricola principale.

b) Per la fornitura di beni e servizi nella circostanza che sia svolta mediante attrezzature e risorse normalmente utilizzate nello svolgimento dell’attività principale: “attrezzature”: tutti i beni che fanno parte dell’azienda: immobili, mobili, attrezzature, scorte; “risorse”: naturali e “umane” quindi anche con il lavoro dell’imprenditore, dei familiari, partecipi dell’impresa familiare, dei dipendenti.

Le aziende coinvolte nella rete delle fattorie didattiche devono rispondere a dei requisiti standard minimi di carattere strutturale che risultano previsti dalla maggior parte delle normative regionali (di livello normalmente non legislativo) adottate sull’argomento.

Spesso è inoltre stabilito un protocollo operativo per qualificare i livelli qualitativi dell’offerta formativa, prevedendo non solo corsi di formazione, ma altresì l’organizzazione preventiva della visita con la scuola, la realizzazione di materiale informativo e didattico nonché di schede di valutazione della visita.

Tutte le regioni che hanno disciplinato l’attività didattica in fattoria prevedono un accreditamento regionale, da conseguire previa domanda ed adeguamento ai requisiti previsti, tra cui il corso di formazione. L’intento è quello di realizzare una rete con sufficienti garanzie qualitative e standards uniformi.

I requisiti sono parzialmente diversi, a seconda delle modalità di svolgimento delle visite. Se i visitatori restano sempre negli spazi aperti dell’azienda occorrerà 1. Rispettare norme di sicurezza per quanto riguarda le attrezzature ed i mezzi tecnici (concimi, fitofarmaci, ecc.) che dovranno essere sempre adeguatamente custoditi e non lasciati alla portata dei visitatori

Assicurare adeguata pulizia dei luoghi esterni prossimi al centro aziendale, mantenendoli liberi da materiali di ingombro o rifiuti, anche al fine di evitare impressioni di disordine 3. Disporre di servizi igienici adeguati, con acqua potabile

4. Disporre di materiale di primo soccorso: di solito il riferimento è alle disposizioni applicative del d.lgs. 626/1994 (considerato adeguato sotto il profilo del contenuto) 5. Far rispettare il divieto di toccare le attrezzature agricole e gli animali e di accedere nei locali dove sono custoditi animali

6. Assicurarsi che la scuola si sia fatta rilasciare dichiarazione di autorizzazione dei genitori o da chi ne fa le veci, con indicazione di eventuali allergie anche non alimentari. 7. Alcune regioni prevedono che sia sempre possibile rendere disponibile anche un locale coperto

Se i visitatori si accolgono in un locale chiuso e non si fornisce la merenda occorrono Comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art.19 della L. 241/1990. Se è prevista la procedura di accreditamento regionale la comunicazione è sostituita dalla domanda ma non è previsto il silenzio assenso

2. Autorizzazione di pubblica sicurezza, da richiedere con domanda al sindaco ai sensi dell’art. 68 del R.D. 773/1931. Comprende l’accertamento, oltre che dei requisiti in materia di buona condotta e certificazione antimafia, di quelli relativi all’agibilità dei locali per motivi di sicurezza: l’accertamento, per i locali con meno di 200 persone, è semplificato e largamente rimesso al libero apprezzamento dell’autorità procedente.

3. Le norme regionali in genere non fanno specifico riferimento a questa disposizione ma si limitano a prescrivere il rispetto delle norme di sicurezza “vigenti”. 4. In alcune regioni è previsto che il richiedente produca una dichiarazione di un professionista abilitato che relazioni in merito.

5. Dovrebbero comunque osservarsi le misure richieste ai fini della prevenzione incendi (uscite di sicurezza, 1 o 2 in base ai mq.; insegne uscite e estintore; impianti elettrici; porta tagliafuoco se vicina alla cucina). Disponibilità di materiale di primo soccorso: di solito il riferimento è alle disposizioni applicative del d.lgs.626/1994.

7. Acqua potabile e servizi igienici adeguati al numero dei partecipanti, compresi, in alcune normative regionali, specificamente i servizi per portatori di handicap. 8. Sono inoltre richiesti tutti gli altri requisiti previsti in caso di accoglienza all’aperto. 9. Lo spazio chiuso per ospitare i partecipanti può anche coincidere con quello per la merenda, se viene fornita; l’utilizzazione del locale a questo scopo non comporta cambio di destinazione d’uso rispetto a quella agricola.

10. Se sono necessari interventi edilizi, ai sensi della L 10. Se sono necessari interventi edilizi, ai sensi della L. 443/2001, e salvo che le regioni non abbiano stabilito diversamente, è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività per gli interventi edilizi minori, le ristrutturazioni edilizie che comportino anche demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, interventi specificamente disciplinati da piani attuativi dei comuni che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, ecc.

