1. IMPIANTO GIURIDICO Legge federale sulla formazione professionale (LFP), del Codice delle obbligazioni, del Legge sul lavoro, –Ordinanza federale sulla formazione professionale, –Ordinanze federali, dipartimentali o dufficio –Regolamenti di tirocinio Legge cantonale (di applicazione) della LFP - Legge sullorientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), del 4 febbraio 1998 Legge sulle scuole professionali, del 2 ottobre 1996 –Regolamento della Lorform, del 20 ottobre 1998 –Regolamenti vari Brescia, 7 giugno 2002/1
2. SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (secondario II) Formazione pratica –in azienda (ev. a scuola) –nei corsi dintroduzione Formazione teorica –insegnamento professionale obbligatorio –cultura generale –conoscenze professionali –ginnastica facoltativo (lingua 2) di ricupero di maturità professionale Brescia, 7 giugno 2002/2
3. SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Formazione continua non istituzionalizzata –corsi di aggiornamento –corsi di perfezionamento –corsi di riqualificazione Corsi di preparazione ad esami federali –esame professionale –esame professionale superiore Scuole superiori di grado terziario (non universitario) –scuole specializzate superiori di tecnica (tecnico ST) –altre scuole specializzate superiori (SSIG, SSAT, …) Scuole universitarie professionali Brescia, 7 giugno 2002/3
4. CONTRATTUALISTICA Basi legali –codice delle obbligazioni –legge federale sulla formazione –legge sul lavoro Contraenti –azienda di tirocinio (ev. scuola) autorizzata dal Cantone soggetta a vigilanza –apprendista, risp. rappresentante legale Approvazione –autorità cantonale Scioglimento del rapporto di tirocinio (rescissione, revoca dellapprovazione) –autorità cantonale esperimento di conciliazione ev. scioglimento e ricollocamento Brescia, 7 giugno 2002/4
5. FUNZIONAMENTO (1) Reperimento di aziende di tirocinio –campagna di collocamento –promozione di nuove aziende Pubblicazione di posti offerti –media –intermediazione degli orientatori Sottoscrizione del contratto (o della notifica) Approvazione dellAutorità cantonale –invio del contratto –trasmissione degli elenchi alle scuole –approvazione del contratto e restituzione Convocazione –a scuola –ai corsi dintroduzione (in tempi successivi) Brescia, 7 giugno 2002/5-1
Capo secondo : Dei contratti individuali speciali di lavoro A. Del contratto di tirocinio Art. 344 Definizione e formazione Mediante il contratto di tirocinio, il maestro di tirocinio si obbliga a formare adeguatamente lapprendista in una determinata professione, e lapprendista a lavorare a questo scopo al servizio del maestro. Brescia, 7 giugno 2002/6-1
Brescia, 7 giugno 2002/7-1 Art. 345 Obblighi speciali dellapprendista e del suo rappresentante legale 1 L'apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio. 2 II rappresentante legale dell'apprendista deve sostenere, per il meglio, il maestro di tirocinio nell'adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra maestro e apprendista.
Brescia, 7 giugno 2002/8-1 Art. 346Fine del rapporto di tirocinio 1 Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni. 2 II rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dellarticolo 337, segnatamente : a)se il maestro di tirocinio od il suo sostituto non possiede le capacità professionali e qualità personali necessarie per la formazione dellapprendista; b)se lapprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua salute o moralità sono compromesse; c)se la formazione dellapprendista non può essere terminata o la può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse di quelle previste.