Operazioni straordinarie Trasformazione Fusione Scissione Laura.mastrangelo@nemo.unipr.it
Trasformazione (artt. 2498/2500 novies c.c.) La trasformazione avviene per volontà dei soci, può avvenire anche per evitare la messa in liquidazione della società. Ex: Riduzione del capitale sociale: al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c. 2482 ter c.c.) Impossibilità di ricostituire la compagine dei soci accomandanti o accomandatari entro sei mesi (art.2323 c.c.)
Cambia la nozione di trasformazione: Sono ammesse tutti i tipi di trasformazione (omogenee ed eterogenee) Società lucrative ed enti idonei all’attività di impresa
L’ampliamento della nozione di trasformazione rende lecita anche la trasformazione di società semplice in altre società, o di società irregolari in società regolari diverse: ad ex. Società in nome collettivo irregolare in società a responsabilità limitata. Se si parla di trasformazione da società semplice è importante ricordare che la trasformazione richiede anche una contestuale modifica dell’oggetto sociale
Trasformazione omogenea ed eterogenea Cambiamento del tipo societario Cambiamento da società di capitali in un ente non societario Passaggio dal tipo di società inizialmente adottato a quello he i soci decidono di adottare quando lo ritengono opportuno per meglio soddisfare le proprie esigenze Passaggio permesso dalla riforma del 2003, secondo la dottrina è possibile anche parlare di trasformazione da società di persone (Consorzi, fondazioni, comunioni d’azienda) Omogenea Eterogenea
Condizioni per l’esercizio della trasformazione: Fin quando la società non si è estinta Anche in caso di pendenze di procedure concorsuali con finalità conservative (amministrazione controllata, concordato preventivo…)purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. Non è ammessa nel caso di procedure concorsuali quali il fallimento, liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria ad indirizzo liquidatorio, se sono già entrate nella fase liquidatoria, sino alla chiusura della procedura Non è ammessa la trasformazione se sono state emesse obbligazioni e siano ancora in circolazione In caso di liquidazione volontaria, sinchè è possibile revocare tale stato
FORME Società di persone Società di capitali Deve risultare da ATTO PUBBLICO (al contrario, è sufficiente la sola scrittura privata autenticata) Deve contenere le indicazioni per l’atto costitutivo del tipo di società adottato prescritte dalla lex L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato.
Garantisce la perfetta informazione dei terzi PUBBLICITA’ Ogni atto è soggetto: Alle forme di pubblicità previste dalla legge per il tipo di società adottato È obbligatoria la cancellazione dal Registro Imprese della società o ente che effettua la trasformazione La pubblicità decorre dal giorno della cancellazione dell’ente trasformato EFFICACIA Garantisce la perfetta informazione dei terzi
INVALIDITA’ ART.2500 bis: Una volta effettuata la pubblicità richiesta non potrà più essere richiesta l’invalidità dell’atto stesso Ciò non limita i partecipanti all’ente trasformato e i terzi danneggiati ad esercitare il diritto al risarcimento del danno verso i soggetti cui sia imputabile la causa di invalidità
Trasformazione di società di persone in società di capitali La delibera deve essere presa a maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio agli utili (salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo) Non essendo più richiesta la delibera all’unanimità viene data ai soci: Assenti Dissenzienti Astenuti Esercitare il diritto di recesso
Garanzie Responsabilità illimitata e solidale Responsabilità limitata È necessario sottoporre la situazione economico patrimoniale ad una stima: S.r.l. deve essere fatta da un revisore nominato dal socio (art. 2465 c.c) Spa/Sapa deve essere fatta da un esperto nominato dal Tribunale (responsabilità civile e penale) Dalla stima deve risultare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, sulla base dei VALORI ATTUALI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (si ha una rivalutazione delle voci di Stato Patrimoniale)
Relazione di stima Società di persone in società di capitali: Relazione dell’esperto anche s il capitale è solo DANARO. Il fine è di EVIDENZIARE LA REALE CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIETA’ consentendo di accertare quale sia il NETTO PATRIMONIALE da imputare a capitale, in modo da garantire il raggiungimento del minimo legale richiesto per le società di capitali, e per evitare che si possa supervalutare il capitale sociale. Contenuto relazione : Deve essere redatta secondo i principi e i criteri di VALUTAZIONE DEL BILANCIO DEVE AVERE AD OGGETTO L’INTERO PATRIMONIO SOCIALE E DEVE ESSERE ANALITICO(deve descrivere e valutare ogni elemento patrimoniale ATTIVO E PASSIVO, e deve indicar i CRITRI DI VALUTAZIONE ADOTTATTI, considerando sempre il PRINCIPIO DI PRUDENZA
La relazione si conclude con l’identificazione del PATRIMONIO NETTO di cui la società dispone. Il CAPITALE SOCIALE risultante dalla trasformazione deve essere fissato in una cifra NON SUPERIORE AL NETTO PATRIMONIALE. La DATA della relazione ha una fondamentale importanza per la validità della trasformazione. Deve riferirsi a VALORI DI BILANCIO AGGIORNATI. EX: (Trib. Bologna 26 aprile 1995) la relazione redatta oltre i 60 giorni dalla trasformazione è stata considerata poco aggiornata, ragion per cui l’operazione straoridnariaè stata considerata illeggittima.