11. Se, oltre all’attività didattica, si vuole vendere direttamente prodotti ai visitatori, anche all’interno dell’azienda, occorrerà osservare la normativa in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli e quindi effettuare la relativa comunicazione ed osservare la procedura prevista dall’art. 4 del d.lgs.228 e successive modificazioni.

Se si fornisce la merenda, che dovrebbe essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti tipici locali, occorrono, oltre ai predetti requisiti, i seguenti: 1. Accurata pulizia e igiene del locale in cui si effettua la preparazione della merenda, che potrebbe, per analogia con l’agriturismo, essere anche la cucina dell’abitazione.

Autorizzazione igienico sanitaria specifica dei locali da richiedere alla autorità sanitaria competente ai sensi della L. 283/1962 e del D.P.R. 327/1980. 3. Libretto sanitario, ove ancora richiesto a livello regionale (L. 283/1962 e del D.P.R. 327/1980).

4. Manuale aziendale di autocontrollo e corretta prassi igienica (rispetto delle norme del d.lgs.155/1997 - HACCP). La somministrazione in azienda di alimenti e bevande è attività diversa dalla vendita diretta e quindi l’autorizzazione sanitaria ottenuta per svolgere la vendita diretta non è sufficiente ai fini della somministrazione delle merende.

Normativa nazionale di riferimento Svolgimento dell’attività Art.2135 codice civile Requisiti edilizi Regolamenti urbanistici ed edilizi comunali L.21/12/2001 n.443 Norme di sicurezza T.U. 18/6/1931, n. 773, e successive modificazioni, in particolare d.P.R. 28/5/2001 n. 311, art. 68, 80; R.D. 6/5/1940, n. 635 art.141 - 145. D.lgs. 19/9/1994, n. 626

Requisiti igienico sanitari L. 30/4/1962 n. 283; D.P.R 26/3/1980 n. 327 D.Lgs. 26/5/1997 n. 155 Vendita diretta Art. 4 d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni e integrazioni

Segnalazioni dell’azienda che ne facilitino l’accesso In diverse disposizioni regionali sono richiesti ulteriori adempimenti. In particolare Segnalazioni dell’azienda che ne facilitino l’accesso Parcheggi per gli automezzi Percorso di visita, per evitare che i visitatori, soprattutto i piccoli, vadano in luoghi dove non è garantita la sicurezza loro e/o degli animali

Polizza assicurativa per i danni a terzi, che contempli specificamente le ipotesi di visitatori, anche minori, presenti in azienda a scopo didattico-culturale Adeguati spazi dove i bambini possono anche utilizzare giochi Predisposizione di spazi, recintati opportunamente, dove possono essere collocati animali per l’osservazione ravvicinata

Predisposizione di locali dove poter effettuare, anche con la partecipazione attiva dei visitatori, procedimenti semplici per la realizzazione di prodotti agricoli o alimentari Disponibilità di supporti didattici Schede di valutazione della visita

Organizzazione preventiva della visita e in qualche caso presentazione dell’azienda ai visitatori con supporti e diapositive presso la scuola Appare opportuno redigere contratto – tipo che specifichi i vari aspetti della visita, orari, modalità, elementi riguardanti i bambini (numero, età, allergie, handicap, ecc.), costo.

REGIME TRIBUTARIO IMPRESE AGRICOLE Le prestazioni di servizi sono soggette ad un regime fiscale di tipo forfettario, in quanto attività agricole per connessione ai sensi dell’art. 2135 c.c., terzo comma.

IMPOSTE DIRETTE Ai fini dell’IRE per le prestazioni di servizi, svolte utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’impresa agricola, quali le attività didattiche, la determinazione del reddito è effettuata in modo forfettario: la base imponibile è costituita dal 25% dei corrispettivi annotati ai fini dell’IVA.

IVA Occorre tenere una contabilità separata in quanto non si applicano le percentuali di compensazione. Per tutte le prestazioni di servizi lo specifico regime forfettario prevede che l’imposta da versare è determinata nella misura del 50% di quella applicabile alle operazioni imponibili.

L’aliquota applicabile sulla prestazione considerata nel suo complesso, comprensiva della eventuale somministrazione della merenda, è del 20% Se esiste un sistema di accreditamento regionale dell’attività didattica svolta dalle imprese agricole, comprensivo di controlli preventivi e successivi, secondo alcune interpretazioni, si potrebbe usufruire dell’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni didattiche ai sensi dell’art. 10, n. 20, del D.P.R. 633/1972.

IMPRESE AGRITURISTICHE IMPOSTE DIRETTE Si applica il regime forfettario che prevede la determinazione del reddito nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini IVA. IVA Se la prestazione è effettuata fornendo anche vitto ed alloggio, si applica l’aliquota del 10%.

Se si fattura autonomamente la prestazione didattica si possono prevedere due ipotesi: non esiste un sistema regionale di accreditamento e controllo: l’aliquota applicabile è del 20% se esiste un sistema regionale di accreditamento e controllo specifico per l’attività didattica: secondo alcune interpretazioni si potrebbe usufruire dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 20, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni.