UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI INGEGNERIA

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Transcript della presentazione:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI INGEGNERIA TUTELA DELLE ACQUE di Federico Peres B&P – Avvocati in Verona

Gestione delle risorse DEFINIZIONI ACQUE REFLUE RIPARTIZIONE TIPOLOGIA SCARICHI Difesa del suolo Tutela delle acque Gestione delle risorse idriche Domestiche Industriali Urbane sul suolo sul sottosuolo e in acque sotterranee in acque superficiali in rete fognaria DEFINIZIONE di SCARICO FINALITA’ e STRUMENTI PIANIFICAZIONE DIVIETO DI DILUIZIONE PIANI DI GESTIONE AUTORIZZAZIONE Competenza Forma Sanzioni connesse Rilascio Rinnovo Nuova autorizzazione PIANI DI TUTELA PRINCIPALI SANZIONI superamento valori-limite inosservanza autocontrolli Violazione comunicazione trasmissione dati scarico non autorizzato inosservanza prescrizioni

PARTE III dlgs 152/2006 Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione Tutela delle acque dall'inquinamento Gestione delle risorse idriche

Finalità art. 73, comma 1, dlgs 152/2006 lett. a prevenzione e riduzione dell’inquinamento e risanamento dei corpi idrici inquinati lett. b) miglioramento dello stato delle acque e salvaguardia delle acque destinate a particolari usi;

Finalità art. 73, comma 1, dlgs 152/2006 lett. c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili lett. d) mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonchè della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate

Finalità art. 73, comma 1, dlgs 152/2006 lett. e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità lett. f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico

Strumenti art. 73, comma 2, dlgs 152/2006 l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi; il rispetto dei valori limite agli scarichi, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; Continua…

Obiettivi di qualità  Obiettivo di qualità ambientale: è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate  Obiettivo di qualità per specifica destinazione: individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi

Strumenti art. 73, comma 2, dlgs 152/2006 d) adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato; e) individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; f) individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche Continua…

Strumenti art. 73, comma 2, dlgs 152/2006 g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie,; h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali

Evoluzione normativa scarichi La legge n. 319/1976 (c.d. legge Merli) Il d.lgs. n. 152/1999 Il d.lgs. “correttivo” n. 258/2000 Il d.lgs. n. 152/2006

Evoluzione normativa scarichi legge n. 319/1976 = classificazione basata sulla provenienza degli scarichi: scarichi da «insediamenti civili» scarichi da «insediamenti produttivi» d.lgs. n. 152/1999 = classificazione fondata sulla tipologia degli scarichi, confermata dal d.lgs. 152/06: «acque reflue domestiche» «acque reflue industriali»

Acque reflue ACQUE REFLUE DOMESTICHE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ACQUE REFLUE URBANE

Acque reflue domestiche «acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche » Art. 74, comma 1, lett. g, d.lgs. 152/2006

Acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento Art. 74, comma 1, lett. h, d.lgs. 152/2006

Domestiche v. Industriali Criterio distintivo: caratteristiche qualitative delle acque Compresi nella disciplina relativa alle acque industriali tutti quei reflui derivanti da attività non attinenti strettamente alla presenza umana es. strutture che svolgono attività di servizi (lavanderie, autolavaggi, officina: riscontrate sostanze non derivanti dal metabolismo umano)

Acque meteoriche di dilavamento “…intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento” Art. 74, comma 1, lett. h, d.lgs. 152/2006

Acque meteoriche di dilavamento art. 113 d.lgs. 152/2006 E’ affidato alle Regioni previo parere del Min. ambiente, al fine di prevenire eventuali rischi idraulici ed ambientali, disciplinare le forme di controllo relative agli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate Le Regioni stabiliscono altresì i casi in cui le immissioni di acque meteoriche possono essere sottoposte a prescrizioni particolari o ad autorizzazione, se non a trattamenti in impianti di depurazione nei casi in cui vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose E’ in ogni caso vietato lo scarico sul suolo e nelle acque sotterranee (eccezione per acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti separate, però oggetto controllo)

Le acque reflue urbane acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato Art. 74, comma 1, lett. i, d.lgs. 152/2006

Le acque reflue assimilate alle domestiche (I) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura (anche eventualmente con attività complementari) imprese dedite all’allevamento di bestiame (anche eventualmente con attività complementari) … Art. 74, comma 1, lett. h, d.lgs. 152/2006 Continua…

Le acque reflue assimilate alle domestiche (II) c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; Art. 101, comma 7, d.lgs. 152/2006 Continua…

Le acque reflue assimilate alle domestiche (III) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; provenienti da attività termali Art. 101, comma 7, d.lgs. 152/2006 Continua…

Lo scarico com’era prima… Scarico: «qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (esclusi i rilasci di dighe) Art. 2, comma 1, lett. bb, d.lgs n. 152/1999

Lo scarico com’era prima… Necessario collegamento tra la fonte e il corpo ricettore: Il collegamento si spezza con il prodursi di un evento che comporta una vera e propria interruzione tra il momento di produzione originaria dello scarico e la sua immissione nel corpo ricettore non è scarico l’immissione in vasche (stoccaggio)

«qualsiasi immissione [diretta tramite condotta] Lo scarico «qualsiasi immissione [diretta tramite condotta] di acque reflue [liquide, semiliquide e comunque convogliabili] nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione Art. 74, comma 1, lett. ff, d.lgs. 152/2006

Alcune considerazioni… Più conforme all’impostazione comunitaria Problemi di riparto con normativa sui rifiuti (art. 192, divieto di abbandono): “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”.

