Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per le Valutazioni e le.

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Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Div. III Le B.A.T.: Riferimenti normativi europei e nazionali (BRefs e Decisioni di esecuzione della CE) per le diverse tipologie di installazioni. Ancona, 25 maggio 2015 Le B.A.T.: Riferimenti normativi europei e nazionali (BRefs e Decisioni di esecuzione della CE) per le diverse tipologie di installazioni. Ancona, 25 maggio 2015 Corso di formazione “I controlli dell’Autorità competente in materia di V.I.A. e A.I.A.” 2015

1.Direttiva 2010/75/UE (IED) - Iter legislativo e obiettivi - Articolazione/Allegati - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II - Disciplina delle procedure di scambio informazioni - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) - Ispezioni ambientali - Impatto nazionale (Capo II) 1.Direttiva 2010/75/UE (IED) - Iter legislativo e obiettivi - Articolazione/Allegati - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II - Disciplina delle procedure di scambio informazioni - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) - Ispezioni ambientali - Impatto nazionale (Capo II) 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 4.Panoramica sulle attività di revisione dei BRef 2.Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. 3.Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Iter legislativo e obiettivi - Iter legislativo e obiettivi 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Iter legislativo e obiettivi - Iter legislativo e obiettivi Iter legislativo: Dicembre Gennaio 2010 Riesaminato e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni derivanti da impianti industriali: la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);2008/1/CE la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;2001/80/CE le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio;78/176/CEE82/883/CEE92/112/CEE la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici;1999/13/CE la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.2000/76/CE Obiettivi:

1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Articolazione - Articolazione 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Articolazione - Articolazione CAPO I CAPO I (artt. 1  9):parte generale con disposizioni comuni applicabili a tutte le attività industriali coperte dalla direttiva. CAPO II CAPO II (artt. 10÷27):disposizioni per le attività elencate nell’allegato I (IPPC). CAPO III CAPO III (artt. 28÷41):prescrizioni tecniche e VLE applicabili ai grandi impianti di combustione. CAPO IV CAPO IV (artt. 42÷55):prescrizioni tecniche e VLE applicabili agli impianti di incenerimento dei rifiuti. CAPO V CAPO V (artt. 56÷65):prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che utilizzano solventi. CAPO VI CAPO VI (artt. 66÷70):prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che producono biossido di titanio. CAPO VII CAPO VII (artt. 71÷84):disposizioni riguardanti le autorità competenti (AC), le comunicazioni da trasmettere alla Commissione EU, il comitato, le sanzioni e le comuni disposizioni finali.

Allegato I: Allegato I:Categorie di attività di cui all’articolo 10 (IPPC) Allegato II: Allegato II:Elenco delle sostanze inquinanti Allegato IV: Allegato IV:Partecipazione del pubblico alle decisioni Allegato V: Allegato V:Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione Allegato VI: Allegato VI:Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei Allegato VII: Allegato VII:Disposizioni tecniche relative ad installazioni ed attività che utilizzano solventi organici Allegato VIII: Allegato VIII:Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono biossido di titanio Allegato IX: Allegato IX:Direttive abrogate e loro successive modifiche, Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione Allegato X: Allegato X:Tavola di concordanza rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Allegati - Allegati 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Allegati - Allegati Allegato III: Allegato III:Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili

Modifica ed estensione dell’Allegato I: 4. Industria chimica (Produzioni su scala industriale anche mediante trasformazione biologica; estensione a tutti (e solo) i prodotti chimici organici, inorganici fitosanitari, biocidi e farmaceutici elencati, anche quelli non configurabili come “di base”; 4.1.b) sono ricomprese le sole resine epossidiche) […] 5.Gestione dei rifiuti (….chiariti e dettagliati i processi di smaltimento e recupero di rifiuti) […] 6.1 Fabbricazione in installazioni industriali di: […] c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.4 […] b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: […] ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a: -75 se A è pari o superiore a 10; oppure -[300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi 6.9 Cattura di flussi di CO 2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m 3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione di cui al capo II. 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I) - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I) - Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I)