ASSEGNAZIONE PROPRORZIONALE Se la società trasformata è una S.p.a. o una S.a.p.a sarà necessario sottoporre la relazione di stima all’analisi dei Sindaci e dagli Amministratori, e qualora il valore effettivo del patrimonio risulti inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore periziale sarà necessario: Ridurre il capitale sociale, sempre che non vada al di sotto del minimo legale Apportare la differenza in danaro (nuovo conferimento *) Ogni socio ha diritto ad un numero di azioni/quote corrispondente alla sua partecipazione. ASSEGNAZIONE PROPRORZIONALE
SOCIO D’OPERA: Avrà diritto ad un numero di azioni o di quote sempre in misura PROPORZIONALE alla sua partecipazione riportata nell’atto costitutivo o in mancanza di accordo tra i soci, quella determinata dal Giudice secondo equità.
Responsabilità dei soci La trasformazione libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali precedenti solo se i terzi non abbiano effettuato opposizione. Amministratori Devono dare comunicazione ai terzi dell’avvenuta trasformazione mediante lettera raccomandata Terzi Devono entro 60 giorni dare comunicazione del loro dissenso, in mancanza liberano i soci dalla responsabilità illimitata (SILENZIO ASSENSO) e saranno garantiti dal solo capitale sociale.
Trasformazione di società di capitali in società di persone (art Trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500 sexies c.c.) La delibera di trasformazione deve essere approvata dalle maggioranze richieste per la modifica dell’atto costitutivo (se nel contratto sociale non è previsto un diverso quorum deliberativo) Soci assenti Soci dissenzienti Soci astenuti Diritto di recesso È NECESSARIO IL CONSENSO DEI SOCI CHE ASSUMONO LA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA TRASFORMANDSOSI ASSUMONO LA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA PER TUTTI GLI ATTI SOCIETARI SORTI DAL MOMENTO DELLA COSTITUIZIONE
Deve essere depositata presso la sede sociale almeno RELAZIONE: gli amministratori devono redigere una relazione all’interno della quale devono essere inserite le motivazioni e gli effetti della trasformazione Deve essere depositata presso la sede sociale almeno 30 giorni prima dell’assemblea I soci possono prenderne visione e ottenerne copia Una volta approvata la trasformazione i soci avranno diritto ad una partecipazione proporzionale al valore delle azioni /quote
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA (ART. 2500 septies C.C) Consorzio Società consortile S.p.a S.r.l. S.a.p.a. Società cooperativa Associazione non riconosciuta Comunione aziendale Fondazione Relazione dell’amministratore da depositare presso la sede sociale almeno 30 giorni prima dell’assemblea che deve deliberare con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto ed è necessario il consenso di tutti i soci che acquistano la responsabilità illimitata. Ad ogni socio sarà attribuita una partecipazione PROPORZIONALE alla quota e alle azioni precedentemente possedute(no la fondazione)
Consorzio: maggioranza dei consorziati Società consortile Società cooperativa Associazione non riconosciuta Comunione di azienda Fondazione S.p.a. S.r.l. S.a.p.a. È ammessa solo se l’atto costitutivo non la esclude e se l’ente non ha ricevuto contributi pubblici, liberalità del pubblico Sono diverse le maggioranze richieste per l’approvazione della delibera di trasformazione a seconda che si tratti di: Consorzio: maggioranza dei consorziati Società consortili: maggioranze richieste dalla lex o dall’atto costitutivo in caso di scioglimento anticipato
Comunioni di aziende: unanimità Associazioni riconosciute: come le società consortili, salvo diverso accordo tra gli associati Per le FONDAZIONI la trasformazione deve essere disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente. La distribuzione delle quote avviene secondo la disposizione dell’atto di fondazione o a seconda di quanto disposto dall’art. 31 c.c. Il capitale sociale risultante dalla trasformazione viene diviso in parti uguali tra gli associati, salvo diverso accordo tra le parti.
