La dichiarazione di fallimento

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La dichiarazione di fallimento Lorenzo Benatti Parma, 21 aprile 2015

Istanza di fallimento La domanda va proposta con ricorso al Tribunale.

Legittimazione a richiedere il fallimento Creditori (anche se il credito non è scaduto); Debitore (attenzione art. 217, 1° co., n. 4, l.f., per bancarotta); Pubblico Ministero quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, quando l’insolvenza risulta segnalata da un giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile (art. 7, n. 2, l.f.). Potrebbe essere anche un’udienza per dichiarazione di fallimento, quando i creditori istanti abbiano ritirato la propria richiesta.

Competenza e giurisdizione Competenza: tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa (art. 9, 1° co., l.f.). La competenza non riguarda solo la dichiarazione ma tutto il procedimento. La competenza è esclusiva ed inderogabile e l’incompetenza può essere rilevata d’ufficio.

Sede principale Quando la sede effettiva dell’impresa è diversa da quella legale la sede principale coincide con quelle effettiva. Per sede si intende quella in cui si svolge l’attività amministrativa e direttiva non tanto quella produttiva in senso stretto (stabilimenti). Il trasferimento di sede influisce sulla competenza solo se effettivo. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. Il trasferimento della sede all’estero non esclude la giurisdizione italiana se avviene dopo il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento

Sede all’estero La giurisdizione italiana sussiste anche quando la sede principale dell’impresa si trova all’estero, essendo peraltro necessario, secondo la giurisprudenza, la presenza in Italia di una sede secondaria e non sufficiente lo svolgimento di una mera attività contrattuale non ricollegabile ad una stabile rappresentanza. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa UE.

Istanza di fallimento La domanda va proposta con ricorso al Tribunale.

Istruttoria pre-fallimentare Convocazione debitore e creditori e/o P.M., Ordine deposito situazione patrimoniale, Termine 7 gg. per deposito memorie, documenti e relazioni tecniche, Udienza di audizione, Possibile adozione provvedimenti cautelari

Convocazione debitore Convocazione debitore, creditori o P.M. che abbiano presentato il ricorso. Fra notifica del ricorso + decreto di fissazione dell’udienza e data udienza, devono intercorrere almeno 15 gg., salvo abbreviazione con decreto motivato, in tal caso si dispone che ricorso e decreto siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo. L’onere della notifica è dell’istante. C’è il rischio di consolidamento atti pregiudizievoli nei confronto dei creditori (si pensi al consolidamento di un’ipoteca). C’è anche il rischio del sopraggiungere dell’anno di cui all’art. 10 l.f. Tutto ciò può provocare urgenza.

Ordine deposito situazione patrimoniale Nel decreto di fissazione di udienza il tribunale dispone che il debitore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata ed i bilanci regolati agli ultimi tre esercizi, e può richiedere eventuali informazioni urgenti.

Udienza Davanti al tribunale in composizione collegiale, a meno che, come spesso accade, sia stato delegato un giudice all’istruttoria. All’udienza di audizione delle parti il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento di mezzi istruttori richiesti dalle parti e disposti d’ufficio.

Provvedimenti cautelari o conservativi È prevista la possibilità di adottare provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio o dell’impresa (art. 15, 8° co., l.f.). È tuttavia richiesta l’istanza di parte adeguatamente motivata e documentata. I provvedimenti potrebbero essere: limitazioni al potere di disposizione del debitore, limitazioni di poteri dei creditori, nomina amministratore giudiziario . Le misure cautelari possono ridurre, ma non eliminare l’urgenza di provvedere sulle istanze di fallimento.

Possibili decisioni Dichiarazione fallimento con sentenza, rigetto ricorso con decreto (non passa mai in giudicato), decreto archiviazione (il creditore ricorrente ha ritirato il ricorso o meglio ha presentato un’istanza di desistenza), il tribunale non può dichiarare il fallimento d’ufficio, ma può trasmettere una segnalazione al P.M., dichiarazione di incompetenza con sentenza, il tribunale trasmette il fascicolo a quello dichiarato competente che rimane investito.

Dichiarazione plurima di fallimento Può accadere che più tribunali dichiarino il fallimento di uno stesso soggetto. L’art. 9-ter l.f. dispone che in tal caso prosegua la procedura avanti al tribunale che si è dichiarato per primo. Se il giudice adito per secondo contesta la competenza di quello che si è pronunciato per primo deve richiedere d’ufficio regolamento di competenza. 14

Regolamento competenza Il regolamento di competenza va proposto con istanza alla corte di cassazione secondo le norme del c.p.c. 15

Contenuto sentenza fallimento Pronuncia di fallimento, si tratta di statuizione suscettibile di passare in giudicato, Contiene anche statuizioni di natura ordinatoria: nomina giudice delegato, nomina curatore, fissazione udienza verifica stato passivo, termine perentorio per la presentazione di domande di accertamento dello stato passivo o dei diritti reali i personali

Comunicazione sentenza La sentenza va notificata, su richiesta del cancelliere, al debitore fallito, va comunicata al PM, al ricorrente ed al curatore, va iscritta nel registro delle imprese del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e del luogo in cui il fallito ha la sede legale. Ci deve pensare il cancelliere.

Impugnazione della sentenza di fallimento (1) Legittimazione: fallito, qualunque interessato (creditori, soggetti che possono essere danneggiati dal fallimento), NO chi abbia richiesto il fallimento. 18

Impugnazione della sentenza di fallimento (2) Giudice competente: Corte d’appello. Termine impugnazione 30 gg. (non si applica sospensione feriale) dalla notifica della sentenza per il fallito, dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese per gli altri soggetti. In mancanza di notifica od iscrizione nel registro delle imprese, il termine diventa di un anno dalla pubblicazione della sentenza. 19

Impugnazione della sentenza di fallimento (3) Forma: reclamo (ricorso indirizzato al giudice). Parti: ricorrente, soggetto che ha chiesto il fallimento, curatore. Si ha litisconsorzio necessario. 20

Efficacia sentenza di fallimento La sentenza che dichiara il fallimento è provvisoriamente esecutiva ed i suoi effetti vengono meno solo quando la sentenza di revoca passa in giudicato. La Corte d’appello, su ricorso dell’appellante, può disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo. 21

Esito impugnazione fallimento La Corte d’Appello provvede con sentenza: rigetta gravame: la sentenza di fallimento del Tribunale resta valida; accoglie gravame: revoca fallimento, ma la procedura prosegue fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca. 22

Ricorso in cassazione Entro trenta giorni dalla notifica/comunicazione della sentenza della Corte d’Appello. se il gravame era stato accolto in appello, la cassazione può: confermare appello: fallimento definitivamente revocato, cessa la procedura; cassare la sentenza d’appello senza rinvio: il fallimento è definitivamente confermato; cassare la sentenza d’appello con rinvio: occorrerà attendere nuova pronuncia Corte d’appello; se il gravame era stato respinto in appello , la cassazione può: confermare appello: il fallimento è definitivamente confermato; cassare la sentenza d’appello senza rinvio: il fallimento è definitivamente revocato e cessa la procedura; cassare la sentenza d’appello con rinvio: occorrerà attendere nuova pronuncia Corte d’appello. 23

Motivi impugnazione I più frequenti motivi di impugnazione sono: Difetto di giurisdizione o competenza. Nullità sentenza per violazione del diritto alla difesa. Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. 24

Effetti della revoca del fallimento In generale sono retroattivi. L’art. 18, 15° co., statuisce che restano fermi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (vendite coattive, ripartizioni dell’attivo, atti compiuti dal curatore in sostituzione del fallito o in forza dei poteri attribuitigli dalla l.f. In generale se l’atto del curatore indice definitivamente sul rapporto la revoca del fallimento non opera retroattivamente. 25

Confronto tra revoca e chiusura Per quanto riguarda gli effetti patrimoniali la differenza tende a sfumare. Riveste invece molto rilievo dal punto di vista penale, la revoca preclude l’applicazione degli artt. 216 ss l. f. (reati fallimentari) 26

La dichiarazione di fallimento Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it