Le autorizzazioni allo scarico (art. 124, d.lgs. 152/2006) Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati L’autorizzazione è valida 4 anni Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. Domanda completa

L’autorizzazione - Sanzioni Sanzione amministrativa: Chiunque apre o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata Art. 133, comma 2, d.lgs. 152/2006

L’autorizzazione - Sanzioni Sanzione penale: chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata Pena più severa se sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 Art. 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006

Forma dell’autorizzazione l'autorizzazione allo scarico è caratterizzata dalla tipicità delle forme, sicché non è ammesso alcun equipollente e neppure il c.d. permesso di agibilità o abitabilità, relativo a differenti presupposti e diverse finalità Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2004, n. 985

Rilascio dell’autorizzazione L’obbligo (sanzionato) è incentrato sul possesso dell’autorizzazione, non sulla presentazione. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta Autorità fosse inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. SILENZIO-ASSENSO TEMPORANEO. Utilità?

Rinnovo dell’autorizzazione Art. 124, comma 8, d.lgs. 152/2006 Il rinnovo va chiesto un anno prima della scadenza della vecchia autorizzazione Lo scarico, nelle more del procedimento autorizzativo, può essere temporaneamente mantenuto, salvo si tratti di scarico di sostanze pericolose (nel qual caso il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente)

Nuova autorizzazione (I) Art. 124, comma 8, d.lgs. 152/2006 Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nuova autorizzazione (II) Art. 124, comma 8, d.lgs. 152/2006 Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

Tipologie di scarichi scarichi di acque termali (introdotto dal d.lgs. 152/2006) scarichi sul suolo scarichi sul sottosuolo e nelle acque sotterranee scarichi in acque superficiali scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in zone sensibili scarichi in rete fognaria scarichi di sostanze pericolose

Scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. 152/2006) DIVIETO, salvo deroghe previste dalla normativa Es. insediamenti isolati (che scaricano a.r.d.); scarichi di a.r.u. e a.r.i. per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali; ecc… NECESSARIO CONVOGLIAMENTO o DESTINAZIONE AL RIUTILIZZO degli scarichi esistenti (per i quali non è possibile applicare il regime in deroga al divieto)

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d. lgs DIVIETO, però possibilità di autorizzazione in deroga Es. gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti NECESSARIO CONVOGLIAMENTO o DESTINAZIONE AL RICICLO, RIUTILIZZO O UTILIZZAZIONE AGRONOMICA degli scarichi esistenti Norme specifiche per lo scarico a mare

Scarichi in acque superficiali (art. 105 d.lgs. 159/2006) ACQUE REFLUE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI URBANE

Scarichi in acque superficiali (art. 105 d.lgs. 159/2006) Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati dalla normativa, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità

Scarichi in acque superficiali (art. 105 d.lgs. 159/2006) Gli scarichi di acque reflue urbane sottoposti a TRATTAMENTO in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte III del decreto rispettare i valori-limite di emissione Particolari disposizioni per: zone alta montagna zone a forte fluttuazione stagionale

Scarichi in rete fognaria (art. 107, d.lgs. 152/2006) ACQUE DOMESTICHE ACQUE INDUSTRIALI sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente AUTORIZZAZIONE  sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto

Scarichi in rete fognaria di A.R.I (art. 107, d.lgs. 152/2006) comunque rispettati valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3

Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, d.lgs .152/2006) Stabilimenti: nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze fissate dalle Tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 nei cui scarichi viene accertata la presenza di tali sostanze (in determinate quantità o concentrazioni) Possono essere stabiliti valori limite più restrittivi (da chi rilascia l’autorizzazione)

Scarichi di sostanze pericolose (art. 131, d.lgs .152/2006) Ai titolari può essere imposta: l’installazione di strumenti di controllo in automatico le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati (a disposizione tre anni) AUTOCONTROLLO

Allegato 5 (parte III del d.lgs. 152/2006) I limiti di emissione Allegato 5 (parte III del d.lgs. 152/2006) - tabella 1: impianti di acque reflue urbane - tabella 2: impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili - tabella 3: scarichi in acque superficiali e in rete fognaria - tabella 3/A: limiti per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi - tabella 4: scarichi di acque reflue urbane e industriali su suolo - tabella 5: sostanze non derogabili da parte di Regione e gestore della rete fognaria

Novità introdotta dal T.U. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime Art. 101, co. 1, d.lgs. 152/2006

Divieto di diluizione I valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo

Pretrattamenti e diluizione Divieto di carattere “assoluto” i inderogabile comprese nel divieto tutte le acque che “non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo,ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare” anche le acque di lavaggio e di raffreddamento

Pianificazione piani di gestione del distretto idrografico piani di tutela delle acque previo rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

Piani di tutela delle acque Art. 121, d.lgs. 152/2006 CONTENUTO: i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;

Piani di tutela delle acque CONTENUTO: l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; gli interventi di bonifica dei corpi idrici; l'analisi economica e (lett. i) le risorse finanziarie previste

Principali sanzioni Artt. 133, 134, 137, d.lgs. 152/2006 superamento dei valori limite di emissione apertura o effettuazione di scarichi non autorizzati inosservanza prescrizioni dell’autorizzazione violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, e riguardanti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico violazione di obblighi di comunicazione, trasmissione o conservazione dati/risultati analisi