Effetti della trasformazione eterogenea: Ha effetto trascorsi 60 giorni dall’ultimo adempimento pubblicitario quale la cancellazione dell’ente dal Registro Imprese. Opposizione dei creditori (art.2500 novies c.c.) Diversamente dalla trasformazione omogenea, i terzi possono opporsi alla trasformazione sospendendo l’esecuzione, sempre che il Tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o se la società presti idonea garanzia (termine per l’esercizio dell’opposizione è pari a 60 giorni) I creditori che non hanno dato il consenso all’operazione se viene saldato dalla società il loro credito non possono più esercitare opposizione
Fusione (art. 2501 / 2505 quater c.c.) Fusione per unione Fusione per incorporazione Società coinvolte si estinguono e confluiscono in una società di nuova costituzione La società incorporante assorbe la società incorporata Diretta: l’incorporante sia socia dell’incorporanda Inversa: incorporante è la società controllata dalla incorporanda
Tra società di tipo diverso Tra società dello stesso tipo Fusione omogenea Fusione eterogenea Tra società di tipo diverso Tra società dello stesso tipo Tale tipo di fusione comporta anche trasformazione delle società che si fondono Le fusioni eterogenea, di riflesso alla trasformazione, risultano legittimate in forme più amplie (ex art. 2545 decies, che prevede la trasformazione da società cooperative a società lucrative anche consorzi)
Le società che si trovano in stato di liquidazione e che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo non possono procedere alla fusione. È ammessa la fusione che coinvolge società sottoposte a procedure concorsuali (il curatore fallimentare potrà procedere alla fusione in un’unica società delle società assoggettate ad un medesimo fallimento). La fusione si caratterizza, sotto il profilo giuridico, per la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società, e la confluenza di tutti i soci in una unica struttura organizzativa, che prosegue l’attività di tutte le società preesistenti mentre queste ultime si estinguono
Fasi della fusione: Progetto di fusione Delibera di fusione Atto di fusione
PROGETTO DI FUSIONE (ART. 2501 ter C.C.) Redatto da tutti gli AMMINISTRATORI delle società fuse. Vengono fissate le condizioni e le modalità dell’operazione che devono poi essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea. CONTENUTO TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETà PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETà RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE (EX. Modifica dell’oggetto sociale)
RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE (rapporto di concambio) rapporto tra le azioni delle società fuse con la società incorporante o della nuova società (10 azioni della società incorporata A danno diritto a 15 azioni della incorporante B) Eventualmente si proceda ad un annullamento delle azioni dei soci, si può provvedere con un conguaglio in danaro che è sottoposto ad un limite: Il conguaglio non può superar per legge il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate Il rapporto di cambio viene stabilito dagli amministratori, i quali devono tenere conto durante tale compito di determinati principi quali: diritto del socio alla continuità della partecipazione sociale e alla parità di trattamento
Anticipazione della data di decorrenza contabile della fusione La legge ammette in caso di fusione la cosi detta retroattività contabile della fusione Anticipazione della data di decorrenza contabile della fusione (ex. Fusione deliberata in data 30.03.03 decorrenza contabile 01.01.03) Il progetto di fusione deve essere depositato presso il Registro delle Imprese, ove ha sede la società partecipante alla fusione, 30 giorni prima della delibera a meno che i soci non rinuncino a tale termine, in tal caso è necessario il consenso unanime. Ulteriori documenti da allegare sono: Situazione patrimoniale Relazione dell’organo amministrazione Relazione degli esperti Bilancio di fusione (bilancio straordinario)
