NORME PRATICHE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN AMBITO UNIVERSITARIO 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
IL QUADRO NORMATIVO Il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 03/04/2006 n°152 (per i rifiuti speciali e assimilabili agli urbani) con s.m.i. D.P.R. 254/2003 (per i rifiuti sanitari) D.L.vo 230/95 s.m.i. (per i rifiuti radioattivi) Assimilabili: definiti dal regolamento comunale su base di linee guida statali e/o regionali. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Dimensione e articolazione Il Decreto Legislativo è costituito da: • 318 articoli, suddivisi in: – 6 “parti” I: disposizioni generali II: VAS, VIA (ed IPPC) III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque IV: rifiuti e bonifiche V: tutela dell’aria VI: danno ambientale • 45 allegati 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Norme abrogate e sostituite Sono espressamente abrogati (e sostituiti) in particolare: • l’art. 6 della Legge n. 349/1986 (VIA statale) • il D.P.R. 12 aprile 1996 (VIA regionale) • la Legge n. 183/1989 (difesa del suolo) • la Legge n. 36/1994 (risorse idriche) • il D.Lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque) • il D.M. n. 367/2003 (limiti sostanze pericolose nelle acque) • il D.Lgs. n. 22/1997 (rifiuti) • il D.P.R. 203/1988 (emissioni industriali) • il D.M. 12 luglio 1990 (linee guida per le emissioni industriali) • il D.M. n. 44/2004 (composti organici volatili) • quel che restava della Legge n. 615/1966 (antismog) • il D.P.R. n. 1391/1970 (emissioni degli impianti termici) • il D.P.C.M. 8 marzo 2002 (caratteristiche dei combustibili) 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Norme non abrogate Restano in vigore in particolare: • in materia di rifiuti: – “mezzo” D.Lgs. n. 95/1992 (oli usati) – il D.Lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura) – il D.Lgs. n. 209/1999 (policlorodifenili e policlorotrifenili) – il D.Lgs. n. 36/2003 (discariche) – il D.Lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi) – il D.Lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso) – il D.Lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori) – il D.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari) – il D.Lgs. n. 133/2005 (incenerimento e coincenerimento) – il D.Lgs. n. 151/2005 (RAEE) 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Parte Quarta Rifiuti e Bonifiche Espressamente abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 22/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ” Nonché, implicitamente, il: decreto ministeriale n. 471/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni” 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Obiettivo della gestione dei rifiuti Minimizzare il rischio per gli operatori, per la salute pubblica (utenti) e per l’ambiente Minimizzare le quantità prodotte di rifiuti per ogni tipologia Differenziare e separare i contenitori rispettando le tipologie, individuare le zone di raccolta ed i percorsi idonei Smistare le tipologie nella zona adibita a deposito rifiuti e accorta gestione della stessa Individuare il metodo più efficace nel rispetto dei principi economici e legislativi, avviando il più possibile al recupero o al riciclo 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Definizioni Rifiuto: qls sost od oggetto rientrante nell’allegato A (parte IV del D.Lgs. N°152) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; Detentore: il produttore (quello iniziale o chi a pretrattato e/o mescolato e/o mutato la natura o composizione iniziale) dei rifiuti o il soggetto che li detiene Gestione: raccolta (prelievo, cernita, e raggruppamento per l’op successiva), trasporto, recupero e smaltimento (compreso il controllo delle suddette op) 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Definizioni Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi; produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee; smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B; recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C; 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Classificazione dei rifiuti A ciascun rifiuto prodotto viene attribuito un codice, desumibile dal Catalogo dei Rifiuti Europeo (CER) – Allegato A Ciascun codice presente nel catalogo è legato al processo produttivo che lo ha generato Rifiuti: urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi R. Urbani: domestici anche ingombranti, assimilati, spazzamento strade, giacenti su aree pubbliche, vegetali da aree verdi, cimiteriali Raccolta differenziata: raccolta idonea a raggruppare i r. urbani solidi ed assimilabili in frazioni merceologiche omogenee R. da differenziata su “isola ecologica”: batterie o pile, farmaci scaduti, lampade neon, toner e cartucce stampanti, oli e grassi di cottura, r. compostabili, ingombranti, vetro, imballi in plastica, metallo, carta e cartone, frigoriferi, componenti elettronici, polistirolo per imballaggi R. speciali: allegato A vedi elenco, si dividono in pericolosi (con asterisco) e non pericolosi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Classificazione I rifiuti sono classificati: secondo l'origine: rifiuti urbani rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità: rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