Ruolo delle BAT Conclusions Conclusioni sulle BAT Le Conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell’AIA (IED: art 14(3) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-bis, comma 1) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Definizioni (BRef e BAT Conclusions - Definizioni (BRef e BAT Conclusions ) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - Definizioni (BRef e BAT Conclusions - Definizioni (BRef e BAT Conclusions ) Documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; (IED: art 3, (12) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.2) Documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; (IED: art 3, (12) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.2) Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6 dela Direttiva 2010/75/UE. (IED: art 3, (11) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.1) Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6 dela Direttiva 2010/75/UE. (IED: art 3, (11) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.1) Documento di riferimento sulle BAT o ‘BRef’ (IED: art. 3, (11) - D. Lgs. 46/2014: art. 5, comma 1, lettera l-ter.1)

livelli di emissione associati alle BAT L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) (IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis) VLE  BAT-AELs BAT-AELs o si fissano VLE  BAT-AELs nelle condizioni di riferimento dei BAT-AELs; VLE BAT-AELs o si fissano VLE in diverse condizioni, controllando annualmente che le emissioni in condizioni di esercizio normali non superano i BAT-AELs 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili,come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche; (IED: art 3 (13) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.4) Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili,come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche; (IED: art 3 (13) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.4) BAT-AEPLs 1. livelli di emissione - 1. livelli di emissione  BAT-AELs;  BAT-AELs; OTNOC  - 2. livelli di consumo; - 3. produzione rifiuti; eff. di abbattimento; […] […] BAT-AELs NOC 1. OTNOC

livelli di emissione associati alle BAT L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) (IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) BAT-AEPLs 1. livelli di emissione - 1. livelli di emissione  BAT-AELs;  BAT-AELs; OTNOC  - 2. livelli di consumo; - 3. produzione rifiuti; eff. di abbattimento; […] […] BAT-AELs NOC 1. OTNOC BAT-AELs multipli Caso 1: BAT-AELs diversi (in termini di unità di rif.) per lo stesso periodo di mediazione : - e.g. livelli annuali in concentrazione (mg/l) e livelli annuali in carico specifico (kg/Adt) Caso 1: BAT-AELs per periodi di mediazione diversi (short and long term): - e.g. livelli giornalieri ed annuali in concentrazione (mg/l) VLE da fissare in base ad uno dei due BAT-AELs VLE da fissare in base ad entrambi BAT-AELs

Deroghe dai BAT-AELs sono possibili in casi specifici e giustificati (IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis) Requisiti di monitoraggio (IED: Art 16 - D. Lgs. 46/2014: art. 29 sexies, comma 6) Autorità Competente documenta le ragioni in un Allegato all’AIA (resa pubblica) e le riporta alla Commissione. maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata o b) delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. D.Lgs. 152/06 PARTE SECONDA - ALLEGATO XII-bis Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l’applicazione dell’articolo 29 -sexies, comma 9-bis 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) BAT-AEPLs BAT-AELs (NOC)

Deroghe dai BAT-AELs (IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) BAT-AEPLs BAT-AELs

Riesame ed aggiornamento dell’AIA Il riesame con valenzadi rinnovo è disposto 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principalel'autorità competente verifica che 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: tutte le condizioni di autorizzazionesiano riesaminateeaggiornateper assicurare il rispetto dell'articolo 29-sexies4-bis a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 3, a) IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 6, a) e b) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06) 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)

IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-bis 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Ispezioni ambientali 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Ispezioni ambientali piano d’ispezione ambientale a livello regionale Le attività ispettive in sito sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Ispezioni ambientali 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Ispezioni ambientali valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate Il periodo tra due visite in loco è basato sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera: un anno per le installazioni con rischi più elevati, tre anni per le installazioni con rischi meno elevati, sei mesi se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-ter …effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”.

10% 1% 29% 1% 3% 14% 15% 6% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 1% Numero di installazioni coperte: Distribuzione geografica * Dati MATTM – Da ultimo Report alla CE (Settembre 2014) Nuove Categorie introdotte dalla IED non incluse 6019* 1.Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Impatto nazionale (Capo II) 1.Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Impatto nazionale (Capo II)

1.Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Impatto nazionale (Capo II) 1.Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Impatto nazionale (Capo II) Link utili:

documenti di riferimento sulle BAT 1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. “Processodi Siviglia” “Processo di Siviglia” Link utili: 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Disciplina delle procedure di scambio informazioni 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Disciplina delle procedure di scambio informazioni Documenti di riferimento sulle BAT Art Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni EIPPCB (CE) SM Industria (Ass. europee) ONG Env

Art Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni forum 3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. 4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Link utili: xtension/wai/navigation/container.js p xtension/wai/navigation/container.js p Comitato art Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Disciplina delle procedure di scambio informazioni 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Disciplina delle procedure di scambio informazioni

BREF -Draft Comitato art. 75 (voto politico) Comitato art. 75 (voto politico) BATconclusions Art Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Disciplina delle procedure di scambio informazioni 1. Direttiva 2010/75/UE (IED) - - Disciplina delle procedure di scambio informazioni BATconclusions Forum art. 13 (opinione) Forum art. 13 (opinione) (GUUE) BruxellesBruxelles SivigliaSiviglia

2.Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.

