“CAPACITA' DI ADATTAMENTO” LA NECESSARIA “CAPACITA' DI ADATTAMENTO” DEL TURISTA ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
GIUDICE DI PACE DI ROMA, sez. IV Sentenza del 18 giugno 2005 Giud. Cosenza V.C. e altri (Avv. Uttaro) c. Primatour s.r.l. (Avv. Giuffrida)
Massima I I disagi generici che i turisti lamentino di avere sofferto durante lo svolgimento di un viaggio, non supportati da specifici elementi che consentano di provare colpa dell'organizzaizone del pacchetto turistico, non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale e non configurano un danno da vacanza rovinata.
del grande affollamento in un periodo di alta stagione, Massima II I disagi sofferti da turisti durante il godimento di una vacanza a causa del grande affollamento in un periodo di alta stagione, così come le conseguenze derivanti dalla scarsa capactà di adattamento alle abitudini in una nazione diversa dall'Italia, per usi, costumi e cucina, non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio e non consentono di configurare un danno da vacanza rovinata.
Chiedono risarcimento SOGGETTI ATTORI CONVENUTO Turisti scontenti (V.C. e altri) Primatour s.r.l. Chiedono risarcimento del danno da vacanza rovinata Rigetta la domanda perché infondata
Ricostruzione grafica dei fatti 1 Gli attori lamentano numerosi disagi e inconvenienti durante una vacanza in Tunisia Gli attori citano in giudizio la società Primatour per danno da vacanza rovinata
Ricostruzione grafica dei fatti 2 Primatour rigetta le accuse
Ricostruzione grafica dei fatti 3 Tentativo senza esito di conciliazione tra le parti
Ricostruzione grafica dei fatti 4 Fase istruttoria Un testimone dell'attore non ravvisa danno da vacanza rovinata
Ricostruzione grafica dei fatti 5 Decisione di procedere in giudizio
Ricostruzione grafica dei fatti 6 Dispositivo: il G.D.P. rigetta la domanda dell'attore perchè infondata il G.D.P. dispone che le spese processuali siano compensate tra le parti
Schema della ricostruzione grafica dei fatti Tentativo conciliatorio fallito Fase istruttoria Domanda riconvenzionale del convenuto Causa trattenuta in decisione Domanda dell'attore Decisione del G.D.P. a favore del convenuto
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE 1.Mancanza di disservizi o inadempimenti imputabili alla convenuta società 2.Genericità dei disagi sofferti non idonei a configurare il danno per il quale si reclamava il risarcimento D.Lgs.111/95, art.14 (ora D.Lgs.206/05,art.93) In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE 3. Gli attori non hanno ricevuto danni alla salute D.Lgs.111/95,art.17(ora D.Lgs.206/05,art.96) L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16 (Responsabilità per danni alla persona e Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Reali motivazioni della vacanza rovinata Periodo delle ferie in alta stagione e quindi grande affollamento Scarsa capacità di adattamento alle abitudini di una nazione diversa dall'Italia per usi, costumi e cucina
CONCLUSIONI La domanda dell'attore è fondata sul comma 1 dell'art. 94 e sul comma 1 dell'art.95 del D.LGS 206/05, mentre la domanda riconvenzionale del convenuto si basa sul comma 1 dell'art. 96 al medesimo D.LGS. Il G.D.P. rigetta la domanda attrice poiché la mancata o l'inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore e non al venditore, il quale non ha quindi responsabilità. Il G.D.P. ha anche una funzione conciliativa tra le parti che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore. Nella causa in esame il tentativo conciliatorio è fallito, perciò essa è stata trattenuta in decisione.