Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo Giancarlo Rando - a.a. 2009-2010
Atti aventi forza di legge La Costituzione prevede due casi in cui l’esercizio (non la titolarità) della funzione legislativa spetta al Governo: 1. decreti legislativi (art. 76 Cost.) - una legge del Parlamento trasferisce al Governo l’esercizio della funzione legislativa; 2. decreti legge (art. 77 Cost.) - il Governo decide nei casi straordinari di necessità e urgenza, salva successiva conversione in legge del Parlamento.
Atti aventi forza di legge Decreti legislativi Il procedimento previsto dall’art. 76 Cost. per i decreti delegati si articola in due fasi nettamente distinte: a) legge di delegazione b) decreto legislativo
Atti aventi forza di legge Decreti legislativi a) legge di delegazione (art. 14, l. 400/1988) legge ordinaria del Parlamento; approvata con iter legislativo ordinario in Assemblea (art. 72 c. 4° Cost.); è sempre ammessa la revoca della delega da parte del Parlamento.
Atti aventi forza di legge Decreti legislativi a) legge di delegazione Contenuti necessari (art 76 Cost.): oggetto principi e criteri direttivi limitazione temporale.
Atti aventi forza di legge Decreti legislativi b) decreto delegato (art. 14, l. 400/1988) fonte primaria del diritto; subordinato alla legge di delegazione, nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione; deliberato dal Consiglio dei ministri; emanato con dPR; emanato con la denominazione “decreto legislativo”; preceduto da un preambolo.
Atti aventi forza di legge Testi unici Raccolgono e ordinano materiali legislativi anteriori, collegati da omogeneità di materia, ma emanati in tempi diversi. Rispondono non ad un’esigenza di nuova produzione legislativa, ma di chiarificazione e organizzazione di materiale già esistente. Classificazione: a) testi unici meramente compilativi b) testi unici innovativi.
Atti aventi forza di legge Decreti legge (art. 77 Cost.) Presupposti: casi straordinari di necessità e urgenza. Procedura: 1. emanazione del decreto legge; 2. approvazione della legge di conversione da parte del Parlamento; 3. perdita di efficacia del decreto non convertito.
Atti aventi forza di legge Decreti legge 1. Procedura di emanazione del decreto legge (art. 15, l. 400/1988) a) deliberazione del Consiglio dei ministri; b) emanazione con dPR; c) pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale entrata in vigore immediata del decreto (non c’è vacatio) decorrenza del termine di 60 giorni per la conversione conclusione della fase di formazione del decreto e inizio di quella della conversione; d) presentazione del decreto alle Camere.
Atti aventi forza di legge Decreti legge 2. Legge di conversione a) legge ordinaria del Parlamento; b) per la sua approvazione le Camere, anche se sciolte, devono riunirsi entro 5 giorni dalla presentazione (art. 77 c. 2° Cost.); c) si compone di un articolo: “è convertito in legge il decreto legge …”; d) può comunque modificare il decreto.
Atti aventi forza di legge Decreti legge 3. Perdita di efficacia del decreto non convertito (art. 77 c. 3° Cost.): “I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”. Perdita di efficacia ex tunc (dall’origine) “Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
Atti aventi forza di legge Decreti legge Reiterazione Approvazione di un decreto legge identico o di contenuto analogo a quello di un decreto decaduto prassi assai diffusa sino al 1996; dichiarata incostituzionale con la sent. n. 360 del 1996, a meno che: il decreto reiterato non si basi su nuovi presupposti di necessità e urgenza le nuove disposizioni siano diverse da quelle contenute nel decreto non reiterato.
Atti aventi forza di legge Decreti legge Responsabilità del Governo per mancata conversione: a) responsabilità politica ex art. 94 Cost.; b) responsabilità ministeriale ex art. 96 Cost.; c) responsabilità dei Ministri per danno erariale; d) responsabilità civile dei ministri, quando il decreto legge non convertito abbia determinato un danno ingiusto (art. 2043 c.c.).
Regolamenti governativi Fonte del diritto secondaria Fondamento costituzionale: sino al 2001 art. 87, c. 5, Cost. adesso anche art. 117, c. 6, Cost. Fondamento legislativo: preleggi: artt. 3 e 4 art. 17 della l. 400 del 1988
Regolamenti governativi e ministeriali Fondamento legale Regolamenti del Governo: art. 17, l. 400/88 Reg. dei Ministri o di autorità sottordinate al Ministro: si fondano su singole leggi ordinarie e non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti del Governo (art. 17, c. 3, l. 400/88)
Regolamenti governativi Procedimento Proposta di uno o più Ministri Parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato Delibera del Consiglio dei ministri Emanazione come d.P.R. Visto e registrazione Corte dei Conti Pubblicazione in G.U.
Regolamenti ministeriali Procedimento Emanazione da parte del Ministro come D.M. Previo parere Consiglio di Stato Comunicazione al Presidente del Consiglio (può sospenderli o provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri) Controllo Corte dei Conti Pubblicazione in G.U.
Regolamenti governativi Tipologia Art. 17, c. 1, l. 400/1988: Esecuzione Attuazione Indipendenti Organizzazione
Regolamenti governativi Regolamenti di esecuzione Norme che assicurano l’operatività della legge e degli atti con forza di legge e, ora, dei regolamenti comunitari
Regolamenti governativi Regolamenti d’attuazione Sono adottati per l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi (non dei decreti legge) recanti norme di principio
Regolamenti governativi Regolamenti indipendenti Sono emanati nelle materie in cui si ha una lacuna non coperta dalla legge o da atti aventi forza di legge e non è prevista una riserva di legge
Regolamenti governativi Regolamenti di organizzazione Servono per dare la disciplina organizzativa della P.A. Esiste in materia una riserva di legge relativa cui si accompagna ora il c. 4-bis dell’art. 17 l. 400/1988 che delegifica la disciplina del settore
Regolamenti governativi Regolamenti delegati Scopo: delegificazione di materie non coperte da riserva di legge assoluta La legge stabilisce “le norme generali regolatrici della materia” e dispone l’abrogazione delle norme legislative precedenti facendo decorrere l’effetto abrogativo dalla data di entrata in vigore del regolamento (c. 2, art. 17, l. 400/1988) In seguito la materia è disciplinata dal regolamento