Vademecum sulle pensioni Dalla “riforma” Amato a quella Berlusconi
Il primo “attacco” alla pensione pubblica è portato dal governo Amato (D.L. 30/12/1992 n.503). I punti principali di questa riforma sono: 1. Elevazione, estesa a tutti i regimi pensionistici, dell'età per la pensione di vecchiaia da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini 2. Rideterminazione del periodo di riferimento per l'individuazione della retribuzione pensionabile. Nel pubblico impiego, per calcolare la retribuzione pensionabile, si faceva riferimento all'ultima retribuzione. Oggi il calcolo lo si fa considerando la retribuzione media degli ultimi 10 anni lavorativi 3. Perequazione automatica delle pensioni con adeguamenti alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e non più alla dinamica salariale. Possibile corresponsione di ulteriori aumenti in relazione all'andamento dell'economia e, tenuto conto degli obiettivi di aggancio della spesa pensionistica, all'andamento del PIL
Nel '94 il Governo Berlusconi tenta di realizzare una riforma radicale, ma prima di Natale è costretto alle dimissioni. E’ il successivo Governo Dini, con l'accordo dei sindacati concertativi, ad attuare la "controriforma" del sistema previdenziale (legge 335/95).
Le principali novità: I sistemi di calcolo Nascita dei fondi pensione LA LEGGE DINI Le principali novità: I sistemi di calcolo Nascita dei fondi pensione
SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti). E’ ancora valido per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa rivalutati in base all’andamento del prodotto interno lordo (PIL).
IL SISTEMA MISTO Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo(per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995), in parte con il sistema contributivo (per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996). Se, però, si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l’opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo.
La "controriforma Dini" apre la strada alla privatizzazione della previdenza favorendo la nascita della pensione integrativa privata per la quale la legge detta orientamenti generali. Nascono, infatti, i primi fondi pensione “chiusi”: Cometa (per i metalmeccanici) e Fonchim (per i chimici) . Del tutto inapplicati sono altri punti della legge 335/95, soprattutto l'effettiva distinzione nei conti Inps tra interventi di previdenza ed assistenza e l'individuazione dei "lavori usuranti"
La legge Maroni – Berlusconi (legge n°243 del 2004)
LA PENSIONE RETRIBUTIVA O MISTA Metodo Retributivo Metodo Misto Tutti i dipendenti con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 Chi, al 31/12/1995, aveva una contribuzione inferiore ai 18 anni La pensione retributiva o mista si articola in: Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Pensione d’invalidità Pensione d’inabilità Pensione ai superstiti
Pensione di Vecchiaia Età + Contributi* Solo Contributi* Donne 60 + 20 40 Uomini 65 + 20 * Le condizioni possono essere raggiunte entro il 31 dicembre dell’anno in cui si va in pensione. Per raggiungere i 20 o i 40 anni, i quattro mesi da settembre a dicembre sono considerati utili, per cui al personale, obbligato a cessare dal 1° settembre, bastano, al 31 agosto, 19 anni, 7 mesi, 16 giorni oppure 39 anni, 7 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva. Bastano 15 anni di contributi per quei lavoratori che al 31 dicembre 1992: - avevano già tale anzianità - avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) - erano stati autorizzati ai versamenti volontari
L’unica finestra di uscita prevista per il personale scolastico è 1° settembre, inizio dell’anno scolastico. Le donne che maturano i 60 anni e vogliono rimanere in servizio non devono presentare alcuna istanza in quanto l’età di collocamento a riposo d’ufficio è anche per loro di 65 anni. I lavoratori che compiono i 65 anni entro il 31 Agosto possono inoltrare domanda di mantenimento in servizio (fino a 67 anni), in caso contrario saranno dimessi d’ufficio. L’anzianità contributiva è comprensiva di ruolo, preruolo, riscatti, ricongiunzioni, militare, etc… I mesi da settembre a dicembre (utili per raggiungere l’anzianità retributiva) non valgono ai fini dell'ammontare della pensione Chi matura il diritto alla vecchiaia entro il 31/12/2007 e non lo esercita può richiedere all’Inpdap il relativo certificato e andare successivamente in pensione con le attuali regole di requisiti e calcolo.
LE PENSIONI DI ANZIANITA’ Come erano … … e come saranno
Contribuzione e qualsiasi età Come erano (Dini): Anno Età e contribuzione Contribuzione e qualsiasi età 2004 57 e 35 38 2005 2006 39 2007 2008 40
Come saranno (Maroni-Berlusconi) Età e contribuzione Contribuzione e qualsiasi età 2008 60 e 35 40 2009 2010 61 e 35 2011 2012 2013 dal 2014 62 e 35 Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo (ciò comporterà una riduzione sulla pensione del 25/30%)
Pensione d’invalidità La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e la cessazione dal servizio avviene a conclusione dell’iter della pratica di riconoscimento (cioè, non è obbligatoria la decorrenza dal 1 settembre). Si matura con 15 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, previa visita medico-collegiale presso la Commissione provinciale di verifica, che accerta se esiste l’inabilità permanente alla funzione esercitata dal dipendente. Non è quindi necessario accertare una situazione di invalidità assoluta; pertanto è riconosciuta, ad esempio, all’insegnante con gravi problemi alle corde vocali, non è riconoscibile per lo stesso motivo al personale ATA. Per importi mensili molto bassi è prevista, in rapporto al reddito complessivo, l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps di circa 412 €.