L’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di assicurare la partecipazione dell’Italia ai lavori relativi allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea in ordine alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. In attuazione della norma di cui sopra, la Direzione Generale per le Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali provvede ad assicurare il necessario confronto con tutte le Amministrazioni competenti in materia ambientale in ordine alla documentazione tecnica discendente dal processo di scambio delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le categorie di attività di cui alla direttiva 2010/75/UE, anche al fine di coordinare le attività ed i contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nelle sedi comunitarie opportune. Per quanto attiene il coordinamento delle attività nell’ambito dei TWG per l’aggiornamento dei contenuti dei BAT Reference documents (BRef), rilevanti ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), la norma prevede che le modalità operative da adottare per garantire il coinvolgimento delle altre Amministrazioni centrali e delle autorità competenti in materia ambientale, nelle diverse fasi del processo volto a perfezionare la posizione italiana, siano definite d’intesa con la Conferenza Unificata. 2.Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.

La Conferenza Unificataha sancito Intesa La Conferenza Unificata, nella seduta del 27 luglio 2011, ha sancito Intesa, ai sensi dell’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. 152/06, sulle modalità operative volte ad assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili, come dettagliato nell’Allegato, parte integrante dell’Intesa medesima:

Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale Autorità Competenti IED: (circa) 87 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare [D.Lgs. 152/06 – Art.29-quinquies] Regioni, Province, rappresentanti dell’ISPRA, nonché rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente 2.Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef. Link utili:

Disponibilità a fornire informazioni tecniche sito-specifiche Apertura al confronto Condivisione delle esperienze operative Collaborazione Associazioni di categoria Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero Sviluppo Economico Autorità Competenti IPPC/IED Posizioni e contributi tecnici dell’Italia da condividere nell’ambito del ‘Processo di Sevilla’ 2.Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.

3.Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

BATC per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE) BATC per la produzione del vetro (Decisione 2012/134/UE) BATC concernenti l’industria conciaria (Decisione 2013/84/UE) BATC per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio (Decisione 2013/163/UE) BATC per la produzione di cloro-alcali (Decisione 2013/732/UE) BATC per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Decisione 2014/687/UE) BATC concernenti la raffinazione di petrolio e di gas (Decisione 2014/738/UE) Tipo, formato e frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas (Decisione 2014/768/UE) 3.Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 903] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/135/UE) [L 70 dell’8 marzo 2012] Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 865] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/134/UE) [L 70 dell’8 marzo 2012] Anno Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

Decisione di esecuzione della commissione dell’11 febbraio 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 618] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/84/UE) [L 45 del 16 febbraio 2013] Decisione di esecuzione della commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 1728] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/163/UE) [L 100 del 9 aprile 2013] Decisione di esecuzione della commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8589] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/732/UE) [L 332 dell’11 dicembre 2013] Anno Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

Decisione di esecuzione della commissione del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 6750] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/687/UE) [L 284 del 30 settembre 2014] Anno 2014 Decisione di esecuzione della commissione del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 7155] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/738/UE) [L 307 del 28 ottobre 2014] Decisione di esecuzione della commissione del 30 ottobre 2014 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7517] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/768/UE) [L 315 del 1 novembre 2014] 3.Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 settembre 2014) [L 348 del 4 dicembre 2014] content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0687R(01)&qid= &from=IT Anno 2014 Anno 2015 Rettifica della decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 7155] [L 32 del 6 marzo 2015] content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738R(01)&qid= &from=IThttp://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738R(01)&qid= &from=IT 3.Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE

4.Panoramica sulle attività di revisione dei BRef

NFM BRef NFM BRef (Non-Ferrous Metals) - Acquisito il parere del Forum art. 13 il 4 Dicembre 2014 (disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”, sezione IED) - Voto politico al Comitato art. 75 è atteso entro la fine del Decisione sulle BAT Conclusions per i primi del Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef. CWW BRef CWW BRef ( Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector) - Acquisito il parere del Forum art. 13 il 24 Settembre 2014 (disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”, s sezione IED) - Voto politico al Comitato art. 75 è atteso entro la fine del Decisione sulle BAT Conclusions per i primi del WBP BRef WBP BRef ( Wood-Based Panels) - Acquisito il parere del Forum art. 13 il 24 Settembre 2014 (disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”, sezione IED) - Voto politico al Comitato art. 75 è atteso il 30 giugno del Decisione sulle BAT Conclusions entro la fine del 2015.