Bilancio di fusione Deve rappresentare la situazione economica e patrimoniale della società ad una data non superiore a 120 gg dalla data di deposito del progetto di Fusione. L’art. 2501 quater stabilisce che non è necessaria la redazione del bilancio straordinario, se il bilancio annuale è stato chiuso non oltre 180 giorni prima del deposito del progetto presso il registro imprese Deve osservare i criteri di valutazione tipici della redazione del bilancio annuale, il così detto bilancio di funzionamento La ratio del bilancio di fusione sta nel dare il maggior numero di informazione ai terzi, per poter eventualmente esercitare il loro diritto di opposizione
Relazione degli amministratori Predisposizione di una unica relazione (per tutte le società partecipanti alla fusione) dove vengono illustrate e giustificate le motivazioni della fusione sotto il profilo economico e giuridico, e in particolare il rapporto di cambio. Relazione degli esperti Uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio adottato da ciascuna società, devono inoltre redigere un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dagli amministratori
Situazione patrimoniale di tutte le società Progetto di fusione Relazione organo amministrativo e degli esperti Bilanci degli ultimi 3 esercizi Devono essere depositate 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione dell’operazione, presso tutte le sedi sociali Tale termine può essere derogato per volontà unanime di tutti i soci
Procedura semplificata Si ha una procedura meno rigida in caso di fusione tra società interamente possedute o possedute al 90% Nel progetto di fusione non deve essere indicato il rapporto di cambio; non è necessaria la relazione degli amministratori e degli esperti. Lo statuto può prevedere che la fusione così detta TOTALITARIA venga decisa dagli organi amministrativi delle società che si fondono, e la delibera deve risultare da atto pubblico
DELIBERA DI FUSIONE La fusione viene deliberata dall’assemblea dei soci di ciascuna società, e i quorum richiesti per la validità di approvazione varieranno a seconda che si tratti di società di capitali o di persone. Il legislatore ha previsto che l’amministratore può apportare delle modifiche alo progetto di fusione senza dover rifare il procedimento di fusione, sempre che non vengano modificati o intaccati i diritti dei soci o dei terzi. In caso di fusione Eterogenea i soci assenti o dissenzienti o astenuti possono esercitare il DIRITTO DI RECESSO È ammesso anche per la fusione di società quotate che vedono assegnate azioni non quotate.
Delibere di approvazione devono essere iscritte nel Registro imprese (dopo il controllo del notaio verbalizzante) Solo se la società risultante è una SOCIETA’ DI CAPITALI
TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI: I creditori sociali hanno tempo 60 giorni che decorrono dal giorno del deposito del progetto di fusione per fare opposizione Non è ammessa opposizione da parte dei terzi se : è stato effettuato il pagamento dei crediti dei soggetti opponenti sono state depositate presso una banca le somme dovute Se la relazione degli esperti è stata redatta da una società di revisione che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non rende necessaria la presentazione di garanzie a tutela dei creditori sociali.
ATTO DI FUSIONE La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’espletamento dell’ultima forma pubblicitaria richiesta Dopo il deposito di tutte le delibere di approvazione di tutte le società aderenti Il procedimento di fusione di conclude con la stipulazione dell’atto di fusione che deve risultare da ATTO PUBBLICO e deve essere depositato dal notaio presso il Registro Imprese entro 30 giorni . Il deposito della società incorporante o neo costituita non può precedere quello delle società incorporate.
