RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE FONDAMENTI coscienza personale valori etici condivisi principi regolatori della vita sociale (Costituzione, Dichia-razioni Internazionali) indicazioni positive ricava-bili dalle norme penali e civili principi deontologici POSITIVA “Essere responsabili” = concepire la professione sanitaria come impegno da coltivare attivamente e responsabilmente NEGATIVA “Essere chiamati a rispon-dere” in caso di compor-tamento negativo (violazione di determinate norme) FONDAMENTI norme penali e civili norme amministrative norme deontologiche
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ LEGALE Penale (Codice penale) Civile (Codice civile) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA T.U.L.L.S., L. 833/78, Circolari USL/ASL, Ordini di servizio RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA RESPONSABILITÀ ETICA
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LEGALE PENALE Dolo Colpa (art.43 c.p: specifica/generica - negligenza, imprudenza, imperizia) Preterintenzione CIVILE Extracontrattuale (art.1218 C.C: inadempimento di obbligazione) Contrattuale (art. 2043 C.C: fatto illecito, doloso o colposo che abbia cagionato un danno ingiusto)
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA Disciplinare DEONTOLOGICA Parametri di comportamento professionale ETICA Scelte personali
RESPONSABILITÀ ETICA Non vi sono norme scritte L’ETICA dal greco ethos (=costume) è la disciplina che si occupa del comportamento dell’uomo La BIOETICA è quella parte della disciplina che si occupa di problematica di ordine biologico (origine della vita, termine della vita, sperimentazione farmacologica, ecc.) Nasce ogni qual volta il sanitario viola i doveri di umanità insiti nella sua missione e viene meno agli imperativi categorici di un’etica superiore
RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA La DEONTOLOGIA è la scienza che studia i doveri inerenti ad una determinata categoria professione Art. 1 Codice deontologico: “insieme dei principi e delle regole che il medico-chirurgo devono osservare nell’esercizio della professione” Deriva dal non rispettare le norme di comportamento stabilite dalla Categoria Professionale di riferimento Commissione disciplinare SANZIONI (Ordine dei medici) Censura/Sospensione/Espulsione
La responsabilità professionale penale è individuale La responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione) La responsabilità professionale penale è individuale
582-583 Lesione personale – Circostanze aggravanti 589 – Omicidio colposo 590 – Lesione personale colposa L. 194/78 – Interruzione Gravidanza DPR 1990 Prescriz. abus. sost. stupef. L. 107/90 Disciplina artt. trasf. Etc. Accertamenti morte. Regol. poliz. mortuaria … etc. Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati
RESPONSABILITÀ PENALE DOLOSA trasgressioni volontarie e coscienti, collegate alla profes-sione che riguardano fatti illeciti (delitti e contravvenzioni) rivelazione del segreto d’ufficio omissione di denuncia di reato omissione di soccorso violenza privata uso illegittimo di cadavere prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti e psicotrope ispezione corporale arbitraria
RESPONSABILITÀ PENALE COLPOSA COLPA GENERICA COLPA SPECIFICA lesioni/morte danno RESPONSABILITÀ
COLPA GENERICA Negligenza = contrario di diligenza (operare con cura, attenzione); QUINDI contegno di natura passiva = atteggiamento di trascuratezza, di deficit attentivo, di superficialità, di mancanza o deficienza di sollecitudine DA CUI omissione volontaria di determinati presidi e precauzioni trascuratezza, mancanza di sollecitudine. ES. abbandono di garze nel campo operatorio, scambio di fiale, operare un arto sano. Imprudenza = contrario di prudenza (previdenza); QUINDI agire nonostante, con scarsa considerazione degli interessi altrui, con avventatezza o insufficiente ponderazione, con eccessiva precipitazione, con ingiustificata fretta, senza adottare tutte quelle cautele consigliate dalla ordinaria esperienza caso e dettate da precise regole dell'arte. ES: usare bisturi che si sa non essere sterilizzato. Imperizia = attiene spetti tecnico-professionali; difetto di esperienza o preparazione insufficiente, carenza di nozioni scientifiche e pratiche, indispensabile e necessarie per l'esercizio dell'attività medica.