Pensione d’inabilità E’ di competenza della commissione provinciale di verifica che deve accertare se esiste un’invalidità permanente ad ogni attività lavorativa, nel qual caso è riconosciuta una pensione rapportata all’anzianità che il dipendente avrebbe maturato lavorando fino al compimento dei 65 anni, ovviamente col limite di 40 anni con cui si matura l’aliquota massima dell’80%. Il riferimento ai 65 anni è valido sia per gli uomini che per le donne. Il requisito indispensabile al momento della cessazione è di 5 anni di servizio, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio (a prescindere dall’età).
Pensione ai superstiti Spetta al coniuge e/o figli minori del dipendente già in pensione (pensione di reversibilità) o morto in servizio con almeno 15 anni di anzianità complessiva oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta). L’importo della pensione, in mancanza di figli minori o studenti entro i 26 anni, può essere ridotto in rapporto al reddito del nucleo familiare. Come nel caso di pensione di vecchiaia e invalidità, per importi mensili molto bassi è prevista, sempre in base al reddito complessivo, l’eventuale integrazione al trattamento minimo Inps.
Pensione e part-time Il dipendente che matura i requisiti per la pensione di anzianità può chiedere la pensione e il mantenimento in servizio a part-time. Le dimissioni devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per i pensionamenti di anzianità, specificando che si intende usufruire del part-time. Il part-time deve avere la durata di almeno 2 anni e la prestazione di servizio deve essere almeno del 50% dell’orario di lavoro. Durante il part-time il dipendente percepisce la retribuzione del personale attivo nella misura percentuale dell’orario di lavoro e la pensione assegnata nella misura della restante percentuale. La determinazione della pensione garantisce l’acquisizione della stessa in base alla normativa vigente, non più soggetta ad eventuale sopraggiungere di normativa più restrittiva. La buonuscita non viene corrisposta fino a quando si resta in servizio, anche se a part-time. Al termine la pensione viene riliquidata sulla base della nuova anzianità maturata col lavoro a part-time.
Calcolo pensione retributiva La pensione viene calcolata in due quote, quota A e quota B. Per la quota A l’aliquota percentuale è riferita all’anzianità maturata al 31/12/92 e viene applicata sull’ultima retribuzione maturata al momento della cessazione. Per la quota B l’aliquota si ottiene per differenza sottraendo a quella riferita all’intera anzianità quella della parte A; questa percentuale si applica alla media retributiva degli ultimi 10 anni (a regime da ottobre 2008); nella fase transitoria la media è calcolata su un periodo che aumenta di 8 mesi all’anno: Qualora il contratto preveda degli aumenti da corrispondere dopo la cessazione dal servizio, la pensione viene ricalcolata alla data di corresponsione dell’aumento contrattuale come se il pensionato fosse rimasto in servizio fino a tale data. Gli aumenti di contratto corrisposti dopo la cessazione, contrariamente alla pensione, non hanno alcun effetto sul calcolo della buonuscita.
Calcolo Pensione col sistema misto Il calcolo della pensione è ripartito in quote in relazione all’anzianità maturata al 31/12/1992, l’importo della prestazione pensionistica, quindi, è dato dalla somma delle due quote. Quota A- (anzianità maturata fino al 31/12/92) Va calcolata come la quota A del sistema retributivo. Quota B – Calcolata come la pensione con metodo contributivo.
LA PENSIONE CONTRIBUTIVA Pensione di vecchiaia fino al 31/12/2007 (legge Dini) Matura per uomini e donne con almeno 57 anni d’età e 5 anni di contribuzione a condizione che l’ importo mensile non sia inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale (440 € circa nel 2004). Non è prevista, infatti, alcuna integrazione al minimo come per le pensioni retributive. Questo vincolo cessa al compimento dei 65 anni, età dalla quale l’assegno viene erogato a prescindere dal suo importo. Pensione di vecchiaia dall’ 1-1-2008 (legge Maroni-Berlusconi) 60 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per le donne 65 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva per gli uomini
Calcolo della pensione contributiva Il calcolo della pensione contributiva somma i contributi annui, cioè il 33% circa della retribuzione, rivalutati in base a coefficienti comunicati annualmente dall’Istat e relativi al tasso di crescita dell’economia. Al risultato, detto Montante Individuale, si applicano i seguenti coefficienti di trasformazione correlati all’età: Età Coefficiente 57 4,720% 58 4,860% 59 5,006% 60 5,163% 61 5,234% 62 5,512% 63 5,706% 64 5,911% 65 6,613% Il prodotto del montante per il coefficiente costituisce la pensione annua lorda. L’opzione per il calcolo contributivo è consentita a quanti al 31/12/95 avevano meno di 18 anni di contributi, a condizione che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 dall’1/1/96. Per quanti possono esercitare l’opzione è previsto che gli enti previdenziali predispongano a richiesta due schemi di calcolo per consentire all’interessato una scelta consapevole.
La controriforma pensionistica Maroni-Berlusconi indebolisce il sistema pensionistico pubblico, il suo carattere universale e solidale che era già stato pesantemente picconato dalla legge Dini del 1995. Si andrà in pensione più vecchi e con una pensione più povera. Per i giovani e i neoassunti sarà una vera catastrofe : usufruiranno di un miserevole assegno pensionistico (il 40% circa dello stipendio) e per i precari a vita la pensione può diventare un vero miraggio.