Legge n. 369 del 1923. Prima forma di regolamentazione “recante provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione.

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Legge n. 369 del 1923. Prima forma di regolamentazione “recante provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente”. Disciplina che si preoccupava di reprimere i comportamenti in contrasto con le generalissime norme di buon costume, moralità pubblica, ordine pubblico.

Legge n. 1041 del 1954. Segna l’introduzione ufficiale del modello proibizionista-punitivo in Italia. Sanzioni penali elevate, senza distinzioni tra uso personale e cessione, senza distinzioni tra tipi di sostanze.

Legge n. 685 del 1975. Modello più articolato del precedente, ma che comunque si muove secondo un’impostazione marcatamente proibizionista. “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza”. È la legge che introduce la causa di non punibilità della modica quantità e le sei tabelle che suddividono le sostanze stupefacenti e psicotrope. Una legge che è stata sostanzialmente inattuata sul piano degli strumenti di prevenzione sociale, di recupero e di riabilitazione individuale.

D.P.R. 309/90. È la legge attuale, modello proibizionista che nella formulazione pre-referendum del 1993, prevedeva la dose media giornaliera quale criterio quantitativo per delineare il confine tra sanzione penale e sanzione amministrativa . Con l’introduzione della 309/90 ed il debutto del rigido criterio quantitativo, tra il 30.06.1990 e il 30.06.1994 si è prodotto un incremento dei detenuti pari al 65% e dei detenuti tossicodipendenti del 66%.

PROIBIZIONISTA Sistema attuale parzialmente corretto dal referendum del ‘93 Lascia al giudice, nel caso concreto, un margine di valutazione circa la effettiva destinazione a terzi della sostanza

Sistema Sanzionatorio attualmente in vigore post referendum del 1993 Uso personale Illecito amministrativo (art. 75 D.P.R. 309/90) Cessione a terzi o comunque detenzione illecita (cioè non per uso personale) Illecito penale (art. 73 D.P.R. 309/90)

Sistema Sanzionatorio attualmente in vigore post referendum del 1993 Onere della prova è in capo all’accusa Prova indiretta della detenzione illecita Prova diretta della cessione (es. testimonianza) Massime d’esperienza Elemento quantitativo Qualità soggettive del detenuto Condizioni economiche del detentore Modalità di custodia, frazionamento in dosi Sostanze da taglio, materiale per il confezionamento

preliminare o dibattimento Art.73 D.P.R. 309/90 Procedimenti pendenti 61.103 di cui che coinvolgono 125.848 persone di cui Il 38,2% in indagini Il 97,3% maggiorenni Il 42,4% in fase di udienza preliminare o dibattimento Il 2,7% minorenni Il 14,5% in Appello Rilevazioni del Ministero della Giustizia per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze – Anno 2004 Il 4,9% in Cassazione

Trend nel corso degli ultimi 8 anni Art.73 D.P.R. 309/90 Trend nel corso degli ultimi 8 anni 2004 61.103 2003 51.848 2000 49.742 1996 44.923 N. procedimenti 2004 125.848 2003 110.825 2000 106.945 1996 95.558 N. persone

Sanzioni penali attualmente in vigore – art.73 d.p.r. 309/90 Art.73 comma 1 (cd. droghe pesanti) Tabelle I e III art.14 Reclusione da 8 a 20 anni e Multa da 25.822 a 258.228 euro Art. 73 comma 1 e 5 “lieve entità dei fatti” Reclusione da 1 a 6 anni e Multa da 2.582 a 25.822 euro

Sanzioni penali attualmente in vigore – art.73 d.p.r. 309/90 Art.73 comma 4 (cd. droghe leggere) Tabelle II e IV art.14 Reclusione da 2 a 6 anni e Multa da 5.164 a 77.468 euro Art. 73 comma 4 e 5 “lieve entità dei fatti” Reclusione da 6 mesi a 4 anni e Multa da 1.032 a 10.329 euro

Dati tratti dal Bollettino Penitenziario a cura del DAP

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL SINGOLO DETENUTO Dati tratti dal Bollettino Penitenziario a cura del DAP aggiornati al 31.12.2004 COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL SINGOLO DETENUTO 124 euro Nota: il costo medio giornaliero per singolo detenuto è stato calcolato dividendo il bilancio di previsione delle spese dell’Amministrazione Penitenziaria per la presenza media detenuti ed il tutto suddiviso per i 365 giorni dell’anno

Dati tratti dal Bollettino Penitenziario a cura del DAP Detenuti tossicodipendenti situazione al 31/12/04 TOSSICODIPENDENTI Valori assoluti % sui presenti Donne 674 26,03 Uomini 14.884 27,83 Totale 15.558 27,50

Disegno di legge (Fini) n.2953 – 14esima legislatura Elimina la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere (Re)Introduce un criterio quantitativo – dose massima – per delimitare le sanzioni amministrative da quelle penali Inasprisce le pene, ma solo per le droghe leggere Inasprisce il quadro delle sanzioni e delle procedure amministrative Introduce misure gravemente limitative della libertà personale che possono essere disposte dal Questore e convalidate dal Giudice di Pace

Disegno di legge (Fini) n.2953 – 14esima legislatura Dosi massime di principio attivo oltre le quali scatta la sanzione penale 50mg 250mg 200mg 300mg 500mg Anfetamine Cannabis e derivati Eroina Droghe sintetiche Cocaina Sanzioni penali che non tengono conto della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro Lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro

Per la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, Perizia collegiale d’Ufficio Prof.ri Enrico Malizia ed Eugenio Muller. Tribunale Penale di Roma – Sezione VII Collegiale Proc. Pen. N.R.G.N.R. 20364/95 nei confronti di Giacinto Pannella detto Marco. Per la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi “IL TERMINE DOSE DROGANTE VA ABBANDONATO. Una sostanza droga è tale quando si è costituita la dipendenza da essa e quindi a ragion di logica le dosi debbono essere numerose e continuative e per un certo periodo di tempo, tutti fattori variabili a seconda del tipo di droga e del soggetto (…). Occorre piuttosto parlare di dosi psicoattive o psicotossiche, cioè in grado di esercitare gli effetti farmacologici propri della sostanza, somatici e mentali, piacevoli o dannosi, MA NON CERTO QUELLI DI TRASFORMARE UN SOGGETTO IN ‘DROGATO’”

“La disponibilità sistemica del THC derivante dal fumo di una Perizia collegiale d’Ufficio Prof.ri Enrico Malizia ed Eugenio Muller. Tribunale Penale di Roma – Sezione VII Collegiale Proc. Pen. N.R.G.N.R. 20364/95 nei confronti di Giacinto Pannella detto Marco. “La disponibilità sistemica del THC derivante dal fumo di una sigaretta di Hashish varia dal 4% al 50% (media 20%) in relazione alla tecnica usata dal fumatore” “PERTANTO UNA SIGARETTA DA 1 GR CHE CONTIENE IL 5% DI THC PUO’ LIBERARNE IN CIRCOLO DA 0,4 A 10 MG (MEDIA 5 MG)”

(mediamente euforizzante) 25 mg di THC Perizia collegiale d’Ufficio Prof.ri Enrico Malizia ed Eugenio Muller. Tribunale Penale di Roma – Sezione VII Collegiale Proc. Pen. N.R.G.N.R. 20364/95 nei confronti di Giacinto Pannella detto Marco. DOSE PSICOATTIVA O PSICODINAMICA (mediamente euforizzante) 25 mg di THC DOSE DISPERCETTIVA 100 mg di THC 210 mg di THC pro die per 4 settimane consecutive DOSI DROGANTI