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Classificazione Sono rifiuti urbani: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Classificazione Sono rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; il combustibile derivato da rifiuti; i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Oneri e responsabilità a carico delle strutture produttrici La responsabilità del produttore o detentore è esclusa: In caso di conferimento al servizio di pubblica raccolta; In caso di conferimento a terzi autorizzati, una volta ricevuto il formulario di identificazione per il trasporto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento (copia originale) Non sono soggetti a privativa. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco dell’allegato D parte IV del decreto sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte IV 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Autorizzazione unificata I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio … L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa … L’autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile … 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Modifiche di ruoli e competenze Albo nazionale gestori ambientali • L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 22/1997, diventa Albo nazionale gestori ambientali • Aumentano le categorie di iscrizione all’Albo: recuperatori in regime semplificato trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi di modiche quantità importatori di MPS per siderurgia firmatari di accordi di programma • Aumentano i compiti: elenco delle autorizzazioni registri dei recuperatori in regime semplificato 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Cosa è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; l’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ovvero lo sversamento degli stessi negli scarichi fognari; Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; Lo smaltimento abusivo, ovvero l’uso del cassonetto come modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Deposito temporaneo Raggruppamento effettuato prima della raccolta presso la struttura produttrice (per tipi omogenei rispettando le norme tecniche di etichettatura e imballaggio) ; Limite temporale e quantitativo (alternativo a scelta): R.s. pericolosi: non sup a 10 mc o cadenza almeno bimestrale; R. sanitari: entro 5 gg per quantitativi sup ai 200 litri/gg o 30gg se sotto i 200 L/gg R.s. non pericolosi: non sup a 20 mc o cadenza almeno trimestrale; 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Registro di carico e scarico Obbligo di tenuta: ente produttore di rifiuti pericolosi; Caratteristiche: fogli numerati e vidimati dalla Camera di commercio, indicazione delle caratteristiche quali-quantitative ed eventuali classi di pericolosità (se r.s.pericolosi); Modalità: produttori almeno entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, deve essere tenuto presso ogni struttura produttrice e conservato per almeno cinque anni, 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Quantificazione dei rifiuti sul registro Art. 190, comma 9: • Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o» quindi: • (in kg o in litri o in metri cubi) 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Formulario di identificazione dei rifiuti Documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto dalla struttura produttiva all’impianto di destinazione finale; Deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto, e controfirmato dal trasportatore. Le copie devono essere conservate per cinque anni e costituiscono parte integrante del registro di carico/scarico. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
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Comunicazione annuale (MUD) Consegna alla Camera di commercio entro il 30/04 su supporto cartaceo o su floppy-disk; I rifiuti devono essere identificati dal CER Vengono indicate le quantità prodotte e smaltite di rifiuti speciali dalle singole unità produttrici 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Adempimenti amministrativi Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Sommario Registri di carico e scarico Mud Formulari di identificazione 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188) Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: Autosmaltimento dei rifiuti Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione Utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t Esportazioni di rifiuti 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere – comunicazione alla Regione) 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Oneri dei produttori e dei detentori (art. 188) CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14 E D15), la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che quest’ultimi ricevano, oltre al formulario, il CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni da D1 a D12 Le relativa modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero dell’Ambiente che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183, c. 1, lett. m) Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti CONDIZIONI NON PERICOLOSI PERICOLOSI assenza di determinate sostanze effettuato per tipi omogenei nel rispetto delle relative norme tecniche; effettuato per tipi omogenei nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; Rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183, c. 1, lett. m) DURATA e QUANTITA’ NON PERICOLOSI PERICOLOSI 3 MESI indipendentemente dalla quantità 2 MESI Quantitativo in deposito raggiunge i 20 m3 e comunque deposito non superiore a 1 anno Quantitativo in deposito raggiunge i 10 m3 e comunque deposito non superiore a 1 anno 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Deposito temporaneo conto terzi (art. 208 – Autorizzazione Unica) Comma 17 Fatti salvi l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte dei soggetti ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo 188, c. 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore sia dell’affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro le 24 ore 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