COLPA SPECIFICA Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (concretizza di per sé imprudenza, negligenza, imperizia) LEGGI es. legge trasfusioni. REGOLAMENTI pubblici o privati, es. turni di guardia ORDINI secondo la gerarchia, es. disposizioni Primario DISCIPLINE secondo accordi di diritto privato, es. rapporto di lavoro con una Casa di Cura privata
COLPA GENERICA MANCATA OSSERVANZA DI DOVEROSE REGOLE DI CONDOTTA UTILI A PREVEDERE-EVITARE EVENTO REATO-DANNO L’EVENTO ERA PREVEDIBILE-EVITABILE? Secondo Doverose Regole di Condotta per Migliore Scienza ed Esperienza? SI! NO! Errore Vero Pseudoerrore - Giustificabile Forza Maggiore
COLPA COLPA COSCIENTE SI! NO! Errore Vero Pseudoerrore - Giustificabile Forza Maggiore Inosservanza Regole Errore Cosciente Caso Fortuito Metodo-Approssimazione IMPREVEDIBILITA’ Graduale Errore INEVITABILITA’ Diagnosi Differenziale COLPA COLPA COSCIENTE - Punibilità - NO Punibilità - Risarcimento - NO Risarcimento
ERRORE Errore Scienza sperimentale Errore Medicina clinica Differenza fra valore misurato e valore VERO Assoluto Relativo Sistematico Casuale o accidentale Errore Medicina clinica Azione inopportuna e svantaggiosa Errore vero – Evidence based medicine E. Materiale Leggi universali-statistico-epidemiologiche
Errore cosciente (colpa cosciente) Pseudoerrore o errore apparente o colpa apparente Errore cosciente (colpa cosciente) Metodo Appross. Graduale Errore Diagnosi differenziale Terapia ex adiuvantibus Errate cognizioni scientifiche Ignote cognizioni scientifiche Imprevedibilità - Inevitabilità Caso fortuito o forza meggiore
ERRORI E FASI OPERATO MEDICO DIAGNOSI Sottovalutazione sintomi Omissione approfondimenti diagnostici Indicazione Accertamenti diagnostici invasivi Controindicazione TERAPIA Omissione Scelta Terapia Inefficace Inadatta Dannosa Ricovero Terapia Psichiatrica Sorveglianza - Assistenza Day Hospital
PROGNOSI Errore prognostico legato a errore diagnostico Inescusabile quando: Mancata previsione del prevedibile Mancata terapia Danno RICOVERO Mancato ricovero e/o trasferimento per non riconosciute necessità ed urgenza Gestione cartella clinica- Registro Operatorio (Atto pubblico, Cass. Pen., 1984-1989) Sorveglianza dei pazienti Guarigione incompleta Dimissione Ricadute
LAVORO DI EQUIPE EQUIPE = Principio limitato all’ OPERATIVITA’ CONCRETA Responsabilità penale personale Art. 27 Costituzione Concorso da cause indipendenti - Azione od omissione personale ex art.41 c.p. - Reati plurimi Cooperazione nel delitto colposo - Azione od omissione in cooperazione con pena per ciascuna persona ex art. 113 c.p. - Reato unico
RESPONSABILITÀ CIVILE Fonda i propri presupposti nel rapporto di diritto privato tra professionista e paziente RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE interessa il medico che non assolve l’incarico conferitogli dal paziente (non factum). La colpa è presunta. Il medico è ammesso a provare che l’inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile. RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (o "aquiliana") può insorgere per prestazioni eccezionali del medico non regolate da precedenti accordi (es. soccorso urgente di un traumatizzato della strada (male factum). L’onere della prova incombe al danneggiato.
RESPONSABILITA’ CIVILE è delegabile a terzi Enti ospedalieri Case di Cura Medici Compagnie Assicurative Polizze R.C. Fonti normative Artt. 1882-1932 Codice Civile
NELLA MAGGIORANZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE C’E’ L’OBBLIGO DI IMPIEGO DI MEZZI IDONEI AD OTTENERE IL RISULTATO CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA (SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ) CON RIFERIMENTO ALLA MEDIA PREPARAZIONE (PROFILO DEL PROFESSIONISTA DI MEDIE CAPACITÀ E CULTURA) CON RIFERIMENTO ALLA "REGOLA TECNICA" VIGENTE IN UN DETERMINATO MOMENTO ED AMBIENTE SCIENTIFICO Art. 1176 C.C.: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata" Art. 2236 C.C.: "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave"
RESPONSABILITA’ MEDICA OBBLIGAZIONI 1. Regole doverose di condotta A. CONSENSO Eccesso Colposo Difetto Colposo B. STANDARD Perizia Sicurezza
2. Mezzi A. Discrezionalità relativa nella scelta dei Mezzi Perizia- Imperizia B. Disponibilità di mezzi nella struttura Cass. Pen. 1386/1970; 4023/1981 3. Risultati A. Normali interventi di chirurgia estetica Cass. 6141/1978 B. Protesi Dentarie C. Biopsia Diagnostica D. Trasfusioni di sangue E. Esecuzione di anestesia preoperatoria
VIOLAZIONE REGOLE DOVEROSE DI CONDOTTA M. Conporti, 1989 Mancata informazione del paziente Mancato consenso del paziente Omissione della normale Attenzione e delle dovute cautele Superficialità o disinteresse per i beni primari (vita, salute, dignità) Ignoranza inescusabile x fondamenti disciplina Ignoranza inescusabile x letteratura consolidata Ignoranza inescusabile norme di legge regolanti la propria attività Errori tecnici veri che compromettono il buon risultato dell’opera, scaturiti da difformità di tecniche e metodi consolidati nella scienza e nella Pratica di appartenenza
Errori tecnici veri incompatibili con il grado di addestramento e preparazione della professione Inadempimento di Procedure e Formalità amministrative Violazioni di regole deontologiche (Eventuale Colpa Specifica) Linee guida Consensus documents Protocolli Trattati Letteratura scientifica Programmi di qualità
RESPONSABILITA’ PENALE DELLO PSICHIATRA REATO CONDOTTA OMISSIONE RIFIUTO DI PROPOSTA RIFIUTO DI CONVALIDA INTERRUZIONE RIFIUTO DI PROPORRE UN TSO MANCATA ASSISTENZA PMUNICIPALE INCAPACITA’ A PROVVEDERE A SE STESSI LESIONI PROVOCATE O AUTOINDOTTE SUICIDIO O OMICIDIO COMMESSO DAL MALATO ECCESSO DI TSO 1. Omissione o rifiuto d’atti d’ufficio 2. Omissione di soccorso 3. Abbandono di persone incapaci 4. Lesioni personali colpose 5. Omicidio colposo 6. Sequestro di persona 7. Violenza privata