I SOCI O I TERZI DANNEGIATI POSSONO SOLO Una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione prescritte dalla legge l’INVALIDITA’ DELL’ATTO DI FUSIONE NON PUO’ PIU’ ESSERE PRONUNCIATA I SOCI O I TERZI DANNEGIATI POSSONO SOLO CHIEDERE IL RIASRCIMENTO DELL’EVENTUALE DANNO DA ESERCITARE VERSO GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ PARTECIPANTE ALLA FUSIONE ART. 2504 BIS comma 4 BILANCIO POST FUSIONE
COMPITO DEGLI AMMINITRATORI DISCIPLINA ANTITRUST Se il fatturato di tutte le imprese coinvolte supera i 421.000.000 euro Se il fatturato della singola impresa acquista supera i 42.000.000 euro È NECESSARIO COMUNICARE L’OPERAZIONE ALL’AUTORITA’ ANTITRUST COMPITO DEGLI AMMINITRATORI Entro 5 giorni dalla comunicazione l’autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’Industria. Entro 30giorni o si apre un procedimento istruttorio o non si procede ad indagini perchè l’operazione non è considerata pericolosa
Scissione totale e parziale CON LA SCISSIONE IL PATRIMONIO DI UNA SOCIETA’ E’ SCOMPOSTO E VIENE ASSEGNATO TUTTO O IN PARTEAD ALTRE SOCIETA’ CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE AI SOCI DELLA SOCIETA’ SCISSA DI AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETA’ BENEFICIARIA. (DIFFERENZA FONDAMENTALE CON IL CONFERIMENTO DI AZIENDA – LE AZIONI O LE QUOTE SONO ACQUISITE DIRETTAMENTE DAI SOCI E NON DALLA SOCIETA’) Scissione totale e parziale SCISSIONE TOTALE Nella scissione totale, l’INTERO PATRIMONIO della società che si scinde viene TRASFERITO a più società. La società scissa si estingue senza procedere però alla fase di liquidazione, dato che l’attività continua tramite la nuova società, quest’ultima ASSUME I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA QUOTA DI PATRIMONIO TRASFERITA
Scissione in senso stretto e per incorporazione: SCISSIONE PARZIALE Solo PARTE DEL PATRIMONIO della società che si scinde viene trasferito ad una o più società. Quindi la società scissa resta IN VITA ANCHE SE CON UN PATRIMONIO RIDOTTO e continua l’attività parallelamente alla società beneficiaria, di cui entrano a far parte i soci della società scissa. Scissione in senso stretto e per incorporazione: I beneficiari della scissione posso essere: -Società di nuova costituzione che nascono contemporaneamente alla scissione (unico atto) [inquesto caso i soci della società scissa sono i soli soci delle società risultanti] scissione in senso stretto - Società preesistenti che vedono incrementare il loro patrimonio e la compagine sociale con l’ingresso dei soci della società scissa. E la società scissa o si estingue o continua ad esistere a seconda che si parli di scissione parziale o totale scissione per incorporazione
PROCEDIMENTO Il procedimento di scissione ricalca quello della FUSIONE : Progetto di scissione unico redatto da tutti gli amministratori delle società coinvolte ed è sottoposto sempre alla iscrizione nel registro imprese.deve contenere gli stessi dati stabiliti per il progetto di fusione e in più deve contenere l’ESATTA DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI (attività e passività) da trasferire a ciascuna delle società beneficiari e l’eventuale conguaglio in danaro e i criteri di distribuzione ai soci delle quote delle società nate dalla scissione A seconda che la scissione sia parziale o totale cambia la sorte degli elementi attivi e passivi la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione: Totale: le attività di incerta attribuzione sono ripartite tra le società beneficiarie in proporzione alla parte di patrimonio netto trasferito a ciascuna, mentre le passività di dubbia imputazione coinvolgono tutte le società beneficiarie in solido. Parziale: rispondono in solido per le passività di dubbia imputazione le società beneficiarie in solido con la società scissa, visto che quest’ultima non cessa ma continua a svolgere attività di impresa. La responsabilità solidale delle società beneficiarie è limitata al valore effettivo del patrimonio netto trasferito
Altri documenti: Situazione patrimoniale Relazione amministratori Relazione degli esperti CI SI RIFA’ A QUANTO DETTO PER LA FUSIONE. Gli amministratori però possono essere esonerati dalla redazione di tali documenti con il consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto. Delibera di scissione Pubblicità Opposizione dei creditori Stipula dell’atto di scissione Se si tratta di scissione in senso stretto l’atto di scissione in forma di atto pubblico vale anche come atto costitutivo della stessa NewCo. La scissione è EFFICACE a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di scissione
Buon lavoro e buone vacanze Laura Mastrangelo