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Registri di carico e scarico (art. 190) Definizione dei soggetti obbligati Chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione Chi svolge operazioni di recupero e smaltimento I produttori di rifiuti pericolosi I produttori di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali e artigianali I produttori di rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi L'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997 prevedeva che «I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.» Il successivo art. 18, sempre del d.lgs. n. 22/1997, al comma 2, lett. m), stabiliva che «Sono inoltre di competenza dello Stato: ...... m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;». In attuazione di tale seconda disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 1/4/1998, n. 148 «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», il quale, in piena rispondenza con quanto previsto dal sopraccitato art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 22/1997 (né peraltro poteva essere altrimenti), all'art. 1, comma 2, stabiliva che «Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.». Il 26 aprile 2006 è entrato in vigore (quasi tutto) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» il quale abroga espressamente il d.lgs. n. 22/1997 (art. 264, comma 1, lett. i)) e all'art. 190 disciplina il registro di carico e scarico dei rifiuti. In particolare il comma 1 di questo articolo prevede che: «I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.». Il successivo comma 7 del medesimo articolo inoltre prevede che: «La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.». Il diverso contenuto delle due disposizioni normative, e cioè l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997 e l'art. 190, comma 1, del d.lgs. 152/2006, evidenzia la volontà del legislatore primario di non prevedere più, fin da subito, l'obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico. D'altrocanto, lo stesso legislatore si è premurato di inserire direttamente nel dettato normativo la disciplina di riferimento, infatti al successivo comma 6, sempre dell'art. 190, ha previsto che «I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.». Appare quindi infondata, e frutto di una forzatura interpretativa, la tesi secondo la quale l'obbligo di vidimazione permarrebbe in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.m. 1/4/1998, n. 148. Infatti se è pur vero che tale decreto è stato, transitoriamente, fatto salvo dal comma 7 dell'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 (in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale che disciplina la materia), resta il fatto che in quanto atto di normazione secondaria non può essere in contrasto (ma in realtà dovendosi adeguare) con quanto previsto dalla disposizione legislativa dalla quale lo stesso trae legittimità. Conseguentemente, considerato il contenuto delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 in precedenza citate, si può giungere alla conclusione che a partire dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo non è più obbligatoria la vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. 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Registri di carico e scarico Soggetti esonerati: Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore ad euro ottomila Consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti (Conai, Consorzi di filiera del sistema Conai, Polieco, Cobat, Coou ecc.) … e i liberi professionisti, non strutturati in imprese o enti, produttori di rifiuti pericolosi (medici, dentisti ecc.) 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Registri di carico e scarico Legge Comunitaria 2005 – L. 29/2006 11. Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi. 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997. 2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Registri di carico e scarico Tempistica delle annotazioni Produttori – Trasportatori – Intermediari 10 giorni lavorativi Impianti 2 giorni lavorativi Registrazioni effettuate da associazioni di categoria: Cadenza mensile Raddoppio dei limiti quantitativi al di sotto dei quali è ammessa la delega ad associazioni di categoria o loro società di servizi: 10 t di rifiuti non pericolosi 2 t di rifiuti pericolosi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Registri di carico e scarico I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri, integrati con i relativi formulari di identificazione, devono essere conservati per 5 ANNI dalla data dell’ultima registrazione (ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato). 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Registri di carico e scarico I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA . Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Registri di carico e scarico Disposizione immediatamente applicabile: Nell’allegato C, C-1, sezione III, lettera c) del D.M. 148/98, dopo le parole “in litri” la congiunzione “e” è sostituita dalla disgiunzione “o”. Pertanto non è più necessario indicare la quantità dei rifiuti anche in metri cubi! 