Cooperazione Art – Cooperativa Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico Riforma delle società Legge n D. Lgs n. 6 Dott. Bertolami Salvatore
Cultura di impresa Enti collettivi Enti profit Società Consorzi di società e/o imprenditori Soggetti esteri con S.O. in Italia Onlus (D.Lgs 460/1997) Cooperative e consorzi di cui alla L. 381/1991 Organismi di volontariato ex L. 26/1991 (associazioni, fondazioni..) Organismi non governativi ex L. 49/1987 Enti pubblici Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Carattere mutualistico prevalente prevalente Agevolazioni tributarie e giuridiche Carattere mutualistico non prevalentenon Agevolazioni giuridiche Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Sono equiparate, sotto il profilo della disciplina giuridica, alle società di capitali. Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Concetto di mutualità prevalente (art. 2512) (art. 2512) Criteri per la definizione di prevalenza (art. 2513)(art. 2513) Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente (art. 2514)(art. 2514) Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Art – Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1)Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2)Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3)Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in apposito Albo, presso il quale depositano ogni annualmente i propri bilanci. Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Art (sintesi) – Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i seguenti parametri: 1. Ricavi di vendita verso soci rispetto al totale; 2. Costo del lavoro dei soci rispetto al totale; 3. Costo della produzione, per servizi o merci ricevuti da soci, rispetto al totale. Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Art (sintesi) Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: 1. Divieto di distribuzione di dividendi oltre certi limiti; 2. Divieto di remunerare finanziamenti dei soci oltre certi limiti; 3. Divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori; 4. Obbligo di devolvere il patrimonio sociale, in caso di scioglimento, a fini mutualistici. Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Qualità dei soci 1. Soci cooperatori (art. 1 L. 59/1992) 2. Soci sovventori (art. 4 L. 59/1992) Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Quantità dei soci 1. Minimo nove soci (art. 2552) 2. Ridotti a tre nel caso di piccola cooperativa (art. 21 L. 266/1997) Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Quote di partecipazione (art. 2525) Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. Nessun socio può avere una partecipazione in valore superiore a euro Dott. Bertolami Salvatore
Cooperazione Gestione della cooperativa 1. Assemblea dei soci 2. Consiglio di amministrazione 3. Collegio sindacale Dott. Bertolami Salvatore