LCP BRef LCP BRef ( Large Combustion Plants) - Il TWG final meeting si svolgerà a Siviglia in date 1 – 9 giugno IRPP BRef IRPP BRef ( Intensive Rearing of Poultry and Pigs) - Il TWG final meeting si è svolto a Siviglia in date 17 – 21 Novembre L’acquisizione del parere del Forum art. 13 è prevista ad ottobre del Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef. LVOC BRef LVOC BRef (Large Volume Organic Chemicals) - Disponibile il I Draft, con proposta di BATC (diffuso dall’EIPPCB ad Aprile 2014). - L’EIPPCB sta procedendo con la disamina puntuale dei commenti avanzati ai contenuti del I Draft in ambito TWG (L’Italia ha trasferito all’EIPPCB rilievi puntuali al testo del I Draft del BRef il 4 luglio 2014). -Il TWG final meeting è previsto a fine ottobre del 2015.

WT BRef WT BRef ( Waste Treatments) - Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date novembre In date 31/10/2014, 21/11/2014 e 9/12/2014 sono stati trasferiti all’EIPPCB i Questionari conoscitivi (preliminarmente verificati da parte delle Autorità competenti Regionali/provinciali interessate) afferenti le installazioni nazionali prese a riferimento per le attività di revisione ed aggiornamento del WT BRef. -L’EIPPCB ha avviato la disamina dei dati e delle informazioni, acquisiste in ambito TWG, attraverso i Questionari di cui sopra. 4.Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef. FDM BRef FDM BRef (Food, Drink and Milk) - Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date Ottobre Definito, in ambito nazionale, il campione degli impianti ritenuti rappresentativi delle varie filiere di processo che saranno oggetto di approfondimento specifico del FDM BRef, e che si candida ad essere destinatario del Questionario conoscitivo (concordato in ambito comunitario) finalizzato alla raccolta di dati ed informazioni sito-specifiche, che andranno a costituire il nuovo quadro di riferimento prestazionale per l’aggiornamento e l’integrazione della sezione inerente le “Conclusioni sulle BAT” del BRef. - L’attività di raccolta dati attraverso il Questionario sarà lanciata entro maggio 2015.

WI BRef WI BRef (Waste Incineration) - Il TWG kick-off meeting si è svolto in date gennaio In corso di definizione il campione nazionale degli impianti ritenuti rappresentativi, che si candida ad essere destinatario del Questionario conoscitivo (concordato in ambito comunitario) finalizzato alla raccolta di dati ed informazioni sito-specifiche, che andranno a costituire il nuovo quadro di riferimento prestazionale per l’aggiornamento e l’integrazione della sezione inerente le “Conclusioni sulle BAT” del BRef. WPC BRef WPC BRef (Preservation of wood and wood products with chemicals) - Il 18 novembre 2014 l’Italia ha trasmesso all’EIPPCB commenti ed indicazioni preliminari ai fini dell’elaborazione del nuovo WPC BRef. 4.Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef. -L’EIPPCB ha avviato le attività di revisione dell’STS BRef, attraverso la riattivazione del TWG comunitario con nota del 10 dicembre Sarà lanciata a breve una richiesta, in ambito nazionale, per l’acquisizione di elementi e contributi utili ad orientare i lavori di revisione/aggiornamento dei contenuti dell’attuale STS BRef (con particolare riferimento alla sezione inerente le Conclusioni sulle BAT). STS BRef ( STS BRef ( Surface Treatment of Metals and Plastics)

LVIC-AAF BRef LVIC-AAF BRef (Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acid and Fertilisers) - (first BREF adopted 2006) LVIC-S BRef LVIC-S BRef (Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and others) - (first BREF adopted 2006) 'Strategy to review the chemical BRefs (Marzo 2007)’ Nell’ambito del Forum art. 13 si sta procedendo con la revisione del documento 'Strategy to review the chemical BRefs (Marzo 2007)’ alla luce delle disposizioni di cui alla IED, nonché coerentemente con gli esiti degli aggiornamenti discendenti dai BRef CWW, CAK, LVOC. *L’Italia ha fornito il proprio parere in merito in data 13/10/2014 – disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”, sezione IED. Sono tuttora al vaglio diverse ipotesi di accorpamento* degli altri BRef inerenti il settore chimico, funzionali per la definizione delle nuove date di avvio dei lavori di revisione: SIC BRef SIC BRef (Speciality Inorganic Chemicals) - (first BREF adopted 2007) POL BRef POL BRef (Polymers) - (first BREF adopted 2007) OFC BRef OFC BRef (Organic Fine Chemicals) - (first BREF adopted 2006) ? Da accorpare al LVOC BRef ? 4.Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.