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (art. 189) Diversa definizione dei soggetti obbligati: Chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione Chi svolge operazioni di recupero e smaltimento I produttori di rifiuti pericolosi I Consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale Soggetti esonerati: Tutti i produttori di rifiuti speciali non pericolosi I produttori di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni industriali e artigianali I produttori di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue e da abbattimento di fumi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale Soggetti esonerati: Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore ad euro ottomila, anche se hanno prodotto rifiuti pericolosi. I produttori di rifiuti pericolosi limitatamente alle quantità conferite, previa apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Formulario di identificazione (art. 193) Durante il trasporto effettuato da enti e imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore origine, tipologia e quantità del rifiuto impianto di destinazione data e percorso dell’istradamento nome e indirizzo del destinatario 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
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Formulario di identificazione Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che, a sua volta, provvede entro tre mesi a trasmetterne una al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Formulario di identificazione ECCEZIONI Rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico Trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore ai 30 Kg o 30 litri effettuati, in modo occasionale e saltuario, dal produttore dei rifiuti stessi. Non c’è obbligo di emissione del formulario, in quanto non è considerata TRASPORTO, la movimentazione di rifiuti in aree private. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Formulario di identificazione Il formulario di identificazione sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al D.M. 392/96 (documento di accompagnamento degli oli minerali esausti). Le disposizioni relative al formulario non si applicano inoltre alle fattispecie disciplinate dal D. Lgs. 99/92 relativo ai fanghi in agricoltura. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
La Microraccolta Raccolta di rifiuti da parte di un unico trasportatore presso più produttori o detentori, effettuata con lo stesso automezzo. Deve essere svolta nel più breve tempo possibile Sul formulario devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste, nello spazio relativo al percorso Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dovrà essere indicato il percorso realmente effettuato. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
SOSTA La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo e gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
SANZIONI (art. 258) MUD Mancata presentazione o comunicazione incompleta o inesatta: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 160 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
SANZIONI Registro di carico e scarico Omessa tenuta registro rifiuti non pericolosi Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500 Omessa tenuta registro rifiuti pericolosi Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
SANZIONI Registro di carico e scarico - Imprese che occupano meno di 15 unità lavorative Omessa tenuta registro rifiuti non pericolosi Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200 Omessa tenuta registro rifiuti pericolosi Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
SANZIONI Formulario di identificazione Omessa compilazione o formulario con dati incompleti o inesatti Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300 In caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la PENA di cui all’articolo 483 c.p. (reclusione fino a due anni) Pena applicabile anche a chi predispone un certificato d’analisi di rifiuti falso e a chi lo utilizza durante il trasporto 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
SANZIONI Mud – Registri – Formulari Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550 La stessa sanzione si applica in caso di mancata conservazione dei registri e dei formulari 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Particolari categorie di rifiuti Beni durevoli per uso domestico (frigo, televisori, lavatrici, ecc) Rifiuti sanitari Veicoli a motore; Oli e grassi vegetali ed animali Beni in polietilene Oli minerali (non contaminati da PCB/PCT) Batterie al Piombo Rifiuti chimici Rifiuti contenenti amianto Rifiuti radioattivi 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Rifiuti Sanitari Rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie e al di fuori delle stesse che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo R.sanitari: non pericolosi, assimilati agli urbani, pericolosi non arischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo, che richiedono particolari precauzioni, r. da esumazioni ed estumulazioni, quelli cimiteriali (esclusi i r.vegetali) Strutture universitarie di ricerca che producono: materiale monouso contaminato da liquidi o materiale biologico in genere, rifiuti taglienti, animali da esperimento e di stabulazione, rifiuti farmaceutici e loro contenitori escluse le carcasse degli animali da esperimento (non destinati al consumo umano), mentre sono compresi i piccoli animali da esperimento, i relativi tessuti e parti anatomiche 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti o presunti tali (anche assimilabili che siano venuti a contatto con fluidi biologici non necessariamente infetto es. piastre di coltura) Disinfezione prima dell’allontanamento (es. autoclavaggio) Uso degli appositi imballaggi In generale Termodistruzione finale Particolari sistemi di smaltimento per: chemioterapici antiblastici, organi, parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento, sostanze stupefacenti 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Rifiuti chimici Classificati secondo la loro natura e raccolti in modo da evitare miscelamento di prodotti chimicamente incompatibili, in contenitori di PE appositi, facilmente sigillabili , “non scaduti”, chiaramente etichettati e detenuti in appositi spazi (area deposito temporaneo); La zona di deposito deve essere adeguata alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti in essa detenuti e dotata di adeguata cartellonistica 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Rischi Deposito temporaneo Rischi Associati al deposito temporaneo (alcuni es.): Stoccaggio improprio di formaldeide, solventi , prodotti volatili e infiammabili in ambienti non adeguatamente ventilati; Stoccaggio in contenitori non a tenuta e scaduti; Mercurio non stoccato in contenitori porosi, che continua ad evaporare; Stoccaggio improprio di acido perclorico o acido picrico, con rischio di esplosione; Combinazione di azide con metalli o ammonio , che può formare residui esplosivi allo stato secco; Stoccaggio di sostanze aggressive (es. acidi fumanti, solventi, ecc) in contenitori non adatti 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Precauzioni Deposito temporaneo Smaltire acidi e basi forti separatamente, evitando di mescolarli con altre sostanze o tra di loro. Non tentare diluizioni con acqua o altri solventi Verificare il pH delle soluzioni fortemente diluite e portarlo alla neutralità se non si discosta molto; Maneggiare con cura e smaltire separatamente le soluzioni di acido picrico; Non lasciare seccare le soluzioni; Non mescolare sostanze comburenti con quelle combustibili; Smaltire le soluzioni di formalina separatamente, senza mescolarle con nient’altro Smaltire l’acido acetico da solo; Smaltire l’acido fluoridrico da solo; Inattivare preventivamente composti con attività mutagena (cfr.letteratura e smaltirli poi come rifiuti sanitari); 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Precauzioni Deposito temporaneo Non mescolare mai: Carbone attivo con ipocloriti o altri ossidanti forti; Metalli alcalini con acqua, CCl4, CO2, alogeni; Composti di alluminio (alchili) con acqua; Ammoniaca con Hg, Cl, ipoclorito, I, HF; Clorati con Sali di ammonio, acidi, metalli, zolfo, combustibili; Cromo e manganese o loro composti con acido acetico, naftalina, canfora, glicerolo, eteri, alcoli, combustibili; Acqua ossigenata con metalli e Sali metallici, alcoli, acetone, materie organiche, anilina,altre sostanze infiammabili; Cianuri con acidi; 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Rifiuti radioattivi Regolamentati dal D.L.vo 230/95 ad eccetto di quelli “decaduti” di cui al comma 2° dell’art. 154 del succitato (seguono il vecchio “Ronchi”). 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Norme comportamentali In riferimento alle fasi della gestione (luogo di produzione, conferimento al deposito temp, deposito temp, trasporto e smaltimento) si dovranno definire i sguenti aspetti operativi: Individuazione dei rifiuti da raccogliere e differenziare; Caratteristiche dei contenitori per la raccolta; Locali ove dislocare i contenitori; Ubicazione e numero dei contenitori nei vari locali; Informazioni che si debbono fornire per la corretta gestione del rifiuto 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Codifica Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto? Con la Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 2002 i codici CER passano da 280 a 470 (260 dei nuovi codici si riferiscono a rifiuti pericolosi) I codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Codifica Il processo di attribuzione dei codici Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione (eccetto quelli che terminano con 99) Uno stesso impianto potrebbe utilizzare capitoli diversi per più rifiuti Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Codifica Il processo di attribuzione dei codici Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (generico) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Codifica Le responsabilità I codici CER, nati per uniformare a livello europeo le statistiche relative ai rifiuti, sono utilizzati per rilasciare le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali e le autorizzazioni al Recupero e allo smaltimento. Pertanto una errata attribuzione del codice CER può comportare l’affidamento del rifiuto a soggetti privi dei titoli abilitativi richiesti ed espone alle sanzioni previste per la gestione non autorizzata di rifiuti 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli
Codifica Le responsabilità Errori nella codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse a: Formulari identificativi dei rifiuti; Eventuali Registri di Carico e Scarico; Eventuale MUD. L’errata codifica può comportare la mancata individuazione delle norma speciali che disciplinano la gestione di particolari tipologie di rifiuto (RAEE, oli minerali, veicoli a fine vita, ecc.) e, conseguentemente, la violazione di tali disposizioni 14-16 dicembre Corso di aggiornamento Università di Cagliari Dr..Chim. Pier Luca Mameli