FMP BRef FMP BRef (Ferrous Metals Processing) Avvioprevisto nel 2015 (first BREF adopted 2001) - Avvio dei lavori previsto nel 2015 Textiles Avvioprevisto nel 2015 (first BREF adopted 2003) - Avvio dei lavori previsto nel 2015 SA BRef SA BRef (Slaughterhouses and Animal By-products) Avvioprevisto nel 2015 (first BREF adopted 2005) - Avvio dei lavori previsto nel Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef. Industrial Cooling Systems (first BRef adopted 2001) Energy Efficiency (first BREF adopted 2009) Accorpamento ? ''Resource Efficiency'' BREF Avvio dei lavori previsto nel 2016

SF BRef SF BRef (Smitheries and Foundries) Avvioprevisto nel 2016 (first BREF adopted 2005) Avvio dei lavori previsto nel 2016 STM BRef STM BRef (Surface Treatment of Metals and Plastics) Avvioprevisto nel 2016 (first BREF adopted 2006) - Avvio dei lavori previsto nel 2016 CER BRef CER BRef (Ceramics) Avvioprevisto nel 2017 (first BREF adopted 2007) - Avvio dei lavori previsto nel 2017 EFS BRef EFS BRef (Emissions from Storage) Avvioprevisto nel 2017 (first BREF adopted 2006) - Avvio dei lavori previsto nel Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari di elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.

5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE

Procedura per l’elaborazione e il riesame di un BRef Contenuto e ambito di applicazione del BRef Conclusioni sulle BAT Organizzazione dello scambio di informazioni Raccolta e trasmissione dei dati Assicurazione della qualità dell’elaborazione e del riesame dei BREF Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE

Contenuto dei BRef per valutarne l’applicabilità nel settore Comprende il maggior numero possibile di informazioni necessarie per verificare se la tecnica, da sola o in combinazione con altre, può essere considerata una BAT per il settore interessato e per valutarne l’applicabilità nel settore. Considerazioni tecniche pertinenti per l’applicabilità: -vincoli all’attuazione in relazione a impianti nuovi/esistenti (spazio) e alle interazione con altre tecniche installate; - quantità, tipo o qualità di prodotto fabbricato; - tipo di combustibile o materia prima utilizzata; - condizioni climatiche. Aspetti economici: - informazioni sui costi delle tecniche (capitali/investimenti, esercizio e manutenzione con indicazioni sul modo in cui i costi sono stati calcolati/stimati) 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE

l’applicabilità Contiene le parti del BRef riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito Le informazioni inerenti confronto tra impianti/installazioni «nuovi» e «esistenti», dimensioni di impianti/installazioni, tipo di processo usato, tipo di combustibile o di materia prima utilizzato, livelli di consumo, fattore di carico, rendimento o produttività, condizioni climatiche e requisiti di spazio. Non sono menzionati gli effetti incrociati, salvo che comportino limitazioni all’applicabilità. 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE Contenuto dei BRef

i livelli di emissione associati alle BAT Contiene le parti del BRef riguardanti le conclusioni sulle BAT, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle BAT, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito «intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche». - espressi in concentrazione o in carico specifico Sottoinsieme dei livelli di prestazioni ambientali associati alle BAT (comprendente livelli di consumo, produzione rifiuti, efficienza di abbattimento, etc..) 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE Contenuto dei BRef

Raccolta e trasmissione dei dati propedeutici alla revisione dei BRef I dati/le informazioni principali devono essere raccolti almeno fino a livello di impianto o a un livello più preciso (per esempio, linea di produzione, unità, processo, forno) facendo un chiaro riferimento alle tecniche applicate. Devono essere fornite le informazioni provenienti dalle installazioni ritenute più efficienti (per quanto riguarda l’ambiente considerato nel complesso). Per tali installazioni, le informazioni devono includere dati sufficienti per consentire di comprendere il modo in cui è stato ottenuto un alto livello di prestazioni ambientali. Ciò non significa che debbano essere raccolte e presentate soltanto le informazioni sugli impianti più efficienti Tutti i dati, in particolare le informazioni contenute nei modelli compilati, devono essere attentamente verificati prima di essere trasmessi all’EIPPCB Lo scambio di informazioni è incentrato sui dati relativi alle emissioni (di dominio pubblico ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della IED e dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE. Informazioni commerciali riservate e sensibili ai sensi del diritto della concorrenza possono tuttavia essere necessarie/utili per le valutazioni riguardanti, per esempio, i costi o il volume di produzione. I dati riservati/sensibili nei BREF possono essere riportati in maniera aggregata o presentati in forma anonima. 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE 5.Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE. - Decisione 2012/119/UE

Grazie per l’attenzione !! Contatto: Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Direzione per le Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – Div. III Tel.: